Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19011/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrenti- contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17415/2023, depositata il 16/06/2023,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.Le ricorrenti hanno chiesto correggersi gli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 17415 di questa Corte, consistenti: 1) nella mancata indicazione in epigrafe della RAGIONE_SOCIALE e 2) nell’inserimento nel presente fascicolo del file informatico di ordinanza riferita altro fascicolo tra le stesse parti (trattato alla stessa udienza del 9 giugno 2023), in cui è stata, invece, inserita la decisione della presente causa.
L’istanza è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024.
CONSIDERATO
1.Effettivamente si è verificato un mero scambio di file tra l’ordinanza conclusiva del giudizio r.g.a.c. 20805/2022 e quella conclusiva del giudizio r.g.a.c. 15504/2022.
Questa Corte ha già ritenuto che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile anche quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del file informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti (Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2019, n. 4319 e Cass., Sez. L, 9 giugno 2021, n. 16087).
Tale principio è del tutto condivisibile ed adeguato alle modalità di lavoro attuali, quasi integralmente informatiche, in cui l’errato invio di files estranei alla fattispecie trattata è equiparabile alla ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione.
L’istanza in esame deve, pertanto essere accolta, correggendosi l’ordinanza n. 17415/2023 nel seguente modo:
con l’inserimento, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, dopo le parole RAGIONE_SOCIALE delle seguenti «RAGIONE_SOCIALE»;
con la sostituzione, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, delle parole «sentenza n. 1502/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2021» con le seguenti: «sentenza n. 249/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/2/2022»;
con la sostituzione del paragrafo 2.1. e di tutti quelli successivi della presente ordinanza, con i seguenti:
«2.1. con unico motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul secondo motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestata l’erronea modalità di calcolo del deprezzamento per vetustà in relazione a tutti i beni in contestazione, non solo ai pozzi minerati;
2.2. la censura è fondata;
2.3. dal raffronto tra il motivo d’appello (ritualmente trascritto nel controricorso) e la parte motiva della sentenza impugnata emerge palese che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello, siccome sopra ricapitolato;
2.4. il Giudice territoriale è pertanto incorso nella denunziata inosservanza dell’art. 112, primo comma, cod. proc. civ. con conseguente nullità in parte qua della sentenza;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;»
con la sostituzione del dispositivo della presente ordinanza, con il seguente: «La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità, previa integrazione della parte controricorrente».
5.In conclusione, l’istanza di correzione deve essere accolta e l’ordinanza corretta, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, dispone l’inserimento, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, dopo le parole RAGIONE_SOCIALE delle seguenti «RAGIONE_SOCIALE»; sostituirsi, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, le parole «sentenza n. 1502/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA,
depositata il 14/12/2021» con le seguenti: «sentenza n. 249/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/2/2022»; sostituirsi il paragrafo 2.1. e tutti quelli successivi della presente ordinanza, con i seguenti: «2.1. con unico motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul secondo motivo d’appello relativamente alla «illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio», essendo stata in particolare contestata l’erronea modalità di calcolo del deprezzamento per vetustà in relazione a tutti i beni in contestazione, non solo ai pozzi minerati; 2.2. la censura è fondata; 2.3. dal raffronto tra il motivo d’appello (ritualmente trascritto nel controricorso) e la parte motiva della sentenza impugnata emerge palese che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello, siccome sopra ricapitolato; 2.4. il Giudice territoriale è pertanto incorso nella denunziata inosservanza dell’art. 112, primo comma, cod. proc. civ. con conseguente nullità in parte qua della sentenza; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;» sostituirsi il dispositivo della presente ordinanza, con il seguente: «La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità, previa integrazione della parte controricorrente»;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 196 -quinquies cod.proc.civ. (formazione del documento informatico contenente copia del provvedimento corretto e di quello di correzione ed inserimento dello stesso nel fascicolo informatico).
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.