Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5165  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3939/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  NOME COGNOME  e  NOME  COGNOME,  come  da  procura  speciale  allegata  al controricorso (PEC:EMAIL; EMAIL);
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo grado della Lombardia n. 2232/09/2023, depositata il 14.07.2023. Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre
2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– La CTP di Sondrio rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘a vviso di pagamento relativo all’omesso versamento dell ‘ accisa sull’RAGIONE_SOCIALE  elettrica ,  somministrata  alla  RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Tributi –
RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2017, 2018 e 2019, con contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni;
 con  la  sentenza  in  epigrafe  indicata,  la  Commissione  tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
secondo l’Ufficio , l’applicazione della esenzione non poteva essere automatica ed autogestita, in quanto incideva sulla riscossione di un tributo armonizzato, soggetto ad un rapporto continuativo, caratterizzato da un meccanismo normativo di versamenti in acconto e a saldo/conguaglio, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a), del TUA, era tenuta ad indicare, ai sensi dell’art. 53, comma 8-bis, del TUA, «tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali» e tale adempimento non era stato effettuato;
nella specie non era contestato che l’RAGIONE_SOCIALE elettrica (rispetto alla quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE accise) fosse quella fornita dalla RAGIONE_SOCIALE al cliente RAGIONE_SOCIALE, il quale, a sua volta, era intestatario di licenza di officina elettrica che gestiva una centrale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per uso proprio ed immissione nella rete; l ‘RAGIONE_SOCIALE fornita da lla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, quindi, era destinata a consumi ausiliari della centrale ossia al funzionamento della centrale di RAGIONE_SOCIALE;
-si  trattava  di  fattispecie  in  relazione  alla  quale  l’art.  52,  comma  3, lett.  a)  del  TUA  prevede l’esenzione  dal  pagamento  dell’ accisa  se sussiste  il  relativo  presupposto  sostanziale  (la  cui  sussistenza  era stata,  nella  specie,  provata  non  solo  dalla  richiesta  effettuata  dalla
cliente di operare in esenzione per essere l’RAGIONE_SOCIALE destinata a consumi ausiliari ossia della centrale di RAGIONE_SOCIALE autogestita, ma anche dalla documentazione attestante la titolarità da parte della RAGIONE_SOCIALE della licenza per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dal verbale di collaudo ed avviamento dell’impianto ), non essendo stabilito alcun obbligo per il fornitore di chiedere al proprio cliente di documentare l’autorizzazione ad acquistare da terzi l’RAGIONE_SOCIALE destinata ai consumi ausiliari della centrale , in quanto la norma non subordina l’esenzione ad alcuna autorizzazione;
 la  violazione  degli  obblighi  informativi  e  dichiarativi,  gravanti  sulla RAGIONE_SOCIALE, non potevano comunque comportare la perdita del diritto alla esenzione, proprio perché questo era legato solo alla dimostrazione del presupposto di fatto, previsto dalla norma;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, lett. a), 55, comma 6 e 56, comma 1, del TUA (d.lgs. n. 504 del 1995), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la contribuente non aveva fornito alcuna prova che l’RAGIONE_SOCIALE elettrica ceduta alla RAGIONE_SOCIALE, in esenzione di accisa, fosse stata utilizzata effettivamente solo per l’attività di RAGIONE_SOCIALE di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; sostiene che, nel caso di utilizzo per usi diversi (atteso che la RAGIONE_SOCIALE era autorizzata anche alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per cessione alla rete) , è necessaria, ai fini dell’esenzione, la presentazione di una richiesta all’Ufficio doganale competente che può subordinare il riconoscimento del beneficio all’applicazione di
speciali  congegni  di  sicurezza  o  di  apparecchi  atti  ad  impedire l’impiego di RAGIONE_SOCIALE elettrica a scopo diverso da quello dichiarato ; la contribuente non solo non aveva ottemperato a dette prescrizioni, ma non aveva neppure fornito la dimostrazione, con altri mezzi istruttori previsti dalla legge, RAGIONE_SOCIALE quantità di RAGIONE_SOCIALE impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti;
– il motivo è infondato;
– occorre premettere che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ‘ in tema di imposta erariale di consumo sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica, regolata dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8 – riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l’applicazione degli speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di RAGIONE_SOCIALE elettrica a scopo diverso da quello dichiarato – non produce effetti preclusivi del diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l’adempimento dei precisati oneri non costituisce ‘condicio sine qua non’ per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge – diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico –RAGIONE_SOCIALE quantità di RAGIONE_SOCIALE impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti ‘ (Cass. n. 19321 del 22/09/2011 e n. 24517 dell’11/08/202 3);
– questa Corte ha pure precisato che ‘ alle disposizioni contenute nelle citate  norme,  non  possono  essere  ricollegati  effetti  preclusivi  del diritto alle esenzioni od alle agevolazioni […], non potendo esser loro riconosciuto carattere di presupposto indefettibile per il sorgere della posizione giuridica soggettiva. Ciò, sia perché nessun esplicito ‘dictum’  limitativo  è  rinvenibile  nelle  norme  di  riferimento,  sia  pure perché una logica interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse induce
ragionevolmente a ritenere che i citati adempimenti costituiscano, o adempimenti funzionali al rilascio della licenza d’esercizio, come nel caso della denuncia prevista dall’art. 53, comma 1^ ovvero prescrizioni, meramente eventuali (art. 55 comma 8^), disposte dall’Amministrazione nell’esercizio del potere riconosciuto dalla legge, sottese a rendere più agevoli accertamenti e controlli contabiliamministrativi. In buona sostanza, una interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a ritenere che gli adempimenti in questione non costituiscono condizioni ‘sine qua non’ per la nascita del diritto che può comunque essere utilmente esercitato, ove si dia la dimostrazione, con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal menzionato comma 8 dell’art. 55 […], RAGIONE_SOCIALE quantità di RAGIONE_SOCIALE impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti ‘ (Cass. n. 12589 dell’8/07/2004, in motivazione);
– la CTR si è attenuta ai suindicati principi, avendo accertato che la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a non applicare le accise non solo sulla base della semplice richiesta espressa del suo cliente di operare in esenzione per destinazione di quella RAGIONE_SOCIALE a consumi ausiliari ossia della centrale di RAGIONE_SOCIALE che gestiva, ma anche sulla base della circostanza documentata che la RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente titolare della licenza per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed esistesse un verbale di collaudo e avviamento dell’impianto ‘;
-dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello , insindacabile in questa sede, risulta che la contribuente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione , avvalendosi di ‘ altri mezzi istruttori ‘ atti a dimostrare tali presupposti, consistiti nella RAGIONE_SOCIALE della licenza rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE e del verbale di collaudo, da cui si poteva evincere, sulla base RAGIONE_SOCIALE
caratteristiche tecniche dell’impianto, le modalità di impiego dell’RAGIONE_SOCIALE elettrica ;
occorre tuttavia rilevare che, a prescindere dalla necessità o meno di una specifica autorizzazione per la cessione dell’RAGIONE_SOCIALE elettrica in esenzione di accisa, nel caso in esame non è stata comunque rispettata, sul piano formale, la procedura prevista dall’art. 55, comma 6, del TUA, che impone un obbligo informativo, laddove l’impianto utilizz i RAGIONE_SOCIALE elettrica anche per usi diversi, al fine di escludere il pericolo che l’RAGIONE_SOCIALE venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta;
 il  mancato  rispetto  di  tale  procedura  obbligatoria  non  incide  sul piano impositivo se sussistono, come nel caso in esame, i presupposti sostanziali  per  beneficiare  dell’esenzione,  ma  potrebbe pur  sempre rilevare ai fini dell’irrogazione della sanzione ex art. 59, comma 5, del TUA, che nella specie, tuttavia, non è stata applicata;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
 vista  la  particolarità  della  fattispecie  esaminata,  che  impone  di considerare  il  mancato  rispetto,  da  parte  della  contribuente,  RAGIONE_SOCIALE prescrizioni formali previste dall’art. 55, comma 6, del TUA, si ritiene opportuno compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  compensa  interamente  tra  le  parti  le spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024