Estinzione del Giudizio: Le Conseguenze del Silenzio in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia, anche il silenzio può avere un peso determinante. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha messo in luce come l’inerzia di una parte processuale possa portare alla definitiva chiusura del contenzioso, ovvero all’estinzione del giudizio. Questa pronuncia offre spunti fondamentali sulle conseguenze procedurali derivanti dalla mancata risposta a una proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte stessa.
Il Contesto: Dalla Sentenza Tributaria al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra una società operante nel settore dei giochi e scommesse e l’Agenzia governativa competente in materia di dogane e monopoli. La società aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, portando il caso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Una volta incardinato il giudizio di legittimità, la Corte, avvalendosi delle procedure accelerate previste dal codice, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, comunicandola a entrambe le parti.
La Proposta della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La procedura delineata dall’art. 380-bis c.p.c. è finalizzata a snellire i tempi della giustizia, offrendo alle parti una possibile via di risoluzione rapida della controversia. Tuttavia, questa procedura impone alle parti una presa di posizione chiara.
Il Meccanismo dell’Art. 380-bis c.p.c.
Questa norma consente al relatore designato in Cassazione di formulare una proposta quando ritiene che il ricorso possa essere definito con un esito prevedibile. Le parti, ricevuta la comunicazione, hanno un termine perentorio per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza. Se nessuna delle parti fa tale richiesta, il ricorso si intende rinunciato.
Il Silenzio che Vale come Rinuncia
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito alcuna risposta né ha richiesto la fissazione dell’udienza entro il termine di quaranta giorni previsto dalla legge. Questo silenzio è stato interpretato dalla Corte non come una semplice inerzia, ma come una manifestazione tacita di volontà di non proseguire con il giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri normativi principali. In primo luogo, ha richiamato l’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c., il quale stabilisce che, in assenza di una richiesta di decisione da parte del ricorrente entro il termine fissato, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, applicando l’art. 391 del codice di procedura civile, ha provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre statuito sulla regolamentazione delle spese processuali, condannando, come di prassi in questi casi, la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2.160,00 oltre oneri accessori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la collaborazione e l’attività delle parti sono essenziali per il corretto svolgimento del processo. L’estinzione del giudizio per silenzio a seguito della proposta di definizione non è una sanzione, ma la logica conseguenza di un comportamento che la legge interpreta come abbandono della pretesa. Per gli operatori del diritto e per le parti, ciò significa che ogni comunicazione proveniente dalla Corte di Cassazione, specialmente una proposta ex art. 380-bis c.p.c., deve essere attentamente valutata e gestita entro i termini perentori, per evitare la chiusura anticipata e irrevocabile del giudizio con addebito delle spese.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., se il ricorrente non chiede la discussione del ricorso entro il termine stabilito dopo aver ricevuto la proposta, il ricorso si considera rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per rispondere alla proposta di definizione del giudizio?
Il decreto menziona che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, indicando questo come il lasso di tempo a disposizione della parte per manifestare la propria volontà di proseguire.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Come stabilito dall’art. 391, secondo comma, c.p.c. e confermato nel decreto, le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione del procedimento.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20655 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20655 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27002/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE , pec EMAIL che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia n.1103/2022 depositata il 15/04/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025