Estinzione del Giudizio: Quando Rinunciare Conviene
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per varie ragioni, la causa si chiude senza una decisione sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale legato alla rinuncia al ricorso, con importanti implicazioni sulle spese processuali. La vicenda analizzata nasce da un contenzioso tributario tra un ente comunale e una congregazione religiosa, giunto fino all’ultimo grado di giudizio prima di trovare una soluzione consensuale.
I Fatti del Caso: un Contenzioso Tributario Fino in Cassazione
Una congregazione religiosa aveva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una decisione della Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso riguardava avvisi di accertamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) relativi agli anni 2010 e 2011, applicata su alcune aree edificabili di proprietà dell’ente. A sua volta, il Comune coinvolto non solo si era difeso, ma aveva anche presentato un ricorso incidentale, sollevando ulteriori questioni.
Il procedimento sembrava destinato a un lungo iter giudiziario, con sette motivi di ricorso da parte della congregazione e un motivo di ricorso incidentale da parte del Comune. Tuttavia, prima della discussione in camera di consiglio, le parti hanno trovato un accordo per risolvere la controversia in via stragiudiziale.
La Rinuncia al Ricorso e la Richiesta Congiunta
In seguito al raggiungimento di una conciliazione, le parti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto, sottoscritto sia dal ricorrente principale che dal ricorrente incidentale, manifestava la volontà comune di porre fine alla lite. Contestualmente alla rinuncia, le parti hanno richiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio e di disporre la compensazione integrale delle spese legali, a suggello dell’accordo raggiunto.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà delle parti, ha accolto pienamente la loro richiesta. In applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina appunto gli effetti della rinuncia, ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, ha anche disposto la compensazione delle spese legali, come richiesto congiuntamente dai contendenti.
La parte più interessante della decisione, tuttavia, riguarda il cosiddetto “doppio contributo unificato”.
Le Motivazioni: Nessun Raddoppio del Contributo Unificato in Caso di Rinuncia
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella motivazione relativa al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte soccombente sia tenuta a pagare un importo pari a quello del contributo già versato.
La Corte ha specificato che questa norma ha natura eccezionale e, come tale, non può essere interpretata in modo estensivo. La sua applicazione è strettamente limitata ai casi esplicitamente previsti dalla legge (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, la sanzione del raddoppio del contributo non si applica, poiché la rinuncia, specialmente se frutto di un accordo, è un esito del processo che il legislatore non ha inteso penalizzare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio di grande rilevanza pratica. Le parti in causa sono incentivate a cercare soluzioni conciliative anche quando il contenzioso è pendente in Cassazione. La possibilità di porre fine alla lite tramite rinuncia, senza incorrere nella sanzione del doppio contributo unificato, rende l’opzione dell’accordo stragiudiziale più vantaggiosa dal punto di vista economico. La decisione favorisce la deflazione del contenzioso e permette alle parti di chiudere le controversie in modo collaborativo, con la certezza che tale scelta non comporterà oneri processuali aggiuntivi.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione rinunciano al ricorso?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito della controversia.
In caso di estinzione per rinuncia, chi paga le spese legali?
Le parti possono accordarsi per la compensazione delle spese, chiedendo alla Corte di ratificare tale accordo. In questo caso, come avvenuto nella vicenda in esame, ciascuna parte sostiene i propri costi legali.
La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta il pagamento del doppio contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12710/2022 R.G. proposto da : PROVINCIA CONGREGAZIONE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-
COMUNE DI ROMANO DCOGNOME, rappresentato e difesa da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1433/2021 depositata il 25/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, la PROVINCIA CONGREGAZIONE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con sette motivi di ricorso (concernente avvisi Ici 2010 e 2011 su aree edificabili);
si è costituito con controricorso il Comune di Romano d’Ezzellino che ha proposto anche ricorso incidentale con un unico motivo;
la ricorrente, con controricorso al ricorso incidentale, ha chiesto il rigetto di quest’ultimo .
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parre ricorrente e dal controricorrente con ricorso incidentale); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .