Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non si Risponde alla Proposta?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità di chiusura del processo civile e si verifica quando, per inattività delle parti o per rinuncia, non si giunge a una decisione sul merito della causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa portare a questa conseguenza, sottolineando l’importanza di rispettare le scadenze procedurali, specialmente nel giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso e le Parti Coinvolte
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una decisione di una Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposta l’autorità fiscale a diversi istituti di credito. Due di questi istituti avevano a loro volta presentato un controricorso incidentale, ampliando l’oggetto del contendere davanti alla Suprema Corte.
La Procedura dell’Art. 380-bis e la Mancata Risposta
Il Codice di procedura civile, all’articolo 380-bis, prevede uno specifico meccanismo per accelerare la definizione dei ricorsi in Cassazione. Il relatore incaricato del caso può formulare una proposta di definizione, indicando l’esito probabile del giudizio (ad esempio, rigetto, inammissibilità o accoglimento). Questa proposta viene comunicata agli avvocati delle parti, i quali hanno un termine perentorio di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiedono che il ricorso venga comunque discusso in udienza.
Nel caso in esame, la parte ricorrente principale, ovvero l’Amministrazione Finanziaria, non ha presentato tale istanza entro il termine stabilito. Questo silenzio non è stato privo di conseguenze.
L’Estinzione del Giudizio per Presunta Rinuncia
La Corte di Cassazione ha interpretato l’inerzia della ricorrente come una rinuncia tacita al ricorso. La norma, infatti, stabilisce che se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è strettamente legata al dettato normativo. L’articolo 380-bis, secondo comma, c.p.c., crea una presunzione legale di rinuncia. La ratio è quella di deflazionare il carico di lavoro della Corte, evitando la discussione di ricorsi sui quali la stessa parte che li ha proposti non mostra più interesse dopo aver conosciuto l’orientamento del relatore. Di conseguenza, riscontrata la mancata richiesta di decisione, la Corte ha dovuto, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia un aspetto cruciale della procedura in Cassazione: la gestione attenta delle comunicazioni e delle scadenze è fondamentale. Il silenzio di fronte a una proposta di definizione non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia, con la conseguenza irreversibile della chiusura del processo. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha optato per la loro totale compensazione tra le parti, giustificando tale scelta sulla base di uno ‘ius superveniens’, ovvero una nuova normativa intervenuta che rendeva equa tale soluzione. Questo provvedimento serve da monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di una condotta processuale attiva e consapevole in ogni fase del giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il ricorso si intende rinunciato per legge e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio in questo caso specifico?
La Corte ha applicato l’art. 380-bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Poiché la parte ricorrente principale, dopo la comunicazione della proposta, ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza chiedere la fissazione della decisione, si è configurata una presunzione di rinuncia al ricorso che ha portato all’estinzione.
Come sono state regolate le spese di lite e per quale motivo?
Le spese di lite sono state interamente compensate tra tutte le parti. La Corte ha ritenuto opportuna questa soluzione in considerazione di uno ‘ius superveniens’, cioè di una nuova disposizione di legge intervenuta nel corso del processo che ha giustificato la deroga al principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17209 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17209 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 26/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 38541/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3734/2018 depositata il 11/09/2018
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
In considerazione dello ius superveniens, appare opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 19/05/2025.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
NOME COGNOME