Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo, ma a differenza di una sentenza, non entra nel merito della questione. Si verifica quando il procedimento si arresta per inattività delle parti o per rinuncia. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e didattico di come il silenzio di una parte possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso.
La Vicenda Processuale: Dal Ricorso all’Inazione
Una nota società operante nel settore delle scommesse aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La sua controparte era l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Durante l’iter processuale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, il giudice relatore ha formulato una proposta per una rapida definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Tuttavia, dalla data della comunicazione, sono trascorsi più di quaranta giorni senza che la società ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, non depositando alcuna istanza per la decisione del ricorso.
Il Meccanismo della Proposta di Definizione Accelerata
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento pensato per accelerare i tempi della giustizia in Cassazione. Quando il relatore ritiene che un ricorso sia palesemente inammissibile, improcedibile o infondato (o, al contrario, palesemente fondato), può formulare una proposta di definizione. Le parti hanno quindi un termine per presentare le proprie osservazioni o, come in questo caso, per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul merito.
L’inerzia della parte ricorrente di fronte a tale proposta non è neutra. La legge la interpreta come una tacita rinuncia al ricorso. Si presume, infatti, che se la parte avesse ancora interesse a una decisione, si sarebbe attivata entro i termini previsti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una logica procedurale ineccepibile. I giudici hanno constatato il mero decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che la parte ricorrente avesse depositato un’istanza di decisione. Questo fatto oggettivo ha innescato una presunzione legale di rinuncia al ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio l’estinzione del giudizio su istanza di parte o d’ufficio. In questo scenario, l’inerzia prolungata equivale a una rinuncia, e il processo non può più proseguire verso una sentenza di merito. La dichiarazione di estinzione diventa quindi un atto dovuto. Contestualmente, la stessa norma impone alla Corte di provvedere alla liquidazione delle spese processuali, che, in caso di estinzione, sono generalmente poste a carico della parte che ha abbandonato il giudizio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua brevità, offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione. La procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. non è un mero passaggio formale, ma un momento cruciale che richiede una risposta attiva. Il silenzio non è una strategia processuale valida; al contrario, è interpretato dalla legge come una rinuncia, portando all’estinzione del giudizio.
L’implicazione pratica è duplice. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, la parte ricorrente viene condannata a pagare le spese legali della controparte per il giudizio di Cassazione. Si tratta quindi di una conclusione doppiamente negativa: non solo non si ottiene la riforma della decisione sfavorevole, ma si subisce anche un esborso economico. Pertanto, è essenziale che le parti, assistite dai loro legali, monitorino attentamente le comunicazioni della Corte e rispondano tempestivamente per evitare di incorrere in una simile chiusura del procedimento.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro il termine stabilito?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è la conseguenza economica dell’estinzione del giudizio per la parte ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di Cassazione.
Su quali norme si basa la decisione di estinguere il processo in questo caso?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis del codice di procedura civile, che equipara l’inerzia alla rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che regola la dichiarazione di estinzione del giudizio e la conseguente statuizione sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20037 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20037 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28664/2022 R.G. proposto da:
NOME LIMITED, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE pec che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1957/2022 depositata il 29/04/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025