Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18728 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
CORREZIONE
ERRORE MATERIALE
ORDINANZA DI CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 03863/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliata in Parma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-intimata – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, Sezione 6^, tra l’RAGIONE_SOCIALE medesima e la Sig.ra COGNOME NOME, per il giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Parma in INDIRIZZO.
Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che – per mero errore materiale – nella epigrafe veniva indicato il nome di COGNOME NOME, come intimato in luogo della reale intimata COGNOME NOME, parte del procedimento svoltosi innanzi alla CTR di Bologna e del successivo giudizio di cassazione.
Sassi NOME ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale.
E’ stata fissata udienza camerale e COGNOME NOME è rimasta intimata.
Considerato che:
In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione 6^, tra l’RAGIONE_SOCIALE medesima e la Sig.ra COGNOME NOME indica per mero errore materiale alla pagina 1, rigo 18, nella epigrafe quale parte intimata il nome di COGNOME NOME in luogo del nome corretto della parte intimata COGNOME NOME.
Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI -II, 22/06/2020, n. 12187) sicché il ricorso va accolto con correzione dell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 1, rigo 18, nell’epigrafe dell’ordinanza indicata il nome di COGNOME NOME con il nome corretto di COGNOME NOME.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento (Cass. civ., Sez. VI -II, 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 -bis cod. proc. civ.
dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 sostituendo a pagina 1, rigo 18, le parole «COGNOME NOME» alle parole «COGNOME NOME»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 giugno 2024.