Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Processo
Nel complesso mondo del diritto processuale, non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Esistono meccanismi che permettono di chiudere un procedimento in anticipo, come nel caso dell’estinzione del giudizio a seguito di una rinuncia al ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa procedura, mostrando come l’accordo tra le parti possa prevalere sulla continuazione del contenzioso, anche nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso per l’Irpeg (vecchia imposta sui redditi delle persone giuridiche) presentata da un importante istituto di credito cooperativo per diverse annualità, dal 1998 al 2003. Di fronte al silenzio dell’Amministrazione finanziaria, che equivaleva a un diniego (il cosiddetto silenzio-diniego), la società contribuente aveva avviato un contenzioso tributario.
Il percorso legale, tuttavia, si è rivelato in salita. Sia la Commissione Tributaria Provinciale prima, sia la Commissione Tributaria Regionale del Lazio poi, avevano respinto le ragioni della società. Non arrendendosi, l’istituto di credito aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, affidando il ricorso a due motivi di diritto.
La Svolta Processuale: Rinuncia e Accettazione
Giunto il caso al vaglio della Suprema Corte, è avvenuto un colpo di scena procedurale. La società ricorrente, attraverso il proprio difensore munito di una procura speciale che includeva esplicitamente il potere di rinunciare agli atti, ha presentato una formale rinuncia al ricorso.
Questo atto, di per sé, non sarebbe stato sufficiente a chiudere la partita. Era necessaria l’accettazione da parte della controparte, l’Agenzia fiscale. Quest’ultima, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha formalmente dichiarato di accettare la rinuncia. Le parti hanno inoltre concordato sulla compensazione totale delle spese legali, ovvero che ognuna si facesse carico dei propri costi.
Le Motivazioni della Corte
Di fronte a questa concorde volontà delle parti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare le norme del Codice di procedura civile. La motivazione dell’ordinanza è, infatti, tanto semplice quanto rigorosa. L’articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia al ricorso, mentre l’articolo 391 c.p.c. stabilisce che, in caso di rinuncia accettata, la Corte dichiari l’estinzione del giudizio.
La Corte ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge: la presenza di una rinuncia formale da parte del ricorrente, l’esistenza di una procura speciale che conferiva al difensore il potere di compiere tale atto, e l’accettazione esplicita da parte del controricorrente. Essendo tutte le condizioni soddisfatte, il destino del processo era segnato: la sua estinzione. Di conseguenza, la Corte ha anche ratificato l’accordo sulla compensazione delle spese.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, dimostra come il processo non sia un percorso rigido e ineluttabile verso una sentenza, ma uno strumento a disposizione delle parti, che possono decidere di interromperlo in qualsiasi momento, persino davanti alla Corte Suprema. In secondo luogo, sottolinea l’importanza della volontà concorde: la rinuncia, per produrre l’effetto estintivo, necessita dell’accettazione della controparte. Infine, evidenzia un principio di economia processuale: evitare di impegnare la macchina della giustizia per una controversia che le stesse parti non hanno più interesse a coltivare. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata rappresenta quindi una soluzione efficiente che pone fine a una lite, consentendo alle parti di definire i loro rapporti in modo autonomo.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia formalmente e la controparte (controricorrente) accetta tale rinuncia, il processo si chiude senza una decisione sul merito. La Corte, verificati i presupposti, dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio, chi paga le spese legali?
Generalmente, la legge prevede che il rinunciante paghi le spese della controparte, ma le parti possono accordarsi diversamente. In questo caso, le parti hanno concordato per una “compensazione totale delle spese”, e la Corte ha recepito tale accordo, stabilendo che ogni parte sostenesse i propri costi.
È necessario un potere specifico dell’avvocato per rinunciare a un ricorso?
Sì. L’ordinanza sottolinea che il difensore del ricorrente ha agito sulla base di una “procura speciale” che includeva espressamente il potere di rinunciare. Questo è un requisito fondamentale, poiché la rinuncia è un atto di grande importanza che pone fine alla causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32103 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32103 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1589/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2540/2022 depositata il 03/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 8517/8/2019, depositata il 14.06.2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto avverso silenzio-diniego di rimborso Irpeg presentato dalla Società relativamente agli anni d’imposta dal 1998 al 2003.
La CTR Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. La contribuente ha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente, tramite il difensore munito di procura speciale comprendente anche il potere di rinunciare, ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., rinuncia al ricorso, con compensazione totale RAGIONE_SOCIALE spese, e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di accettarla.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.