Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22976 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso il decreto di estinzione del giudizio di cassazione emesso da questa Corte n. 5768 del 2024 pubblicato il 4 marzo 2024;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME COGNOME COGNOMEd’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nel decreto in
Oggetto: decreto estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5668/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale P.E.C. EMAIL
-ricorrente – contro
epigrafe indicato, emess o ai sensi dell’art. 380 bis , secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Consigliere delegato ha ritenuto sussistente una rinuncia al ricorso con conseguente condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado di legittimità, laddove, viceversa, avrebbe dovuto accertare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della pretesa tributaria.
Deduce di:
-avere impugnato un atto di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) riguardante l’addizionale erariale della tassa automobilistica per l’anno 2013, applicata in ragione della proprietà del veicolo targato TARGA_VEICOLO;
-avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art.1 commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022) in data 19/05/2023, con presa in carico in pari data da parte del Concessionario con il numero identificativo NUMERO_DOCUMENTO;
-avere documentato tali circostanze mediante nota di deposito del 06/06/2023, in atti dal 07/06/2023.
Lamenta che di tali atti e circostanze non vi è menzione nel decreto oggetto del presente giudizio. A tale proposito invoca l’applicazione dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, in forza del quale, con il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata, il procedimento deve essere dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
CONSIDERATO CHE
Ritiene il Collegio che la domanda di correzione possa essere interpretata come istanza di fissazione dell’udienza e, dunque, di
decisione presentata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., quanto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE spese portata dal decreto di estinzione.
Nel caso di specie il decreto di estinzione è stato pronunciato all’esito della procedura di cui all’art. 380 bis , cod. proc. civ. il quale prevede che: « Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391». Il rinvio espresso all’art. 391 cod. proc civ. riconduce il decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., nell’alveo dei procedimenti decisori.
Il terzo comma dell’art. 391 dispone, infatti, che «il decreto (di estinzione) ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna RAGIONE_SOCIALE parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione».
Può, pertanto, trovare applicazione il principio di legittimità, secondo cui, il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei
suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza, che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata, va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese (sull’istanza in questione v. Cass., Sez. U, n. 19980/2014, Rv. 632162 -01).
Nel caso in esame il ricorrente ha presentato richiesta di correzione di errore materiale in data 8 marzo 2024.
Il decreto di estinzione oggetto del presente giudizio (n. 5768 del 2024) è stato pubblicato in data 4 marzo 2024 e in pari data comunicato.
Pienamente rispettato è, quindi, il termine di dieci giorni sopra richiamato.
La richiesta di definizione agevolata è stata presentata il 19 maggio 2023 e successivamente pres a in carico dall’RAGIONE_SOCIALE, come documentato dagli atti prodotti.
La proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ. è del 24 marzo 2023.
Il 6 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della procedura di definizione agevolata ed evidentemente non ha presentato opposizione, posto che la documentazione depositata avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il decreto oggi impugnato è stato pubblicato il 4 marzo 2024.
Da quanto esposto consegue che il Collegio ritiene, oggi, di potere delibare sulla validità della procedura di definizione agevolata, ai fini della disciplina RAGIONE_SOCIALE spese portate dal decreto di estinzione del giudizio, dopo avere qualificato l’istanza oggetto del presente giudizio come istanza di decisione.
Risulta agli atti la presentazione della domanda di definizione agevolata, la presa in carico e la comunicazione dell’ odierna controricorrente che il debito da pagare per la definizione ammontava a € 3.749,14, con la ripartizione RAGIONE_SOCIALE somme dovute per rate n. 18, di cui la prima pari a € 387,76; vi è prova, altresì, del pagamento della prima, della seconda e di una terza rata.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. l’omessa istanza di decisione, in esito alla PDA, conseguiva dal venir meno dello stesso interesse a ricorrere in ragione della definizione agevolata, le spese del
Considerato, in conclusione, che giudizio estinto possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2024.