Estinzione Giudizio Cassazione: Cosa Succede se non si Risponde alla Proposta?
Nel complesso iter del processo civile, il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giurisdizione. Una delle procedure accelerate previste è quella dell’art. 380-bis c.p.c., che consente di definire il ricorso tramite una proposta del giudice relatore. Un recente decreto della Suprema Corte chiarisce le gravi conseguenze dell’inerzia della parte ricorrente di fronte a tale proposta, arrivando a sancire l’estinzione giudizio Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza dei termini processuali e le dinamiche della rinuncia presunta.
I Fatti del Caso: Un Ricorso in Ambito Tributario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società in nome collettivo e dai suoi soci avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Centrale di Milano. Ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, la società adiva la Corte di Cassazione per ottenerne la riforma. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Una volta incardinato il giudizio in Cassazione, il giudice relatore, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, formulava una proposta di definizione del giudizio. Tale proposta veniva regolarmente comunicata a tutte le parti del processo.
La norma prevede che, a seguito di questa comunicazione, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso con una decisione. Nel caso di specie, la società ricorrente rimaneva inerte, lasciando decorrere il termine senza presentare alcuna istanza.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce infatti una presunzione di rinuncia al ricorso qualora la parte ricorrente non manifesti, entro il termine stabilito, la volontà di proseguire il giudizio.
La Dichiarazione di Estinzione
Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Questo ha portato all’applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, che impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in casi come questo. L’estinzione non è una decisione sul merito della controversia, ma una pronuncia processuale che pone fine al giudizio, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
La Condanna alle Spese Processuali
Le motivazioni della Corte si sono estese anche alla regolamentazione delle spese legali. Sulla base del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., in caso di estinzione, la Corte deve provvedere sulle spese. Poiché l’estinzione era direttamente causata dall’inattività della parte ricorrente, quest’ultima è stata condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, l’Agenzia delle Entrate. Le spese sono state liquidate in Euro 2.500,00, oltre agli oneri accessori.
Conclusioni
Il decreto in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento di efficienza, ma richiede una partecipazione attiva delle parti. L’inerzia del ricorrente di fronte alla proposta di definizione del giudizio non è neutra, ma viene interpretata dalla legge come una volontà di abbandonare l’impugnazione. Le conseguenze sono drastiche: l’estinzione giudizio Cassazione e la condanna al pagamento delle spese legali, con la definitiva chiusura di ogni possibilità di riesaminare la sentenza impugnata.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non chiede la decisione sul ricorso dopo aver ricevuto una proposta di definizione?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., se la parte non chiede la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia presunta?
A norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la Corte provvede sulle spese processuali. Nel caso di specie, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è stata condannata a pagare le spese in favore della parte controricorrente.
L’estinzione del giudizio di Cassazione comporta una decisione sul merito della controversia?
No, l’estinzione è una pronuncia di carattere processuale che chiude il giudizio senza analizzare il merito della questione. La sentenza precedentemente impugnata, di conseguenza, diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17099 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17099 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26182/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, HU COGNOME, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in CARDITO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MILANO RAGIONE_SOCIALE BRESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO n.886/2021 depositata il 02/03/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14/06/2025