Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 15160-2017 proposto da:
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
assieme all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3311/2016 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositata il 9/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi –RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Venezia aveva accolto parzialmente l’appello della Società avverso la sentenza n.
in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art. 2033 cod. civ., proposta da NOME COGNOME per la restituzione dell’IVA versata con la TIA alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Venezia;
NOME COGNOME resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 19/1/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il contribuente;
1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;
1.4. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente
carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell ‘ 1/3/2024; Cass. n. 4831 del 23/2/2024)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da