Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso mondo del contenzioso legale, ogni atto e ogni silenzio possono avere conseguenze determinanti. Il decreto in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come una mancata azione procedurale possa portare all’ estinzione del giudizio, trasformando un’inerzia in una vera e propria rinuncia con l’obbligo di pagare le spese legali. Analizziamo come il silenzio di una società ricorrente di fronte a una proposta della Corte sia stato fatale per il suo ricorso.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era un’amministrazione comunale. Il ricorso era stato regolarmente iscritto e assegnato per la valutazione.
La Proposta del Relatore e le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio
Durante la fase preliminare del giudizio di Cassazione, il consigliere relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta, che solitamente evidenzia la probabile inammissibilità o infondatezza del ricorso, è stata comunicata a tutte le parti coinvolte. La legge prevede che, a seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. In questo caso, la società ricorrente non ha compiuto alcun atto entro il termine stabilito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una concatenazione logica e normativa ineccepibile. I giudici hanno innanzitutto constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire nel giudizio.
In applicazione diretta dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, tale silenzio viene equiparato a una rinuncia al ricorso. Questa norma introduce una presunzione legale di abbandono dell’impugnazione per semplificare e accelerare i procedimenti.
La conseguenza diretta della rinuncia, anche se presunta come in questo caso, è l’ estinzione del giudizio. Questo è quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. L’estinzione comporta la chiusura definitiva del processo in quella sede, senza che la Corte entri nel merito della questione. Inoltre, lo stesso articolo 391 stabilisce che la parte rinunciante debba essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, che vengono liquidate direttamente nel provvedimento che dichiara l’estinzione. La Corte ha quindi liquidato i compensi in 4.000,00 Euro, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Conclusioni
Il provvedimento della Corte di Cassazione è un monito fondamentale sull’importanza della diligenza procedurale. Dimostra come, nel giudizio di legittimità, il silenzio non sia neutrale, ma possa assumere il valore legale di una rinuncia con conseguenze economiche significative. Per le aziende e i loro legali, questa decisione sottolinea la necessità di monitorare attentamente ogni comunicazione della Corte e di rispettare scrupolosamente le scadenze perentorie. Ignorare una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non è una strategia attendista, ma una scelta che conduce direttamente all’ estinzione del giudizio e alla condanna alle spese, vanificando l’intero percorso processuale intrapreso.
Cosa accade se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza di decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge. Di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Le spese legali sono a carico della parte che ha rinunciato al ricorso. Nel caso di rinuncia tacita, come descritto, è la parte ricorrente che, rimanendo inerte, viene condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questa circostanza?
Il fondamento si trova in due norme del codice di procedura civile: l’art. 380-bis, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio dopo la proposta del relatore, e l’art. 391, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del giudizio e la condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19654 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19654 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5739/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI NAPOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6066/2021 depositata il 19/07/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
Così deciso in Roma, il 09/07/2025