Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21149/2023 R.G. proposto da :
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “COGNOME –COGNOME“, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOME COGNOME (MLLVMR75M04F205F) unitamente all’Avv. NOME (NSPSFN47T20F205L)
-ricorrente e intimata per il ricorso incidentale-
contro
COMUNE DI VIMODRONE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2100/2023 depositata il 29/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ AZIENDA DI RAGIONE_SOCIALE “COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME” ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Vimodrone che presenta ricorso incidentale con due motivi;
La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità per il ricorso incidentale.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato rinuncia sottoscritta da entrambe per intervenuta conciliazione sottoscritta il 4 e il 5 dicembre 2024;
con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 18/12/2024.