Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7101 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7101 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18821/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato . -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 11855/2024 depositata il 02/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con sentenza n. 11855/2024 depositata in data il 2/5/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avvero la sentenza n. 1467/01/2014 RAGIONE_SOCIALEa CTR del
Piemonte ritenendo che l’ufficio ricorrente aveva omesso il deposito RAGIONE_SOCIALEa cartolina di ricevimento del ricorso o, comunque, RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione ed il relativo atto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con l’odierno ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo atteso che, in data 11 ottobre 2023, la stessa aveva depositato telematicamente la ‘documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione e il relativo a tto’, depositando n. 4 cartoline postali dalle quali si evince il perfezionarsi RAGIONE_SOCIALE‘iter not ificatorio in capo al difensore AVV_NOTAIO, in particolare, erano state depositate due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: – la prima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico a seguito del de posito presso l’Ufficio postale per ‘temporanea assenza del destinatario’; -la seconda (RAGIONE_SOCIALE’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa ‘Comunicazione di Avvenuto Deposito’ -CAD – del plico successivamente restituito’.
Tale censura è inammissibile.
2.1. Occorre premettere che il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (vedi Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Ne consegue che l’errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i
caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assoluta evidenza e RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2236). Ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte dovrà, dunque, essere frutto di una svista, di una errata percezione del fatto (processuale o sostanziale), il fatto dovrà essere decisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa), evidente ed obiettivo tale da non richiedere, per essere considerato, lo sviluppo di particolari indagini ermeneutiche. L’errore dovrà, quindi, emergere oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto tra la rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa e quella percepita dal giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (non si tratterebbe in tal caso di errore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non dovrà essere controverso. È, poi, il caso di precisare che l’errore deve riguardare gli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio. I profili caratterizzanti l’esame del ‘fatto decisivo’ vanno considerati con particolare rigore, per evitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di ‘ulteriore’ grado di giudizio. Pertanto la viziata percezione, la supposizione errata RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto un vizio di motivazione. In tal senso, ove l’errore del giudice di legittimità non sia frutto di una errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di una omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio. Occorre ribadire che la revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di cassazione è certamente consentita per vizi
del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l’esame degli atti RAGIONE_SOCIALEo stesso processo di cassazione (vedi Cass. 24/2006). Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è, tuttavia, necessario che la valutazione di non corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato irrituale una notificazione in effetti rituale, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui venga denunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso e, dunque, nella sostanza la denuncia di un errore di giudizio (Cass. n. 25654/2013,). Si è poi ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto sull’assunto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto validi l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza dinanzi a sé e la relativa notificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass. n. 24/2006, cit.). Si è, pure, affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass. n. 26278/2016,). Ancora è stata ritenuta, ad esempio, inammissibile la domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa a conclusione di giudizio in cui l’avviso di udienza sia stato notificato presso la cancelleria, e non all’avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quando risulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento di indirizzo RAGIONE_SOCIALEo studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovo
indirizzo, che l’ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo (Cass. 31 agosto 2005, n. 17593). Determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio è, dunque, che vi sia stata un’attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. L’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l’effetto del vizio motivazionale o RAGIONE_SOCIALEa violazione processuale. In continuità a tale impostazione è stato pure significativamente affermato che “l’implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio – che questa Corte deve effettuare ex officio – scaturente dall’avere la sentenza …. impugnata ritenuto i lavoratori “intimati” … senza rilevare la pretesa nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche” (vedi Cass. n. 4235/2019). È, per contro, affetta da errore di fatto revocatorio la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420). Costituisce, pure, una ipotesi di errore revocatorio l’erronea individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2712).
2.2. Muovendo da tali principi, nel premettere che la Corte di Cassazione nella impugnata sentenza ha precisato che la parte ricorrente non aveva (in generale) prodotto documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione, deve ritenersi che il motivo di revocazione in esame non denuncia, in realtà, l’esistenza di una
vera e propria erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione ma la mera circostanza RAGIONE_SOCIALEa omessa verifica di una notifica, in realtà, (asseritamente) ritualmente effettuata, giusta documentazione versata in atti.
Peraltro non può essere trascurato il fatto che il medesimo ufficio, a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘asserito ‘errore percettivo’, richiama una documentazione -‘due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: la prima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico a seguito del deposito presso l’Ufficio postale per ‘temporanea assenza del destinatario’; la seconda (RAGIONE_SOCIALE’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa ‘Comunicazione di Avvenuto Deposito’ CAD del plico successivamente re stituito’ – che non appare decisiva ai fini che occupano in quanto non comprova in alcun modo una notifica del ricorso ritualmente effettuata, specie ove si ponga mente alla circostanza che la stessa attesta una spedizione di CAD in data 11 giugno 2013 non valida in quanto antecedente al deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto giudiziario da notificare che parrebbe intervenuto in data 16 giugno 2015, laddove è evidente che la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito non può che essere successiva allo stesso; e ciò a tacere del fatto che trattasi di documentazione scarsamente leggibile in ordine ad alcune RAGIONE_SOCIALE date relative alla procedura notificatoria.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla in ordine alle spese essendo la società RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, in data 27 gennaio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME