Estinzione Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, anche l’inerzia ha un peso e può determinare l’esito di un procedimento. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, sancendo l’estinzione del giudizio di Cassazione a causa della mancata azione del ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispondere tempestivamente alle comunicazioni della Corte, specialmente quando viene formulata una proposta di definizione del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro una Sentenza Tributaria
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da un Comune avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. L’ente pubblico, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Dall’altra parte, un cittadino, difeso dal suo legale, si è costituito in giudizio come controricorrente per far valere le proprie ragioni.
La Proposta di Definizione e il Silenzio del Ricorrente
Durante il procedimento, in applicazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per una definizione rapida del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti coinvolte. La legge prevede che, a seguito di tale comunicazione, il ricorrente abbia un termine perentorio – in questo caso, quaranta giorni – per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso, fissando un’udienza di discussione.
Tuttavia, il Comune ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio è stato l’elemento cruciale che ha determinato le sorti del processo.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza che il ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire, ha applicato rigorosamente la normativa. L’inerzia del Comune è stata interpretata come una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base del decreto sono chiare e si fondano su due pilastri normativi. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo mira a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, risolvendo in modo celere le controversie in cui la parte impugnante, di fronte a una proposta di definizione, non mostra più interesse a una pronuncia nel merito.
In secondo luogo, l’art. 391 del codice di procedura civile regola le conseguenze della rinuncia, prevedendo appunto l’estinzione del processo. La stessa norma impone al giudice di provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha quindi condannato il Comune ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, quantificate in 2.000,00 Euro per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento offre un insegnamento fondamentale per chiunque intraprenda un percorso giudiziario, specialmente in Cassazione. La procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. non è una mera formalità, ma un bivio processuale decisivo. Il silenzio non è mai neutro: in questo contesto, equivale a una rinuncia con tutte le conseguenze del caso, inclusa la condanna alle spese. Per gli enti pubblici, come per i privati, è essenziale monitorare con la massima attenzione le comunicazioni processuali e rispettare scrupolosamente le scadenze, per evitare che un diritto si estingua non per una decisione sul merito, ma per una semplice, e costosa, omissione.
Cosa succede se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro i termini?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo caso?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il Comune ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza chiedere che la Corte si pronunciasse, determinando così una rinuncia tacita al ricorso stesso, come previsto dalla legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
In caso di estinzione per rinuncia, la parte ricorrente (che ha rinunciato) viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente. Nel caso specifico, il Comune è stato condannato a pagare le spese legali al cittadino.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20106 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20106 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12947/2024 R.G. proposto da:
COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6509/2023 depositata il 22/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025