Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34587/2018 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZ.ST. SALERNO n. 3805/09/18 depositata il 20/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3805/09/18 del 20/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4319/18/16 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei
confronti del preavviso di fermo e della prodromica cartella di pagamento concernente l’evasione dell’imposta di consumo, RAGIONE_SOCIALE accise e dell’addizionale conseguenti alla manomissione del contatore in fase di prelievo dell’energia elettrica.
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) l’Agente della riscossione aveva provato la notifica della cartella di pagamento, notificata a mezzo posta e ricevuta dal sig. COGNOME; b) «relativamente agli atti fedifacienti l’appellante non proposto alcuna procedura di disconoscimento secondo rito per cui essi trovare cittadinanza giuridica ai fini della decisione anche in questo grado e secondo quanto già assunto dal Giudice di prime cure».
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
Con decreto del 05/06/2024 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia (di seguito PDA), la quale non veniva opposta sicché, con decreto n. 24798 del 16/09/2024, questa Corte dichiarava l’estinzione del giudizio, con condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura di euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Con istanza del 24/09/2024 il ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., a seguito della quale veniva fissata la presente udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai «casi di estinzione del processo disposta per legge», si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad
integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi, all’esterno del processo di cassazione, di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. In entrambi i casi il presidente, ricorrendone le condizioni, può provvedere con decreto (Cass. S.U. n. 19980 del 23/09/2014).
1.1. Sempre nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, « il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso ». Tale istanza, da depositarsi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, può essere presentata indipendentemente dal fatto che quest’ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.
1.2. L’istanza predetta determina, di per sé, il venir meno del decreto presidenziale con il quale è stata dichiarata l’estinzione, spettando conseguentemente al Collegio il potere di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’estinzione (cfr. Cass. n. 31318 del 24/10/2022), oltre che sulle spese di lite (Cass. n. 26444 del 10/10/2024). Naturalmente, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione, la causa andrà decisa con l’esame dei motivi di ricorso principale ed, eventualmente, incidentale.
1.3. In altri termini, l’istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. determina il ripristino, ex post , del necessario contraddittorio, all’esito del
quale il Collegio dovrà provvedere sulle domande proposte dalle parti come se il decreto non fosse stato mai emesso.
1.4. Tale istanza può essere formulata anche nel caso in cui il processo sia stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della mancata opposizione a PDA nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. In tale ipotesi, il collegio sarà chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di estinzione, nonché sulle spese del giudizio eventualmente liquidate con il decreto di estinzione.
Nel caso di specie, non viene in discussione la correttezza della pronuncia di estinzione, in quanto lo stesso ricorrente riconosce di non essersi opposto alla PDA nel termine previsto dalla legge; a ciò consegue la conferma del provvedimento di estinzione.
Il ricorrente, peraltro, contesta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese effettuata in sede di decreto di estinzione, atteso che la mancata opposizione alla PDA sarebbe stata motivata dal provvedimento di sgravio emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 01/10/2021, provvedimento che avrebbe determinato la sostanziale cessazione della materia del contendere, con conseguente difetto di interesse di AER al prosieguo del giudizio di legittimità (il fermo non potrà mai essere iscritto in ragione dello sgravio della cartella di pagamento che ne costituisce l’atto presupposto, la quale dovrebbe essere annullata). Poiché il provvedimento di sgravio è successivo all’instaurazione del giudizio, il ricorrente chiede, pertanto, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Va, peraltro, evidenziato che con la PDA si è ritenuta l’infondatezza del ricorso per cassazione; con la conseguenza che il decreto di estinzione, emesso a seguito della mancata opposizione nel termine di legge, correttamente ha liquidato le spese in favore della parte vincitrice.
4.1. Non è dubbio che a seguito dell’istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., viene meno il decreto di estinzione e deve decidersi
nuovamente sull’estinzione del giudizio nel contraddittorio tra le parti, tuttavia tale decisione va presa in base alla situazione esistente al momento in cui è stata emessa la PDA, non potendo questa Corte valutare ulteriori e diversi elementi di fatto, neppure se implicanti la cessazione della materia del contendere.
4.2. Ne consegue che la soccombenza in ordine alla PDA in ragione della mancata opposizione del contribuente non può essere elisa in ragione di elementi fattuali (l’intervenuto sgravio) che non sono stati precedentemente dedotti e che avrebbero potuto e dovuto essere fatti valere con la rituale opposizione alla proposta.
4.3. La mancata opposizione alla PDA implica, pertanto, la soccombenza del sig. COGNOME e la conseguente conferma del provvedimento sulle spese già emesso con il decreto di estinzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME