Estinzione Giudizi Tributari: La Cassazione e la Definizione Agevolata
La recente normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, continua a produrre i suoi effetti sui processi in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze procedurali di tale adesione, confermando la via dell’estinzione giudizi tributari e dettando le regole sulla ripartizione delle spese legali. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Contesto del Caso: La Definizione Agevolata
Il caso in esame vedeva contrapposti diversi contribuenti, tra cui persone fisiche e associazioni sportive, e l’Agenzia delle Entrate in un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. La controversia traeva origine da un atto impositivo la cui legittimità era stata contestata nei precedenti gradi di giudizio.
Il punto di svolta si è verificato quando la controversia è stata inclusa in un elenco, trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta e regolare definizione della pendenza fiscale da parte dei contribuenti, secondo le modalità previste dalla Legge n. 197 del 2022 (comunemente nota come “tregua fiscale”). Questo atto formale ha innescato il meccanismo procedurale che ha portato al decreto della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sull’Estinzione dei Giudizi Tributari
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che i giudizi pendenti si estinguono in seguito alla presentazione della domanda di definizione agevolata e al pagamento degli importi dovuti, a meno che non intervenga un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’inserimento della lite nell’elenco ufficiale è stato considerato prova sufficiente della regolarità della procedura di definizione, eliminando la materia del contendere e, di conseguenza, la necessità di proseguire il giudizio.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto cruciale affrontato dal decreto riguarda le spese processuali. In linea con quanto previsto dall’ultimo periodo del citato comma 198, la Corte ha stabilito che le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, secondo cui chi perde la causa paga le spese legali della controparte. In questo scenario di estinzione giudizi tributari, ogni parte sopporta i propri costi, indipendentemente dall’esito che il processo avrebbe potuto avere.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su un’interpretazione letterale della normativa speciale. La Corte ha rilevato che due condizioni fondamentali erano state soddisfatte:
1. Regolare definizione della controversia: L’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate funge da certificazione della corretta adesione alla sanatoria da parte dei contribuenti, secondo le forme previste dai commi 186 e seguenti della legge.
2. Assenza di diniego: Allo stato degli atti, non risultava alcun provvedimento di diniego alla definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dal comma 200 della stessa legge.
La presenza di questi due elementi impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. La Corte, tuttavia, ha anche precisato che resta salva la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere la sussistenza dei presupposti per l’estinzione, come garantito dall’art. 391 del codice di procedura civile. Questa precisazione funge da garanzia per le parti qualora vi fossero contestazioni sulla regolarità della procedura di definizione.
Le Conclusioni
Il decreto della Cassazione consolida un principio fondamentale per la gestione del contenzioso tributario post-tregua fiscale. La decisione conferma che l’adesione alla definizione agevolata rappresenta una via d’uscita certa e definitiva dai processi pendenti, con un meccanismo quasi automatico di estinzione. Le implicazioni pratiche sono notevoli: i contribuenti e i loro difensori possono fare affidamento su una procedura snella per chiudere le liti, con la certezza che le spese legali sostenute non potranno essere recuperate ma neanche addebitate dalla controparte. Questo provvedimento rafforza l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, incentivando la risoluzione extragiudiziale delle controversie con il Fisco.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione, una volta accertato l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione dei giudizi tributari per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte, ma vige un principio di compensazione ex lege.
Le parti possono opporsi alla dichiarazione di estinzione del processo?
Sì, il decreto chiarisce che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per contestare eventualmente i presupposti dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19029 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19029 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME e sul ricorso iscritto al n. 16664/2021 R.G. proposto da: Ricorrente principale NOME COGNOME
Controricorrente e ricorrente incidentale
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME
COGNOME NOME e COGNOME – Intimati – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – controricorrente
Ricorrenti successivi
ATLETICA BRESCIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
contro
AGENZIE DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n.3065/23/2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 08/07/2025