Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31359 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto:
correzione
errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23923/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bordo VesuvioINDIRIZZOMatera INDIRIZZO), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-intimata-
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13761/2022 depositata il 02 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente, aderente al regime di tassazione opzionale della società consolidante RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente impugnato la cartella esattoriale avente ad oggetto la somma di euro 547.556,00 pari all’importo compensato e corrispondente all’Ires indebitamente versata per il triennio 2010/2012. I due gradi di merito si concludevano con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE tesi della società contribuente.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Segnatamente con il primo motivo censurava la sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998, nonché art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973, per aver ammesso la CTR una modifica in integrazione del consolidato nazionale, quale fosse dichiarazione di scienza, invece che atto negoziale di volontà, mentre con il secondo criticava la decisione di appello ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione art. 23, commi 7 ed 11 d.l. n.83/2012, convertito in l. n. 134/2012, perché al momento della rettifica della dichiarazione (settembre 2013) la disciplina agevolativa incentivante era già stata abrogata (giugno 2012).
In riferimento al primo motivo di doglianza questa Corte osservava che «In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, l’errore, di fatto o di diritto, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal “conto
energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi della cd. “Tremonti ambientale”). (cfr. Cass. VI -5 n. 40862/2021). Nella specie, la CTR si è conformata a questo principio».
In relazione al secondo motivo la Corte stabiliva invece che «La portata della norma transitoria (art. 23, comma 11, d.l. n. 82/2012) è stata chiarita nel senso favorevole alla contribuente dal D.M. 5 luglio 2012, fonte regolamentare, tuttavia permanendo incertezza normativa, riconosciuta da questa Corte (ancora Cass. VI -5 n. 40862/2011), con particolare riguardo alla natura pluriennale degli investimenti ambientali operati dagli imprenditori del settore, donde la procedura amministrativa non può più ritenersi esperibile solo quando esaurita la possibilità di rettifica della dichiarazione dei redditi».
Rese queste premesse, la Corte concludeva per l’accoglimento del ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla CTR per la Basilicata.
Oggi la società chiede la correzione dell’errore materiale insito nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo, ove si legge:
«la decisione del collegio è sostanzialmente conforme alla proposta del relatore, essendo -in relazione al chiaro contenuto della proposta l’indicazione della “manifesta infondatezza” del ricorso, frutto di evidente errore materiale;
che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla RAGIONE_SOCIALE per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità».
Rimane intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
La ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13761/2022 pronunciata da questa Corte di Cassazione l’8 marzo 2022 e depositata il 2 maggio 2022, deducendo che è ictu oculi rilevabile la divergenza tra la volontà espressa dalla Corte, che è quella di respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce dei precedenti ivi richiamati, e l’errore (materiale) contenuto nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo, ove la Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza e disponendone il rinvio alla CTR.
2. La domanda di correzione è inammissibile.
Infatti, è vero che questa Suprema Corte, già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che ‘il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 c.p.c. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) con ricorso per Cassazione’. In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che ‘il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALE sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni -distinguendosi, quindi, sia dall’ error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4
-ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi , senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza’ (Cass.19601 del 26/09/2011; Cass. 572 del 11/01/2019; Cass. 16877 dell’11/08/2020) .
3.Tanto premesso, nel caso di specie non ricorrono tuttavia i presupposti dell’errore materiale nel dispositivo che sia percepibile ictu oculi e della possibilità di individuare univocamente e senza incertezza il pensiero del giudice attraverso la motivazione del provvedimento.
Infatti, osta alla correzione la circostanza che la stessa motivazione in sé non è univoca del rigetto del ricorso, visto che in essa si legge che il collegio decide in conformità alla proposta del relatore, il quale avrebbe a sua volta concluso per la ” manifesta infondatezza” in forza di errore materiale. Quindi, secondo la motivazione della sentenza in esame, la proposta del relatore (corretta dall’errore materiale) sarebbe da intendere di “manifesta fondatezza” del ricorso. In coerenza ad un tanto, il collegio, aderendo a tale proposta di fondatezza, ha infatti accolto il ricorso, come effettivamente risulta dal dispositivo. Se ne deduce che la motivazione non è di per sé univoca in termini di sostanziale rigetto e di contrasto con il dispositivo ed un tanto fa uscire il ricorso qui in scrutinio dal ristretto perimetr o entro cui è ammessa la correzione dell’errore materiale.
Tanto meno, poi, potrebbe ricavarsi il preteso errore materiale dal confronto RAGIONE_SOCIALE due parti (la motivazione ed il dispositivo) dell’ordinanza con la proposta del relatore, in ipotesi da leggersi in senso diverso dal deliberato e poi dal decisum del provvedimento di cui qui si chiede la correzione. Infatti, così operando, l’errore materiale verrebbe ricavato non dall’interno della lettura dell’atto
corrigendo, bensì da un suo raffronto con la proposta del relatore. Non si tratterebbe più dunque di un profilo immediatamente percepibile dall’atto, ma dal suo confronto con altri documenti ed atti processuali, pur interni al medesimo giudizio, quindi al di fuori degli stretti limiti conoscitivi della procedura di correzione, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Donde la domanda, così come posta, non può essere scrutinata ed il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020), né trova applicazione l’art. 13, primo comma -quater , d.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.