Estinzione Giudizio Cassazione: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta di Definizione
Nel complesso iter del processo civile, e in particolare nel giudizio di legittimità, i termini procedurali sono perentori e la loro inosservanza può avere conseguenze drastiche. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione accelerata comporta l’estinzione del giudizio in Cassazione. Questo non solo chiude la controversia in modo definitivo, ma espone la parte inadempiente alla condanna per le spese legali. Analizziamo questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Un Silenzio Costoso per l’Amministrazione Finanziaria
Una società contribuente aveva ottenuto una sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria di secondo grado. L’Amministrazione Finanziaria, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione. Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la Sezione incaricata ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, comunicandola a entrambe le parti.
Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria, parte ricorrente, non ha dato alcun riscontro a tale comunicazione. Sono trascorsi più di quaranta giorni senza che l’ente chiedesse una decisione sul ricorso, rimanendo di fatto inerte.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio in Cassazione è Automatica
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa. Ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato l’Amministrazione Finanziaria a rimborsare alla società contribuente le spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie al 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su una precisa concatenazione di norme procedurali. Il fulcro è l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Questa disposizione stabilisce una sorta di ‘silenzio-assenso’ al contrario: se la parte che ha presentato il ricorso non chiede espressamente che si proceda alla discussione nel merito entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, il ricorso si intende rinunciato.
La rinuncia, anche se presunta dalla legge, produce un effetto giuridico ineludibile: l’estinzione del processo. A questo punto interviene l’art. 391, secondo comma, c.p.c., il quale impone alla Corte di dichiarare l’estinzione con decreto e di provvedere alla liquidazione delle spese processuali. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza virtuale: la parte che, con il suo comportamento, ha dato causa all’estinzione del processo è considerata la parte soccombente e deve quindi sostenere i costi legali della controparte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di una gestione attenta e proattiva dei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. Il meccanismo previsto dall’art. 380-bis c.p.c. è concepito per accelerare i tempi della giustizia, ma richiede la massima vigilanza da parte dei ricorrenti.
L’insegnamento è chiaro: il silenzio non è mai una strategia processuale valida in questo contesto. Ignorare o non rispondere tempestivamente a una proposta di definizione non lascia il giudizio in sospeso, ma lo chiude definitivamente, con l’aggravante della condanna alle spese. Per chiunque intraprenda un ricorso in Cassazione, è essenziale monitorare le comunicazioni e prendere una posizione esplicita entro i termini perentori stabiliti dalla legge, al fine di evitare una conclusione sfavorevole e onerosa del giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende per legge rinunciato e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
La parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione del giudizio, viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte controricorrente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Quali sono le norme di riferimento per l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
Le norme chiave applicate dalla Corte sono l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e l’art. 391 dello stesso codice, che regola la conseguente dichiarazione di estinzione del processo e la liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20114 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20114 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10529/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in COMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3223/2023 depositata il 30/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025