Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi. A differenza di una sentenza che decide nel merito chi ha torto e chi ha ragione, l’estinzione chiude il procedimento per motivi procedurali, come l’inattività delle parti. Una recente decisione della Corte di Cassazione, la numero 19473 del 2025, offre un chiaro esempio di come l’inerzia del ricorrente possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore onere della condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche e le importanti lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il caso, giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, è stato oggetto di una proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa procedura, nota come ‘rito camerale’, permette una trattazione semplificata e più rapida per i ricorsi che appaiono, ad un primo esame, di facile soluzione.
La proposta è stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte: il contribuente ricorrente e l’Amministrazione Finanziaria, in qualità di controricorrente. Tuttavia, una volta ricevuta la comunicazione, il ricorrente non ha compiuto alcun atto per proseguire il giudizio.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
Il cuore della questione risiede nella mancata reazione del ricorrente alla proposta della Corte. La legge, in particolare l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce un meccanismo preciso: se la parte che ha presentato il ricorso, una volta ricevuta la proposta, non chiede che la Corte decida comunque il suo caso entro un termine perentorio (in questo caso, quaranta giorni), il ricorso si intende rinunciato.
In questo scenario, il silenzio non è neutro, ma assume un valore legale ben preciso: equivale a una rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del giudizio, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una presunzione legale assoluta. Il legislatore ha introdotto la procedura dell’art. 380-bis per deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. L’idea è quella di sottoporre alle parti una possibile soluzione rapida; se il ricorrente, principale interessato alla prosecuzione del giudizio, non manifesta il proprio dissenso chiedendo una decisione, la legge presume che egli abbia perso interesse alla controversia o che abbia implicitamente accettato l’esito suggerito.
La Corte ha semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse depositato un’istanza di fissazione dell’udienza. Questo fatto oggettivo ha innescato automaticamente l’effetto della rinuncia presunta, portando inevitabilmente alla declaratoria di estinzione. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, condannando, come di norma, la parte ricorrente al pagamento dei compensi legali in favore dell’Amministrazione Finanziaria, liquidati in 7.000,00 euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nel processo civile e, in particolare, nel giudizio di Cassazione: la vigilanza e la diligenza delle parti sono essenziali. La procedura semplificata non è un invito facoltativo, ma un passaggio procedurale con conseguenze vincolanti. Ignorare o sottovalutare una comunicazione della Corte, come la proposta di definizione, può portare alla fine prematura del giudizio e a una condanna economica. Per i professionisti legali e i loro assistiti, questo caso funge da monito sull’importanza di monitorare scrupolosamente le scadenze processuali e di rispondere attivamente agli impulsi del giudice, anche quando la causa sembra volgere al termine.
Cosa accade se un ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
In base al principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione in questo caso?
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 380-bis, secondo comma, e 391 del codice di procedura civile, che disciplinano rispettivamente la presunzione di rinuncia al ricorso per mancata richiesta di decisione e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19473 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19473 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 31344/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dal l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.3822/2021 depositata il 05/05/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.