Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: revocazione -errore revocatorio – limiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14436/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 159/23/2019, depositata in data 15/01/2019 e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 159/23/2019 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la revocazione della sentenza della CTR n. 10590/11/17. Quest’ultima decisione aveva parzialmente accolto l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 18306/10/16, di parziale accoglimento del ricorso introduttivo avanzato da NOME COGNOME e avente ad oggetto plurime cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione.
Il giudice non ravvisava l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc. civ., denunciato dall’agente della riscossione, secondo cui la decisione alla base della sentenza n. 10590/11/17 sarebbe stata viziata da errore di fatto, consistito nell’aver erroneamente ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. sulla base della documentazione agli atti.
Avverso la sentenza n. 159/23/2019 che, oltre a rigettare la domanda di revocazione, accertava l’assenza di prova dell’avvenuto ricevimento della raccomandata informativa nel rispetto dell’art. 140 cit.,
l ‘agente della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 136 cod. proc. civ. nonché 36 del d.lgs. n. 546/1992 e l’apparenza della motivazione espressa dalla sentenza nella parte in cui ha affermato l’insussistenza nella fattispecie di un errore di fatto revocatorio.
2. Il motivo è infondato.
La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
Nel caso di specie il giudice, dato atto RAGIONE_SOCIALE doglianze e ragioni RAGIONE_SOCIALE parti, all’esito di un articolato ragionamento ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio commesso dalla CTR nella sentenza n. 10590/11/17. In particolare, non ha ravvisato l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc. civ. denunciato dall’agente della riscossione, accertando che il giudice della sentenza revocanda correttamente ha ritenuto non perfezionata la notificazione della cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo. Sulla base della documentazione agli atti il giudice ha ritenuto anche che non si sia concluso il procedimento notificatorio ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza, in assenza di prova di ricezione della raccomandata informativa. Tale motivazione rispetta il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in rapporto all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. laddove la sentenza pare aver ritenuto inammissibile il motivo di revocazione per errore di fatto, mentre l’errore di percezione denunciato avrebbe riguardato « l’esistenza di un documento che abbia condotto ad affermazioni circa l’esistenza di un fatto decisivo».
Il terzo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.140 cod. proc. civ. e 60, lett. e), d.P.R. n.600/73, 2727 cod. civ. da parte della sentenza, nella
parte in cui sostiene che il procedimento notificatorio non è stato perfezionato ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., cui rinvia il disposto degli artt.26 d.P.R. n.602/73 e 60 d.P.R. n.600/73 in tema di irreperibilità.
Il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, emergente dai documenti di causa, consistente nel perfezionamento della notificazione.
I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
7.1. Il Collegio innanzitutto rammenta che l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Cass. Sez. 5, sentenza n. 26890/2019; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 2236/2022).
7.2. Orbene, la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio sulla base di un ragionamento in diritto stabilendo l’ «assenza di prova dell’avvenuto ricevimento della richiamata raccomandata informativa» ai fini dell’art.140 cod. proc. civ.
In riferimento poi alla questione sottesa alle censure, va anche brevemente ricordato che gli adempimenti prescritti nel caso di c.d. irreperibilità relativa dall’art. 140 cod. proc. civ. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
8.1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, richiamata anche nella sentenza impugnata, in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto (v. Cass. 11 maggio 2012, n. 7324).
8.2. Ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell’avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (cfr. Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019).
8.3. Inoltre, per interpretazione consolidata la prova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. è data dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, e non basta un avviso di ricevimento vuoto, ossia non sottoscritto per ricezione (v. ad es. Cass. 65 n.15782/2022).
8.4. Orbene, partendo dallo scrutinio del secondo motivo, incentrato proprio sulla violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., la censura è inammissibile. Infatti, nella sentenza impugnata non vi è alcuna esclusione dell’esistenza agli atti del documento che attesta la perfezione della notifica, bensì vi è stato un preciso accertamento fattuale del giudice che presuppone la valutazione della documentazione. Il giudica accerta che manca la prova di ricezione della raccomandata informativa, ossia la CTR, nella sentenza oggetto di revocazione n. 10590/11/2017, allegata al ricorso, ha affermato che «manca la prova della ricezione della
raccomandata a.r. attestante l’avvenuto deposito presso la Casa comunale RAGIONE_SOCIALE predette cartelle».
8.5. Gli ulteriori due motivi sono poi inammissibili perché censurano una statuizione che la CTR, adita con un ricorso per revocazione conclusasi con un rigetto, non poteva emettere. Non spettava alla CTR, e non spetta alla Corte di cassazione in questa sede, una volta che non si sia superata la fase rescindente, procedere alla fase rescissoria e verificare e, quindi, pronunciare sulla regolarità della notifica della cartella.
Il ricorso dev’essere in ultima analisi complessivamente rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimato .
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME