Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle eventualità più insidiose del processo civile, inclusa la sua fase dinanzi alla Corte di Cassazione. Si tratta della chiusura anticipata del procedimento per motivi procedurali, senza che i giudici entrino nel merito della questione. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza drastica, trasformando un’opportunità di definizione agevolata in una sconfitta definitiva. Il caso in esame riguarda una società che, dopo aver ricevuto una proposta di definizione del ricorso, ha lasciato decorrere i termini senza manifestare la volontà di proseguire, determinando così la fine del contenzioso.
I Fatti del Caso
Una società per azioni, non soddisfatta di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. Una volta incardinato il procedimento presso la Suprema Corte, è stata attivata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
In conformità a tale norma, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Tale proposta mira a velocizzare i tempi della giustizia, suggerendo una possibile soluzione basata sull’orientamento consolidato della Corte. A questo punto, la palla passava alla società ricorrente, che aveva una scelta precisa: accettare la proposta, contestarla chiedendo che il ricorso venisse deciso in udienza, o rimanere in silenzio.
L’Inerzia della Ricorrente e l’Estinzione del Giudizio
La normativa è molto chiara: dopo la comunicazione della proposta, la parte ricorrente ha a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per depositare un’istanza di decisione. Questo atto manifesta la volontà di non aderire alla proposta e di voler proseguire il giudizio fino a una pronuncia nel merito.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la società ricorrente compisse alcuna attività. Il suo silenzio, dal punto di vista giuridico, non è stato neutro. L’articolo 380-bis c.p.c. interpreta tale inerzia come una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, il meccanismo processuale si è attivato in automatico, portando il procedimento verso la sua conclusione anticipata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente preso atto della situazione procedurale. I giudici hanno verificato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta fosse effettivamente decorso senza che la ricorrente avesse chiesto la decisione. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, questa circostanza impone di considerare il ricorso come rinunciato.
Di conseguenza, richiamando l’articolo 391 dello stesso codice, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. La decisione ha riguardato anche le spese processuali. Applicando il principio della soccombenza virtuale, la Corte ha condannato la società ricorrente, la cui inattività ha causato la fine del processo, a rimborsare le spese legali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, liquidandole in 4.000,00 Euro oltre oneri accessori.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia, sebbene di natura prettamente procedurale, offre un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un contenzioso legale, specialmente in sede di legittimità. Sottolinea l’importanza cruciale di una gestione attenta e tempestiva delle comunicazioni processuali e delle scadenze. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento di efficienza, ma richiede una partecipazione attiva delle parti. L’inerzia non è mai una strategia processuale valida e, come dimostra questo caso, può comportare la perdita definitiva del diritto a una decisione nel merito, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese. La sentenza impugnata diventa così definitiva, non perché giusta, ma semplicemente perché il processo per contestarla si è arenato a causa di una negligenza.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
La parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione del giudizio, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, secondo il principio della soccombenza.
L’estinzione del giudizio in Cassazione equivale a una decisione sul merito della controversia?
No, l’estinzione è una pronuncia di carattere puramente processuale che chiude il procedimento senza analizzare se il ricorrente avesse ragione o torto. L’effetto pratico è che la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19552 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19552 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24482/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.568/2019 depositata il 30/01/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025