Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4047/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIA n. 3640/2019 depositata il 10/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (per TIA anno 2005 e 2006);
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Ragioni della decisione
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso a spese compensate, con accettazione della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processo per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia così come proposta.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 12/02/2025 .