Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8870/2017 R.G. proposto da:
VENEZIANA RAGIONE_SOCIALE RISORSE IDRICHE TERRITORIO RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2713/2016, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere COGNOME
Considerato che:
su ricorso di NOME COGNOME – che agiva in via monitoria al fine di ottenere la restituzione dell’lva applicata: sulla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1) e, a partire dal secondo trimestre del 2011, sulla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TIA2), adottata dal Comune di Venezia nel 2006 – il Giudice di Pace di Venezia con decreto n. 344/2012 condannava la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, società RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio di igiene ambientale, alla restituzione in favore del Candilera dell’importo di € 176,87, riferito all’Iva versata, oltre che al pagamento degli interessi e delle spese legali;
la società RAGIONE_SOCIALE si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo;
il Giudice di Pace di Venezia con sentenza n. 282/2013 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l’opponente soccombente al pagamento delle spese di lite;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia proponeva appello la società RAGIONE_SOCIALE al quale resisteva il RAGIONE_SOCIALE, contestandolo in rito e nel merito;
nelle more del giudizio di appello l’appellante rinunciava al motivo sull’applicabilità dell’IVA alla TIA1, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5078/2016;
il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2713/2016, confermava la sentenza di primo grado in punto di natura tributaria della TIA 2 e in punto di applicabilità alla stessa della prescrizione ordinaria, ma, in accoglimento del quinto motivo, riduceva l’ammontare delle spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione;
avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE articolando un unico motivo con il quale denuncia:
<>;
ha resistito con controricorso il Candilera;
per l’odierna adunanza il Difensore della società ricorrente ed il Difensore del resistente, con note rispettivamente del 3 e del 6 marzo 2025 (sottoscritte digitalmente dalle parti), hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, essendo intervenuta transazione tra le parti;
la procura speciale al Difensore del ricorrente comprende il potere di rinunciare;
va, quindi, dichiarata l’estinzione della procedura, a spese compensate, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.;
non va invece applicato, in caso di estinzione del giudizio, per l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive);
è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione;
p. q. m.
la Corte:
dichiara estinto il presente giudizio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 19 marzo 2025, nella camera di