Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
Nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, i termini e le procedure sono cruciali. Una recente pronuncia della Suprema Corte illustra perfettamente come l’inerzia di una parte possa portare a una conseguenza drastica: l’estinzione del giudizio. Analizziamo un caso in cui il silenzio dell’ente ricorrente, a seguito di una proposta di definizione, è stato interpretato come una rinuncia al ricorso, con condanna al pagamento delle spese legali.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un ente fiscale contro una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania. L’ente contestava la decisione favorevole a un contribuente e aveva quindi portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere una revisione del verdetto.
Una volta avviato il procedimento di legittimità, la Corte, ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per la definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti coinvolte: l’ente fiscale (ricorrente) e il contribuente (controricorrente).
La Proposta di Definizione e l’Effetto dell’Inerzia
L’articolo 380-bis c.p.c. prevede un meccanismo per accelerare la risoluzione dei ricorsi. La Corte può avanzare una proposta quando il ricorso appare, ad esempio, palesemente infondato o inammissibile. Le parti hanno un termine perentorio, in questo caso di quaranta giorni, per comunicare se intendono opporsi e chiedere che la Corte proceda con la normale decisione in udienza.
Nel caso di specie, l’ente fiscale non ha fornito alcuna risposta entro il termine stabilito. Questo silenzio non è stato considerato neutro, ma ha attivato una presunzione legale specifica.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la propria decisione su una chiara interpretazione della normativa processuale, evidenziando due punti chiave.
L’Applicazione dell’Art. 380-bis c.p.c. e la Conseguente Estinzione del Giudizio
Il secondo comma dell’articolo 380-bis c.p.c. è inequivocabile: se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la fissazione dell’udienza entro il termine previsto, il ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia non ammette prova contraria e comporta automaticamente l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, il processo si chiude senza una pronuncia sul merito della controversia, come se il ricorrente avesse volontariamente abbandonato la propria impugnazione.
La Condanna alle Spese Processuali
L’estinzione del processo non è priva di conseguenze economiche. L’articolo 391, secondo comma, del c.p.c. stabilisce che, in caso di estinzione, la Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha quindi condannato l’ente ricorrente, la cui inerzia ha causato la chiusura del procedimento, al pagamento delle spese legali sostenute dal contribuente. L’importo è stato liquidato in Euro 2.940,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza è un dovere per le parti. L’inerzia, soprattutto in fasi delicate come il giudizio di Cassazione, può avere effetti irreversibili e costosi. La presunzione di rinuncia prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo del contenzioso, che però sanziona pesantemente la mancanza di attivismo della parte ricorrente. Per gli operatori del diritto, e per le parti stesse, questa pronuncia serve come monito sull’importanza di monitorare attentamente ogni comunicazione della Corte e di rispettare scrupolosamente i termini perentori, pena la perdita del diritto a una decisione nel merito e la condanna alle spese.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Cassazione entro il termine previsto?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la conseguenza economica dell’estinzione del giudizio per la parte che ha presentato il ricorso?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate dalla Corte stessa nel provvedimento di estinzione.
In base a quali norme viene dichiarata l’estinzione del giudizio in questo caso?
L’estinzione viene dichiarata sulla base dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. (che equipara il silenzio alla rinuncia) e dell’art. 391 c.p.c. (che disciplina gli effetti dell’estinzione, inclusa la liquidazione delle spese).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16968 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16968 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 494/2025 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
-ricorrente-
contro
CALORE MASSIMILIANO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO CAMPANIA n.6280/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.