Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo, ma non entra nel merito della controversia. Si verifica quando, per ragioni procedurali, il giudizio si chiude anticipatamente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte, in una fase cruciale del processo, possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore onere della condanna alle spese. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Una società incaricata della riscossione dei tributi aveva impugnato una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale, portando la causa davanti alla Corte di Cassazione. Le controparti erano una compagnia assicurativa e diverse amministrazioni pubbliche. Durante il procedimento, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio e comunicata a tutte le parti coinvolte. Questo strumento mira a velocizzare la risoluzione delle controversie offrendo una potenziale via d’uscita rapida.
Tuttavia, la società ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione, non ha intrapreso alcuna azione. È trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che venisse presentata un’istanza per richiedere una decisione nel merito del ricorso.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa procedurale. L’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce che, se la parte che ha proposto il ricorso non chiede la fissazione dell’udienza entro il termine stabilito dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Questa ‘rinuncia presunta’ porta direttamente a una conseguenza definita dall’art. 391 del codice di procedura civile: l’estinzione del giudizio. La Corte, quindi, non ha esaminato la fondatezza delle ragioni del ricorso, ma si è limitata a prendere atto dell’inattività della ricorrente e a dichiarare chiuso il processo in via definitiva.
Le Conseguenze sulle Spese Processuali
L’estinzione non è priva di conseguenze economiche. La legge prevede che, anche in caso di estinzione, il giudice debba provvedere alla liquidazione delle spese processuali. In questo caso, la Corte ha condannato la società ricorrente a pagare le spese sostenute dalla compagnia assicurativa costituitasi come controricorrente. L’importo è stato liquidato in 9.000,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, il 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è puramente processuale e si fonda su un meccanismo volto a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. La legge presume in modo assoluto che il silenzio della parte ricorrente, dopo aver ricevuto una proposta di definizione, equivalga a una sua acquiescenza e, di fatto, a una rinuncia a proseguire il giudizio. Il legislatore ha introdotto questo meccanismo per incentivare le parti a valutare seriamente le proposte della Corte e a non lasciare ‘pendenti’ ricorsi che potrebbero essere definiti più rapidamente. La condanna alle spese segue il principio per cui la parte che, con la sua inattività, ha causato l’estinzione del processo, deve farsi carico dei costi sostenuti dalla controparte che si è dovuta difendere.
Le Conclusioni
Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale nel diritto processuale: la diligenza e il rispetto dei termini sono cruciali. L’inerzia può avere conseguenze drastiche, trasformando un potenziale diritto in una sconfitta procedurale con relativi oneri economici. Per le parti e i loro legali, la lezione è chiara: una proposta di definizione da parte della Corte di Cassazione richiede una risposta attiva. Ignorarla non solo preclude la possibilità di ottenere una decisione nel merito, ma comporta anche la quasi certezza di essere condannati al pagamento delle spese legali, rendendo il silenzio una scelta strategicamente ed economicamente svantaggiosa.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Secondo quanto stabilito nel decreto, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta di definizione?
Il provvedimento fa riferimento a un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, entro il quale la parte ricorrente deve attivarsi per chiedere una decisione, pena la rinuncia presunta al ricorso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19486 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19486 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6030/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DPII DI NAPOLI -intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6368/2021 depositata il 23/08/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.