Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1428/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME, difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1254/2018, depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria , di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente contro l’ avviso d’accertamento in materia di Ir pef, relativo a ll’ anno d’imposta 200 7.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso .
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto accogliersi il ricorso.
I n prossimità dell’udienza , prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, ed ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46 , comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che l’istanza dell’Ufficio, sebbene indichi per errore materiale la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. ‘1255/2018′ ( depositata anch’essa il 25 settembre 2018, resa tra le stesse parti ed oggetto di altro ricorso per cassazione fissato per la trattazione alla medesima udienza odierna), in luogo di quella n. 1254/2018, oggetto di questo giudizio, è inequivocabilmente riferita al ricorso qui in decisione, come evidenziato dalla corretta indicazione del n.r.g. di quest’ultimo, oltre che confermato dall’inclusione del relativo procedimento nell’ ap posito elenco da ultimo trasmesso a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411.
Tanto premesso, vista l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrente e che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai
sensi della legge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.