Estinzione del giudizio in Cassazione: il silenzio che costa caro
Nel complesso iter del processo civile, il silenzio di una parte può avere conseguenze definitive. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come la mancata risposta a una proposta della Corte possa portare all’estinzione del giudizio, con tutte le implicazioni che ne derivano, soprattutto in termini di spese legali. Questo caso, nato da una controversia tributaria, offre importanti spunti di riflessione sull’importanza della diligenza processuale.
I fatti del caso
Un consorzio cooperativo aveva impugnato una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era un ente comunale. Come previsto dalla procedura, la Corte, valutati gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, comunicandola a entrambe le parti.
La proposta della Corte e le conseguenze della mancata risposta
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento finalizzato a snellire il carico di lavoro della Cassazione, consentendo una risoluzione rapida per i ricorsi di evidente esito. La norma prevede che, una volta ricevuta la proposta, le parti abbiano un termine perentorio per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza. Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza presentare alcuna istanza.
Questo silenzio non è stato interpretato come una semplice inerzia, ma come una manifestazione di volontà. La legge, infatti, ricollega a tale comportamento una presunzione di rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il procedimento non poteva più proseguire verso una decisione nel merito.
Le motivazioni della decisione sull’estinzione del giudizio
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e lineare. Il decreto si fonda su due pilastri normativi:
1. Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Questa norma stabilisce che se nessuna delle parti chiede la decisione del ricorso entro il termine fissato, il ricorso si intende rinunciato. È una forma di rinuncia tacita, una presunzione legale che scatta automaticamente al verificarsi dell’inattività.
2. Art. 391, cod. proc. civ.: Questa disposizione disciplina gli effetti della rinuncia. Stabilisce che la Corte, su ricorso rinunciato, deve dichiarare l’estinzione del procedimento e provvedere alla liquidazione delle spese.
La Corte ha semplicemente applicato queste norme, constatando il decorso del termine senza alcuna reazione da parte del ricorrente. L’estinzione del giudizio è stata, quindi, una conseguenza diretta e inevitabile. Il decreto ha inoltre disposto la condanna del consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune. Le spese sono state liquidate in 2.000,00 Euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200,00 Euro per esborsi e accessori di legge.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: nel processo, e in particolare nel giudizio di Cassazione, ogni atto e ogni omissione hanno un peso specifico. La mancata risposta alla proposta di definizione non è un’opzione neutra, ma una scelta procedurale che equivale a una rinuncia. Per gli avvocati e le parti, ciò sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le scadenze e di rispondere prontamente alle comunicazioni della Corte, anche solo per chiedere la discussione del ricorso. Ignorare una proposta della Suprema Corte non solo preclude la possibilità di ottenere una decisione sul merito, ma comporta anche la quasi certa condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
La decisione si fonda sull’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di mancata richiesta di decisione, e sull’art. 391 dello stesso codice, che regola gli effetti della rinuncia, inclusa la declaratoria di estinzione.
Chi è tenuto a pagare le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Come stabilito nel provvedimento, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20108 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20108 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10541/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in GROSSETO INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME MICHELE (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI AREZZO, elettivamente domiciliato in AREZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1092/2023 depositata il 06/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025