Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione e la Correzione del Collegio Giudicante
Nel percorso di un processo, la precisione formale degli atti giudiziari è fondamentale per garantire chiarezza e certezza del diritto. Tuttavia, può accadere che un provvedimento contenga delle sviste. In questo articolo analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che affronta un caso di errore materiale in sentenza, specificamente l’omissione di un nome nel collegio giudicante, chiarendo come e perché tale vizio debba essere sanato.
I Fatti del Caso: Un Nome Dimenticato
La vicenda trae origine da una sentenza della stessa Corte di Cassazione, emessa per definire un ricorso in materia fiscale tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Dopo la pubblicazione della sentenza, è emerso un evidente errore formale: nell’intestazione del provvedimento, dove vengono elencati i membri del collegio giudicante, era stato omesso il nome di uno dei consiglieri che aveva effettivamente partecipato alla decisione. La sua presenza, tuttavia, era correttamente attestata nel verbale d’udienza, documento che certifica lo svolgimento del processo.
Di fronte a questa discrepanza, la Corte è intervenuta d’ufficio per correggere l’errore.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale in Sentenza
La questione centrale affrontata dalla Corte non riguarda il merito della causa originale, ma la procedura per sanare un vizio puramente formale. Un errore materiale, per definizione, è una svista che non altera il contenuto logico e decisionale della sentenza. Esempi tipici includono errori di calcolo, nomi errati o, come in questo caso, omissioni nell’elencazione dei giudici.
La legge prevede una procedura specifica e semplificata per la correzione di tali errori, che non richiede l’impugnazione della sentenza ma un semplice intervento volto a ripristinare la corrispondenza tra quanto deliberato e quanto scritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nella sua ordinanza, ha ribadito principi consolidati in giurisprudenza. In primo luogo, ha qualificato l’omissione del nome del consigliere come un “evidente errore materiale”, rilevabile d’ufficio in qualsiasi momento.
Il fulcro del ragionamento risiede nel valore probatorio dei diversi documenti processuali. La Corte ha spiegato che l’intestazione della sentenza ha una funzione meramente riproduttiva dei dati contenuti nel verbale d’udienza. È il verbale a fare piena fede della composizione del collegio giudicante che ha partecipato alla discussione e alla deliberazione. In assenza di prove contrarie, si presume che i magistrati indicati nel verbale siano gli stessi che hanno deciso la causa.
Di conseguenza, l’intestazione della sentenza, essendo priva di autonoma efficacia probatoria su questo punto, deve essere allineata al verbale. L’errore non inficia la validità della decisione, poiché non mette in discussione la corretta costituzione del giudice né la volontà espressa nel dispositivo, ma richiede una rettifica per garantire la coerenza e la correttezza formale dell’atto.
Le Conclusioni: Garanzia di Correttezza Formale
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha disposto la correzione dell’intestazione della sentenza precedente, aggiungendo il nome del giudice mancante. La decisione riafferma un principio fondamentale: la giustizia non è solo sostanza, ma anche forma. Sebbene un errore materiale non incida sulla validità sostanziale di una sentenza, la sua correzione è un atto dovuto per preservare l’accuratezza e la trasparenza degli atti giudiziari. Per gli operatori del diritto e i cittadini, ciò rappresenta una garanzia che eventuali sviste formali possono essere emendate rapidamente, senza la necessità di rimettere in discussione l’intero giudizio.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Per errore materiale si intende un’inesattezza o svista puramente formale in un atto giudiziario, come l’omissione del nome di un giudice, che non incide sul contenuto della decisione e può essere corretta con una procedura semplificata.
L’omissione di un giudice nell’intestazione della sentenza la rende nulla?
No. Secondo la Corte, l’intestazione della sentenza ha solo una funzione riproduttiva dei dati del verbale d’udienza. Se dal verbale risulta la corretta composizione del collegio, l’omissione è un errore materiale emendabile che non invalida la decisione.
Chi può avviare la procedura di correzione di un errore materiale?
La correzione può essere disposta d’ufficio dallo stesso giudice che ha emesso l’atto, come avvenuto in questo caso, oppure può essere richiesta da una delle parti coinvolte nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
Sul la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione avente numero di raccolta generale numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025 -sul ricorso iscritto al n. 24409/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, con l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal presidente del collegio NOME COGNOME;
rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi è un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nell’indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. NOME COGNOME che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale d’udienza;
considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione, poiché l’ i ntestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima ( ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991; Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021 e giurisprudenza ivi citata);
dispone la correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
dispone la correzione d ell’ errore materiale dell’intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio n. 24409/2020 R.G. e, per l’effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere NOME COGNOME tra il nome del consigliere NOME COGNOME e quello del consigliere NOME COGNOME in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente:
‘ NOME COGNOME
Presidente Consigliere rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere. ‘
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)