Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3939/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale allegata al controricorso (PEC:EMAIL; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2232/09/2023, depositata il 14.07.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre
2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
– La CTP di Sondrio rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘a vviso di pagamento relativo all’omesso versamento dell ‘ accisa sull’energia elettrica , somministrata alla RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Tributi –
s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2017, 2018 e 2019, con contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
secondo l’Ufficio , l’applicazione della esenzione non poteva essere automatica ed autogestita, in quanto incideva sulla riscossione di un tributo armonizzato, soggetto ad un rapporto continuativo, caratterizzato da un meccanismo normativo di versamenti in acconto e a saldo/conguaglio, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE in qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a), del TUA, era tenuta ad indicare, ai sensi dell’art. 53, comma 8-bis, del TUA, «tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali» e tale adempimento non era stato effettuato;
nella specie non era contestato che l’energia elettrica (rispetto alla quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento delle accise) fosse quella fornita dalla RAGIONE_SOCIALE al cliente RAGIONE_SOCIALE, il quale, a sua volta, era intestatario di licenza di officina elettrica che gestiva una centrale di produzione di energia per uso proprio ed immissione nella rete; l ‘energia fornita da lla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, quindi, era destinata a consumi ausiliari della centrale ossia al funzionamento della centrale di produzione;
-si trattava di fattispecie in relazione alla quale l’art. 52, comma 3, lett. a) del TUA prevede l’esenzione dal pagamento dell’ accisa se sussiste il relativo presupposto sostanziale (la cui sussistenza era stata, nella specie, provata non solo dalla richiesta effettuata dalla
cliente di operare in esenzione per essere l’energia destinata a consumi ausiliari ossia della centrale di produzione autogestita, ma anche dalla documentazione attestante la titolarità da parte della RAGIONE_SOCIALE della licenza per la produzione di energia e dal verbale di collaudo ed avviamento dell’impianto ), non essendo stabilito alcun obbligo per il fornitore di chiedere al proprio cliente di documentare l’autorizzazione ad acquistare da terzi l’energia destinata ai consumi ausiliari della centrale , in quanto la norma non subordina l’esenzione ad alcuna autorizzazione;
la violazione degli obblighi informativi e dichiarativi, gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE non potevano comunque comportare la perdita del diritto alla esenzione, proprio perché questo era legato solo alla dimostrazione del presupposto di fatto, previsto dalla norma;
-l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, lett. a), 55, comma 6 e 56, comma 1, del TUA (d.lgs. n. 504 del 1995), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la contribuente non aveva fornito alcuna prova che l’energia elettrica ceduta alla RAGIONE_SOCIALE, in esenzione di accisa, fosse stata utilizzata effettivamente solo per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; sostiene che, nel caso di utilizzo per usi diversi (atteso che la RAGIONE_SOCIALE era autorizzata anche alla produzione di energia per cessione alla rete) , è necessaria, ai fini dell’esenzione, la presentazione di una richiesta all’Ufficio doganale competente che può subordinare il riconoscimento del beneficio all’applicazione di
speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato ; la contribuente non solo non aveva ottemperato a dette prescrizioni, ma non aveva neppure fornito la dimostrazione, con altri mezzi istruttori previsti dalla legge, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti;
– il motivo è infondato;
– occorre premettere che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ‘ in tema di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, regolata dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8 – riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l’applicazione degli speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato – non produce effetti preclusivi del diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l’adempimento dei precisati oneri non costituisce ‘condicio sine qua non’ per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge – diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico -delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti ‘ (Cass. n. 19321 del 22/09/2011 e n. 24517 dell’11/08/202 3);
– questa Corte ha pure precisato che ‘ alle disposizioni contenute nelle citate norme, non possono essere ricollegati effetti preclusivi del diritto alle esenzioni od alle agevolazioni , non potendo esser loro riconosciuto carattere di presupposto indefettibile per il sorgere della posizione giuridica soggettiva. Ciò, sia perché nessun esplicito ‘dictum’ limitativo è rinvenibile nelle norme di riferimento, sia pure perché una logica interpretazione delle stesse induce
ragionevolmente a ritenere che i citati adempimenti costituiscano, o adempimenti funzionali al rilascio della licenza d’esercizio, come nel caso della denuncia prevista dall’art. 53, comma 1^ ovvero prescrizioni, meramente eventuali (art. 55 comma 8^), disposte dall’Amministrazione nell’esercizio del potere riconosciuto dalla legge, sottese a rendere più agevoli accertamenti e controlli contabiliamministrativi. In buona sostanza, una interpretazione delle disposizioni in esame, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a ritenere che gli adempimenti in questione non costituiscono condizioni ‘sine qua non’ per la nascita del diritto che può comunque essere utilmente esercitato, ove si dia la dimostrazione, con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal menzionato comma 8 dell’art. 55 , delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti ‘ (Cass. n. 12589 dell’8/07/2004, in motivazione);
– la CTR si è attenuta ai suindicati principi, avendo accertato che la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a non applicare le accise non solo sulla base della semplice richiesta espressa del suo cliente di operare in esenzione per destinazione di quella energia a consumi ausiliari ossia della centrale di produzione che gestiva, ma anche sulla base della circostanza documentata che la RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente titolare della licenza per la produzione di energia ed esistesse un verbale di collaudo e avviamento dell’impianto ‘;
-dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello , insindacabile in questa sede, risulta che la contribuente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione , avvalendosi di ‘ altri mezzi istruttori ‘ atti a dimostrare tali presupposti, consistiti nella produzione della licenza rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE per la produzione di energia e del verbale di collaudo, da cui si poteva evincere, sulla base delle
caratteristiche tecniche dell’impianto, le modalità di impiego dell’energia elettrica ;
occorre tuttavia rilevare che, a prescindere dalla necessità o meno di una specifica autorizzazione per la cessione dell’energia elettrica in esenzione di accisa, nel caso in esame non è stata comunque rispettata, sul piano formale, la procedura prevista dall’art. 55, comma 6, del TUA, che impone un obbligo informativo, laddove l’impianto utilizz i energia elettrica anche per usi diversi, al fine di escludere il pericolo che l’energia venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta;
il mancato rispetto di tale procedura obbligatoria non incide sul piano impositivo se sussistono, come nel caso in esame, i presupposti sostanziali per beneficiare dell’esenzione, ma potrebbe pur sempre rilevare ai fini dell’irrogazione della sanzione ex art. 59, comma 5, del TUA, che nella specie, tuttavia, non è stata applicata;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
vista la particolarità della fattispecie esaminata, che impone di considerare il mancato rispetto, da parte della contribuente, delle prescrizioni formali previste dall’art. 55, comma 6, del TUA, si ritiene opportuno compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024