Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8951/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in Napoli al INDIRIZZO, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso la cancelleria oppure al seguente indirizzo di posta elettronica pec:EMAIL
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.5805/22/14 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 maggio 2014, depositata il 30 settembre 2014 e non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo avverso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, che resiste con controricorso, contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.280/01/13, con cui la stessa C.t.r. aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ufficio, che non aveva depositato copia RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento attestante l’avvenuta regolare notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello a mezzo posta alla società appellata, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza alla società contribuente nell’annualit à 2005, in quanto usufruttuaria del 98% RAGIONE_SOCIALEa partecipazione in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (poi diventata RAGIONE_SOCIALE).
Con la sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE riteneva che la revocazione fosse ‘palesemente infondata’ in quanto il giudice di appello aveva esaminato la documentazione prodotta, pervenendo alla conclusione di dichiarare inammissibile l’appello per la man cata prova RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa notifica.
A seguito di diniego di condono, che non risulta impugnato da parte contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto fissarsi la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1
cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e RAGIONE_SOCIALE‘ art.395, primo comma, n.4, cod. proc. civ., con riferimento alla mancata percezione da parte RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante l’avvenut o perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Secondo la ricorrente, la svista in cui è incorso il collegio avrebbe determinato la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, che invece era stato regolarmente notificato a controparte, come risultava dalla documentazione prodotta, dalla quale risultava che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all’indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. 76579138071-1 del 25/07/2012 ma l’atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l’atto era giuridicamente notificato» (v. pag. 3 del ricorso in cassazione).
1.2. Il motivo è inammissibile.
<> (Cass. S.U. n.26022/2008).
Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza nella quale il giudice abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito RAGIONE_SOCIALE questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. S.U. cit).
Al contrario, deve ritenersi che si verta in tema di errore revocatorio quando esso consista in una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà, in una svista immediatamente ed obiettivamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti di causa, oppure l’inesistenza di un fatto decisivo, che risulti positivamente accertato.
Con l’ordinanza n.37096/20220, richiamata da parte contribuente in memoria in quanto emessa su analoga questione tra le stesse parti per un diverso anno di imposta (2004), si è già rilevato che «[I]in tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALEa non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realt à ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attivit à valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite
nella loro oggettivit à » (cos ì , Cass. n. 23173/2016; v., id. Cass. S.U. n. 15227/2009; Cass. n. 28019/2009 e pi ù recentemente, Cass. n. 20113/2020).
Alla luce di tali principi, dunque, senz’altro l’errore assunto a base RAGIONE_SOCIALEa domanda di revocazione è idoneo a realizzare una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avendo l’Ufficio prodotto, come è incontestato, la cartolina di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello (“ricevuta NUMERO_DOCUMENTO” del 27/09/2012, come riprodotta nel ricorso in cassazione).
Tuttavia, come già rilevato per la precedente annualità, anche in questo caso l’errore denunciato non è decisivo. E’ principio consolidato (Sez. U., 23/01/2009, n. 1666) che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., una sentenza pu ò essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cio è unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicch é tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessit à logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.
E’ stato soggiunto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisivit à alla stregua del solo contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva RAGIONE_SOCIALEa sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito RAGIONE_SOCIALEa
controversia, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE‘effettuato emendamento» (Cass., 23/04/2020, n. 8051; Cass., 24/03/2014, n. 6881).
In base a tali principi, poich é , per ammissione RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, nel caso, ricorreva un’ipotesi di irreperibilit à temporanea del destinatario, dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validit à RAGIONE_SOCIALEa notifica, sarebbe stata la prova, documentale, RAGIONE_SOCIALEa cd. raccomandata informativa. Ed invero, è la stessa RAGIONE_SOCIALE che afferma (v. pag. 3 del ricorso in cassazione) che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all’indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. NUMERO_DOCUMENTO del 25/07/2012 ma l’atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l’atto era giuridicamente notificato».
Dunque, l’e rrore assunto dalla ricorrente in revocazione, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa produzione del secondo avviso di ricevimento (cd. raccomandata informativa), non pu ò considerarsi decisivo, con conseguente rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione erariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9000,00 per compensi, euro 200,00 per spese vive, il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
La Presidente NOME COGNOME