Estinzione del Giudizio: Niente Doppio Contributo in Caso di Rinuncia
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso legale, spesso prima di arrivare a una decisione sul merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sugli effetti di tale esito, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di versamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
La Controversia: da un Tributo Locale al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia fiscale tra una società e un Comune, avente ad oggetto il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per diverse annualità. Dopo essere risultata soccombente in secondo grado, la società aveva deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando vizi nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Il Comune si era costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto. Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
L’atto di rinuncia è stato formalmente accettato dal Comune controricorrente. A questo punto, il procedimento ha preso una direzione diversa. Invece di decidere se il ricorso fosse fondato o meno, la Corte di Cassazione ha preso atto dell’accordo tra le parti volto a porre fine alla lite.
Applicando l’articolo 391 del Codice di procedura civile, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. Si tratta di un esito che non accerta né il torto né la ragione di alcuna delle parti, ma semplicemente certifica la fine del processo a seguito della volontà concorde delle stesse. Contestualmente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, lasciando che ciascuna parte sostenesse i propri costi.
L’Estinzione del Giudizio e il Raddoppio del Contributo Unificato
Il punto giuridicamente più rilevante della decisione riguarda il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un importo pari a quello già pagato per l’iscrizione a ruolo.
La Natura Sanzionatoria della Norma
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il raddoppio del contributo unificato ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Il suo scopo è scoraggiare le impugnazioni pretestuose o dilatorie. Proprio per questa sua natura, la norma non può essere interpretata in modo estensivo.
I Limiti Applicativi della Sanzione
L’applicazione della sanzione è strettamente legata a tre specifici esiti del giudizio di impugnazione:
1. Rigetto: quando il ricorso viene esaminato nel merito e giudicato infondato.
2. Inammissibilità: quando il ricorso presenta vizi procedurali che ne impediscono l’esame nel merito.
3. Improcedibilità: quando, dopo la proposizione del ricorso, non vengono compiuti gli atti necessari per la sua prosecuzione.
L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata, invece, non rientra in nessuna di queste categorie. È un esito neutro, che non implica una valutazione negativa sull’iniziativa processuale del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono basate su una rigorosa interpretazione della legge. In primo luogo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta necessariamente l’estinzione del giudizio. Su questo punto, la decisione è stata una mera applicazione della norma processuale. In secondo luogo, e questo è l’aspetto più significativo, i giudici hanno spiegato che la norma sul raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) ha carattere sanzionatorio. Essendo una sanzione, non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti: rigetto, inammissibilità e improcedibilità. Poiché l’estinzione non è inclusa in questo elenco tassativo, la Corte ha concluso che non sussistevano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento di un ulteriore importo.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione conferma un principio di certezza del diritto fondamentale per chiunque affronti un contenzioso. L’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata chiude la lite senza sanzioni aggiuntive per il ricorrente. Questa decisione incentiva la risoluzione concordata delle controversie, permettendo alle parti di porre fine a un procedimento legale senza temere l’applicazione automatica di oneri economici punitivi. La distinzione tra un esito ‘negativo’ (come il rigetto) e un esito ‘neutro’ (come l’estinzione) viene così nettamente delineata, offrendo una guida chiara per le strategie processuali future.
Quando si verifica l’estinzione del giudizio in Cassazione per rinuncia?
L’estinzione si verifica quando la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) deposita un atto formale di rinuncia e la controparte (controricorrente) lo accetta. A quel punto, il processo si chiude senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico esaminato, la Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza dover rimborsare quelli dell’altra. Questa decisione è spesso presa in considerazione dell’accordo tra le parti per chiudere il contenzioso.
Il raddoppio del contributo unificato si applica in caso di estinzione del giudizio?
No. La Corte ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura sanzionatoria applicabile solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Non si applica all’estinzione del giudizio, che è considerata un esito neutro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21167/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 463/2017 depositata il 09/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi di ricorso (per ICI dal 2009 al 2011);
resiste con controricorso il Comune di Rovagnate che chiede il rigetto del ricorso.
Considerato che
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio , in considerazione dell’accettazione della rinuncia .
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.