Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 24/10/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21882/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CAPITALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente-
Avverso il DECRETO di estinzione del Consigliere delegato n. 5773/2024 depositato il 04/03/2024.
di estinzione ex art. 391 c.p.c. e giudizio revocazione
Ad.17/09/2024 CC
Cui è riunito il ricorso iscritto al n. 12209/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto con il presente atto
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CAPITALE rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale come in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
Per la revocazione del DECRETO di estinzione del Consigliere delegato n. 5773/2024 depositato il 04/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a 51.978 alloggi, in parte destinati ad abitazione ed in parte ad attività commerciale, accertava una maggiore IMU relativa all’anno 2012. Per tali alloggi, RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto in acconto l’IMU, applicando l’aliquota ordinaria dello 0,38 per cento (la metà dello 0,76 per cento), in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 6 e 10 dell’art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 4, comma 5, lett.f), d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che prevede (va) la non
applicazione della quota erariale dell’imposta (pari allo 0,38 per cento) agli immobili degli ex IACP regolarmente assegnati.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di accertamento impugnato, aveva applicato l’aliquota differenziata dello 0,68 per cento, deliberata per gli immobili destinati ad abitazione nonché l’aliquota dell’1.06% per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali.
La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 19098/2017, respingeva il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, annullando parzialmente l’avviso limitatamente agli immobili che non risultavano in proprietà dell’ente.
La pronuncia veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 203 del 2018 respingeva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE affermando che: -l’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 fa riferimento alle detrazioni di imposta del tributo, mentre il comma 11 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; – che la normativa citata ha sancito un regime di favore per l’abitazione principale, caratterizzato da un aumento delle detrazioni sino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, ove per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare abitualmente dimorano e risiedono; che l’RAGIONE_SOCIALE, detiene un rapporto di tipo locativo con gli assegnatari degli alloggi, di guisa che questi ultimi non rientrano nella nozione di abitazione principale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi, illustrati con memorie. L’amministrazione comunale ha replicato con controricorso.
Con provvedimento del 18 giugno 2023 il Consigliere delegato dal Presidente titolare della sezione tributaria ha proposto la
definizione accelerata ex art. 380- bis cod. proc. civ. in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che . La società ricorrente ha formulato richiesta di sospensione del giudizio in data 18.07.2023, avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022.
Decorso il termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere Delegato, con decreto n. 5773 del primo marzo 2024, rilevato il decorso del detto termine, senza che nelle more fosse stata depositata richiesta di decisione del ricorso da parte della ricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente.
La ricorrente, sostenendo che, in data 1° marzo 2024, in luogo della sospensione del giudizio prevista ex lege nelle ipotesi di adesione alla c.d. rottamazione, era stato depositato decreto di estinzione del giudizio n. 5773/2024 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 380-bis, comma 2, c.p.c. e 391 c.p.c. comunicato in data 4 marzo 2024 -ha presentato, in data 12 marzo 2024, istanza di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte.
Con successivo ricorso n. 12209/24 Rg, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione avverso il medesimo decreto di estinzione n. 5773/2024 emesso in data 1° marzo 2024 e depositato in data 4 marzo 2024, con cui questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio
individuato sub R.G. n. 21882/2018, in materia di IMU per l’anno di imposta 2012, sul presupposto della mancata proposizione di istanza di decisione del ricorso, producendo in questo giudizio la documentazione inerente il pagamento delle prime due rate della cd. .
La ricorrente ha rinunciato al termine di cui all’art. 377, secondo comma, c.p.c. per consentire la discussione del ricorso per revocazione unitamente al ricorso Rg 21882/2018.
Ha replicato con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’udienza, RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare, va disposta la riunione dei suddetti ricorsi (segnatamente, del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G., al ricorso iscritto al n. n.21882/2018 R.G. che è il più risalente per epoca di iscrizione a ruolo) per l’evidente connessione (art. 274 cod. proc. civ.) sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Difatti, i procedimenti, vertendo tra le medesime parti, attengono al medesimo provvedimento impugnato. L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
In particolare, questa Corte ha affermato che «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, in quanto la loro
trattazione separata può prospettare l’eventualità di soluzioni contrastanti, trova la sua ratio in ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (così Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013; Cass. n.27550/2018).
1.1. Pur se in presenza, in un caso, di un procedimento e nell’altro di un rimedio privo di detta natura – in quanto rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata, che ha, dunque, soltanto effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.( S.U. n. 19980/2014) – appare opportuna la loro disamina congiunta, pur considerando la loro differenza funzionale, involgendo entrambi la medesima questione concernente la presentazione -in data successiva alla comunicazione della proposta di definizione accelerata -di una istanza di sospensione del giudizio quale effetto della adesione alla cd. rottamazione quater (legge 197/2022) ostativa, ad avviso della ricorrente, all’adozione del decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c..
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il Presidente della sezione o il Consigliere delegato, che abbia dichiarato l’estinzione del giudizio può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c..
3.Poiché i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22930; Cass. Sez. U, 24/03/1964, n. 665).
3.1. Il collegio che giudichi del ricorso per revocazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di merito può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al giudizio conclusosi con sentenza o con decreto, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento ovvero la dichiarazione di estinzione del giudizio, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione; rileva poi, che, trattandosi di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, non viene in rilievo “un altro grado dello stesso processo’ ( S.U. 15/10/2019, n. 26022; Cass. 25/01/2021, n. 1542; Cass. 12/01/2017, n. 656).
3.2.Con riferimento, inoltre, all’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
4.La ricorrente -con il ricorso per revocazione 12209/2024 Rg, corredato da procura speciale deduce l’illegittimità del decreto n. 5773/2024 in ragione della sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c.); in quanto la dichiarazione di estinzione del giudizio in essa contenuta risulterebbe frutto di un errore di fatto,
rilevante ai sensi della citata disposizione. Il decreto è stato adottato, difatti, senza avvedersi della circostanza, , che l’RAGIONE_SOCIALE avesse aderito alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE della Riscossione, ex art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che a tal fine avesse ritualmente proceduto a depositare agli atti di causa apposita istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, cui era allegata la ricevuta di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio.
4.1. RAGIONE_SOCIALE lamenta che, in luogo della sospensione del giudizio prevista nelle ipotesi di adesione alla c.d. ‘Rottamazione quater ‘, il Consigliere delegato, con il decreto n. 5773/2024, ha dichiarato, invece, l’estinzione del giudizio n. 21882/2018, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 380bis , comma 2, e 391 c.p.c.. In detto decreto, depositato e comunicato in data 4 marzo 2024, non vi è alcun riferimento all’istanza di sospensione del giudizio, in relazione alla domanda di ammissione alla c.d. ‘Rottamazione quater ‘ ed al successivo atto di ammissione al beneficio, pure ritualmente depositati in atti rispettivamente nel luglio del 2023 e quindi nell’ottobre del 2023.
4.2.Assume che il Legislatore, nel disciplinare l’istituto speciale della c.d. ‘Rottamazione quater ‘, ha previsto che sia concessa la sospensione del procedimento giurisdizionale nelle more del perfezionamento della procedura definitoria: perfezionamento che si ha solo con il pagamento integrale di tutte le rate previste dal relativo piano (e quindi con versamento della rata scadente il 30 novembre 2027 nel caso di specie, avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scelto il numero massimo di rate previste ex lege , in ragione della gravosità del carico iscritto a ruolo).
4.3 Sulla base delle medesime argomentazioni, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c.
4.4.L’amministrazione comunale eccepisce -nell’ambito del giudizio n. Rg 12209/2024 l’inammissibilità dello strumento revocatorio azionato avverso il decreto primo marzo 2024, alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha individuato quale unica modalità di reazione al decreto di estinzione del giudizio pronunciato ai sensi del secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c. l’opposizione ex art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Deduce l’ente locale che l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, depositata dall’Ente ricorrente in data 18 luglio 2023, non potesse in alcun modo valere quale istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., necessaria al fine di evitare la dichiarazione di estinzione del giudizio, né avrebbe potuto così riqualificarsi, difettandone i requisiti di forma e di sostanza.
4.5.Si deduce che, sulla base di quanto precede, non avendo controparte depositato alcuna istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’avviso ex art. 380 bis c.p.c., correttamente codesta Corte ha ritenuto implicitamente rinunciato il ricorso con conseguente adozione del decreto di estinzione del giudizio R.G.R. n. 21882/2018.
4.6. Si afferma, altresì, che l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo la domanda di definizione agevolata e non la documentazione attestante il pagamento della prima rata.
4.7. Secondo l’assunto del RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’emissione del provvedimento di estinzione emesso in data primo marzo 2024 dal Consigliere delegato (sul presupposto della mancata proposizione di alcuna istanza di decisione del ricorso), l’unica rituale forma di reazione processuale, da parte dell’odierno ricorrente, avrebbe potuto/dovuto essere quella dell’ opposizione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (significativamente richiamato dallo stesso art. 380-bis c.p.c.), ai sensi del quale il provvedimento (decreto) di estinzione
ha efficacia di titolo esecutivo ‘se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione'( Cass.1031/2024).
5. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto – oggetto di decisioni distoniche nella giurisprudenza di legittimità, concernente gli effetti sul giudizio di cassazione della presentazione della domanda di definizione ex artt. 231 e ss. della legge n. 197/2022 – sulla quale la Corte deve pronunciare, in relazione alla sua rilevanza nomofilattica, renda opportuna la trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza, (si veda Cass. 8 febbraio 2018, n. 3145; Cass. 6 marzo 2017, n. 5533), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
6.Appare, altresì, necessario richiedere chiarimenti al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla riconducibilità della domanda di definizione presentata dall’RAGIONE_SOCIALE – avente ad oggetto cartella esattoriale – al presente giudizio ed all’avviso di accertamento n.662129456 opposto dalla contribuente con l’originario ricorso dinanzi al giudice tributario.
PQM
La Corte rinvia i giudizi riuniti a nuovo ruolo per la fissazione in RAGIONE_SOCIALE udienza.
Dispone che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fornisca le richieste informazioni nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 17 settembre 2024.