Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso mondo del processo civile e tributario, i termini e le procedure non sono meri formalismi, ma elementi sostanziali che possono determinare l’esito di una controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come un’omissione procedurale possa portare all’estinzione del giudizio, vanificando la possibilità di ottenere una pronuncia nel merito. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale per le parti di rispondere attivamente alle comunicazioni della Corte, specialmente nel contesto del procedimento semplificato.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva intrapreso un’azione legale contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnando una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. Giunta la causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il caso è stato indirizzato verso un binario procedurale specifico, quello previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Procedura Semplificata e l’Inerzia Fatale
In base a tale norma, il giudice relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio, una sorta di valutazione preliminare sull’esito probabile del ricorso, comunicandola ai legali di entrambe le parti. La legge concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare il proprio dissenso e chiedere che la Corte proceda con la discussione del caso.
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito alcuna risposta entro il termine stabilito. Questo silenzio, dal punto di vista giuridico, non è neutro, ma assume un significato ben preciso: quello di una rinuncia tacita al ricorso.
Le Motivazioni alla base dell’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse chiesto una decisione. I giudici hanno quindi applicato rigorosamente il disposto dell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma stabilisce che l’inerzia del ricorrente a seguito della proposta di definizione equivale a una rinuncia. Di conseguenza, come previsto dall’articolo 391 del medesimo codice, si deve procedere a dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto di non dover provvedere alla condanna per le spese processuali, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea una lezione fondamentale per chiunque affronti un contenzioso in Cassazione: la vigilanza e la tempestività sono essenziali. L’estinzione del giudizio per inattività a seguito della proposta di definizione comporta la cristallizzazione della sentenza impugnata, che diventa definitiva. Per la società ricorrente, ciò significa che l’esito sfavorevole del grado precedente non è più modificabile. Questo caso serve da monito: nel processo, il silenzio non è d’oro, ma può portare alla fine prematura del percorso giudiziario, con conseguenze irreversibili.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende legalmente rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
L’estinzione del giudizio significa che il ricorrente ha vinto o perso nel merito?
No, l’estinzione del giudizio non è una decisione sul merito. Significa che il processo si chiude senza che la Corte di Cassazione valuti se le ragioni del ricorso erano fondate. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente, che era stata impugnata, diventa definitiva.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
Nel caso specifico esaminato dal decreto, la Corte ha stabilito che non si deve provvedere sulle spese processuali, lasciandole presumibilmente a carico di chi le ha sostenute.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16558 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16558 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25283/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata-
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.1416/2018 depositata il 12/07/2018
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 05/06/2025