Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Avviso accertamento Tasi – Mancato riconoscimento agevolazione abitazione principale
ORDINANZA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) e residente in Passignano sul Trasimeno (PG), INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE) del foro di Perugia, con domicilio eletto in Roma (PG), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), giusta procura in calce al ricorso (indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Passignano sul Trasimeno (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore NOME COGNOME, con sede in Passignano sul Trasimeno, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’ AVV_NOTAIO (C.F.:
CODICE_FISCALE) del Foro di Catanzaro, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di incarico ricevuto con deliberazione n. 107/2021 della Giunta Comunale, determina n. 446/2021, e giusta procura speciale in calce ex art. 83, terzo comma, c.p.c. (telefax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/03/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, depositata in data 14.07.2021 e notificata in data 13.08.2021;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Passignano sul Trasimeno in relazione al mancato riconoscimento dell’agevolazione ai fini della TASI per l’anno d’imposta 2014, sostenendo che dovesse spettargli il trattamento agevolato riservato alle abitazioni principali, poiché nell’abitazione di Passignano sul Trasimeno egli aveva fissato la propria residenza anagrafica e teneva la propria dimora.
La Commissione Provinciale di Perugia respingeva il ricorso, spiegando che l’agevolazione riservata all’abitazione principale poteva trovare applicazione solo quando l’intero nucleo familiare risieda e dimori nell’unità abitativa alla quale l’agevolazione dovrebbe applicarsi, laddove, nel caso di specie, la NOME non separata del COGNOME risultava avere residenza e dimora in Roma.
Sull’impugnazione del COGNOME, la Commissione Regionale Tributaria dell’Umbria rigettava il gravame, evidenziando che l’abitazione principale alla quale si poteva applicare l’agevolazione era solo quella dove tutto il nucleo familiare del soggetto passivo aveva stabilito residenza anagrafica e dimora, non ponendo la legge distinzioni tra residenze diverse che siano situate nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Avverso la sentenza della CTR COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Il Comune di Passignano sul
Trasimeno ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Preliminarmente , destituita di fondamento è l’eccezione, formulata da l resistente, di improcedibilità del ricorso per aver NOME COGNOME prodotto unicamente la copia autentica della sentenza impugnata, anzichè la copia notificata munita della relata di notificazione.
Invero, il ricorrente ha prodotto la copia informatica della sentenza qui impugnata, attestandone la conformità rispetto alla copia analogica dalla quale è stata estratta, corredata dalla pec ricevuta in data 13 agosto 2021 dal Comune di Passignano, su iniziativa del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f. AVV_NOTAIO, laddove non erano nella sua disponibilità le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, con riferimento ad un caso in cui il ricorrente non aveva depositato alcunchè a dimostrazione della data di ricezione della notifica della sentenza di secondo grado).
Ragion per cui, ferma restando la procedibilità del ricorso, il ricorrente ha tempestivamente proposto l’impugnazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sez. terza, n. 234/3/2021, depositata in data 14 luglio 2021 e notificata via pec, in data 13 agosto 2021, dal Comune di Passignano sul Trasimeno.
2 . Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la ‘Erroneità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, così come interpretato dalla Cir colare n. 3/DF del 18.05.2021 del MEF’, per non essergli stata riconosciuta l’agevolazione ai fini TASI per l’anno 2014 malgrado l’immobile fosse adibito ad abitazione principale.
2.1. Il motivo è fondato.
L’orientamento in tema di IMU che fino al recente intervento della Corte Costituzionale era prevalso in seno a questa Corte era nel senso di ritenere che l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l.
n. 201 del 2011 richiedesse non soltanto che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorassero stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedessero anagraficamente. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020, ad esempio, aveva confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale, dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.
Tuttavia, questo orientamento deve essere rivisto alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale con il quale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto -legge n. 201/2011 là dove, parlando di «nucleo familiare», finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
In particolare, con sentenza n. 209 del 13.10.2022, la Corte ha stabilito quanto segue:
nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile;
in quest’ottica, l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, d.l. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5 -decies del Dl 146/2021);
quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratt erizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile determina un’evidente discrim inazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun mod o, una situazione in cui le cosiddette ‘seconde case’ ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci».
Pertanto, nel caso di specie, in cui gli immobili dei coniugi adibiti ad abitazioni principale sono ubicati in comuni diversi (ovvero quello della NOME in Roma e quello del COGNOME nel Comune di Passignano sul Trasimeno), non avendo il Comune dedotto alcunchè in ordine ad un possibile intento elusivo né avendo chiesto di essere a tal fine rimesso in termini alla luce della sopravvenienza citata, il motivo in esame merita accoglimento.
Va, dunque, ribadito il principio, già enunciato da Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, secondo cui <>.
Il Comune, a pagina 13 del controricorso, si è limitato ad evidenziare che ‘nel caso di specie, agli atti di causa non risulta allegata dal sig. COGNOME alcuna documentazione in grado di giustificare la diversa residenza del nucleo familiare e non si riesce neanche ad ipotizzarne i motivi, essendo il contribuente, per sua stessa ammissione, un pensionato’.
3 . Con il secondo motivo il ricorrente deduce la ‘Erroneità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5’, per non aver la CTR considerato: – il fatto che sin dall’anno 1995 il COGNOME NOME NOME avevano fissato la loro residenza e tenuto il loro domicilio in comuni diversi; – il fatto che, dal 1995 e fino al 2014, COGNOME NOME (e non la NOME) e suo figlio COGNOME NOME vivevano insieme a Roma e facevano parte dello stesso nucleo familiare; – i consumi delle utenze dell’immobile sito nel Comune di Passignano sul Trasimeno.
3 .1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente.
La circostanza che si sia reso necessario l’intervento della Corte Costituzione per chiarire, con la sentenza n. 209 del 13.10.2022, la questione oggetto del presente contezioso giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.4.2024.