Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per motivi previsti dalla legge, il procedimento si chiude senza una decisione sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte possa portare a questa conseguenza, sottolineando l’importanza cruciale del rispetto dei termini procedurali. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società in accomandita semplice, insieme ai suoi soci, aveva impugnato una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate. Il caso era approdato all’ultimo grado di giudizio a seguito di un contenzioso di natura fiscale.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
Durante il procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta per la definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La norma prevede che, una volta ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere alla Corte di procedere comunque alla decisione del ricorso. Nel caso di specie, i ricorrenti (la società e i suoi soci) hanno lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
Questo silenzio non è privo di conseguenze. La legge, infatti, interpreta la mancata richiesta di decisione come una rinuncia implicita al ricorso. Di conseguenza, il processo non può più proseguire verso una sentenza che stabilisca chi ha ragione e chi ha torto nel merito della questione tributaria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. I giudici hanno semplicemente constatato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta era decorso senza che la parte ricorrente si fosse attivata.
Il fondamento giuridico della decisione risiede in due articoli chiave:
1. Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Stabilisce che se la parte non chiede la decisione entro il termine, il ricorso si intende rinunciato.
2. Art. 391, cod. proc. civ.: Prevede che in caso di rinuncia, il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo.
Sulla base di queste disposizioni, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c., ha provveduto a decidere sulle spese processuali, ponendole a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento, sebbene di natura prettamente procedurale, offre importanti spunti di riflessione. La principale implicazione è che nel processo, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il silenzio e l’inattività hanno un peso giuridico determinante. La mancata risposta a una comunicazione della Corte non è un atto neutro, ma viene interpretata dalla legge come una precisa manifestazione di volontà, ovvero la rinuncia a proseguire il giudizio.
Per le parti, ciò significa che è fondamentale monitorare attentamente ogni fase del processo e rispettare scrupolosamente tutti i termini. Perdere una scadenza può comportare non solo la fine del giudizio senza una decisione nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte. In questo caso, la società ricorrente è stata condannata a pagare 2.600,00 Euro, oltre alle spese prenotate a debito, a favore dell’Agenzia delle Entrate. In sintesi, la decisione ribadisce un principio cardine: la giustizia richiede non solo buone ragioni, ma anche e soprattutto attenzione e diligenza processuale.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis del codice di procedura civile, se la parte ricorrente non chiede che si proceda alla decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Cosa significa esattamente “estinzione del giudizio” in questo contesto?
Significa che il processo si chiude definitivamente senza che la Corte di Cassazione si pronunci sul merito della questione. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva e non può più essere contestata.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. Nel caso specifico, la Corte ha condannato i ricorrenti a rimborsare le spese legali alla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22589 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22589 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6848/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, elettivamente domiciliati in Lioni INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.6321/2021 depositata il 10/08/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17/07/2025