Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8951/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’avv. NOME COGNOME in Napoli al INDIRIZZO che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso la cancelleria oppure al seguente indirizzo di posta elettronica pec:EMAIL
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.5805/22/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 maggio 2014, depositata il 30 settembre 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, che resiste con controricorso, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso per revocazione della sentenza n.280/01/13, con cui la stessa C.t.r. aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso dell ‘ufficio, che non aveva depositato copia dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta regolare notifica dell’atto di appello a mezzo posta alla società appellata, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza alla società contribuente nell’annualit à 2005, in quanto usufruttuaria del 98% della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE (poi diventata RAGIONE_SOCIALE).
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la revocazione fosse ‘palesemente infondata’ in quanto il giudice di appello aveva esaminato la documentazione prodotta, pervenendo alla conclusione di dichiarare inammissibile l’appello per la man cata prova della ricezione della notifica.
A seguito di diniego di condono, che non risulta impugnato da parte contribuente, l’Agenzia delle entrate ha chiesto fissarsi la trattazione della causa.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1
cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’ art.395, primo comma, n.4, cod. proc. civ., con riferimento alla mancata percezione da parte della C.t.r. della documentazione attestante l’avvenut o perfezionamento della notifica.
Secondo la ricorrente, la svista in cui è incorso il collegio avrebbe determinato la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, che invece era stato regolarmente notificato a controparte, come risultava dalla documentazione prodotta, dalla quale risultava che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all’indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. NUMERO_DOCUMENTO del 25/07/2012 ma l’atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l’atto era giuridicamente notificato» (v. pag. 3 del ricorso in cassazione).
1.2. Il motivo è inammissibile.
<> (Cass. S.U. n.26022/2008).
Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza nella quale il giudice abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. S.U. cit).
Al contrario, deve ritenersi che si verta in tema di errore revocatorio quando esso consista in una falsa percezione della realtà, in una svista immediatamente ed obiettivamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti di causa, oppure l’inesistenza di un fatto decisivo, che risulti positivamente accertato.
Con l’ordinanza n.37096/20220, richiamata da parte contribuente in memoria in quanto emessa su analoga questione tra le stesse parti per un diverso anno di imposta (2004), si è già rilevato che «in tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realt à ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attivit à valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite
nella loro oggettivit à » (cos ì , Cass. n. 23173/2016; v., id. Cass. S.U. n. 15227/2009; Cass. n. 28019/2009 e pi ù recentemente, Cass. n. 20113/2020).
Alla luce di tali principi, dunque, senz’altro l’errore assunto a base della domanda di revocazione è idoneo a realizzare una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avendo l’Ufficio prodotto, come è incontestato, la cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di appello (“ricevuta B625” del 27/09/2012, come riprodotta nel ricorso in cassazione).
Tuttavia, come già rilevato per la precedente annualità, anche in questo caso l’errore denunciato non è decisivo. E’ principio consolidato (Sez. U., 23/01/2009, n. 1666) che, a norma dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., una sentenza pu ò essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cio è unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicch é tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessit à logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.
E’ stato soggiunto che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisivit à alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della
contro
versia, che tenga conto dell’effettuato emendamento» (Cass., 23/04/2020, n. 8051; Cass., 24/03/2014, n. 6881).
In base a tali principi, poich é , per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, nel caso, ricorreva un’ipotesi di irreperibilit à temporanea del destinatario, dirimente, ai fini della validit à della notifica, sarebbe stata la prova, documentale, della cd. raccomandata informativa. Ed invero, è la stessa Agenzia delle entrate che afferma (v. pag. 3 del ricorso in cassazione) che «la notifica era avvenuta in data 25/07/2012 e il notificatore, non rinvenendo alcuno all’indirizzo di domiciliazione, ha spedito la raccomandata AR n. NUMERO_DOCUMENTO del 25/07/2012 ma l’atto non è stato ritirato decorsi i 10 giorni, per cui, a tale data, l’atto era giuridicamente notificato».
Dunque, l’e rrore assunto dalla ricorrente in revocazione, in mancanza della produzione del secondo avviso di ricevimento (cd. raccomandata informativa), non pu ò considerarsi decisivo, con conseguente rigetto del ricorso dell’Amministrazione erariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia dell’entrate.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9000,00 per compensi, euro 200,00 per spese vive, il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
La Presidente NOME COGNOME