Errore materiale: quando la forma non segue la sostanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiarimento fondamentale sulla nozione di errore materiale e sulla sua distinzione rispetto all’errore di giudizio. Un’inesattezza formale in una sentenza può avere conseguenze significative, ma il sistema giuridico prevede uno strumento agile per porvi rimedio senza dover intraprendere un nuovo, complesso iter processuale. Il caso analizzato riguarda proprio una situazione di questo tipo: un contrasto palese tra quanto scritto nelle motivazioni e quanto ordinato nel dispositivo, risolto attraverso la procedura di correzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso presentato da una società alberghiera. Nella parte motivazionale del provvedimento, la Corte aveva chiaramente statuito che le spese del giudizio di legittimità dovevano seguire la soccombenza ed essere liquidate in favore di un ente locale, mentre non si doveva disporre nulla per le spese nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, rimasta parte non attiva nel processo (intimata).
Tuttavia, nella parte finale del provvedimento, il cosiddetto dispositivo, la Corte aveva commesso una svista, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese legali non a favore dell’ente locale, ma dell’Amministrazione finanziaria. Di fronte a questa evidente contraddizione, l’ente locale ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale.
Il Principio della Correzione dell’Errore Materiale
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, ribadendo un principio cardine del nostro ordinamento processuale. L’errore materiale si configura quando vi è una discrepanza che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma riguarda la sua mera formulazione esteriore. È il caso, appunto, di un contrasto tra la volontà del giudice, chiaramente espressa in motivazione, e il comando impartito nel dispositivo.
Questo tipo di vizio non richiede un’impugnazione, ma può essere sanato attraverso la procedura più snella prevista dall’articolo 287 del Codice di procedura civile. La Corte ha sottolineato che l’errore non era di natura giuridica o valutativa, ma una semplice svista nella redazione della parte conclusiva dell’atto, come tale emendabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte nel disporre la correzione è lineare e ineccepibile. I giudici hanno constatato l’evidente contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo (condanna alle spese a favore dell’Amministrazione finanziaria) e la pronuncia adottata in motivazione (condanna alle spese a favore dell’ente locale, con esclusione dell’Amministrazione finanziaria). Questo conflitto integra un errore materiale e non un vizio che incide sulla sostanza della decisione. Di conseguenza, la Corte ha ordinato di modificare il testo del dispositivo dell’ordinanza precedente, sostituendo la parte errata con la formula corretta, che condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.600,00, in favore dell’ente locale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza reafirma l’importanza dello strumento della correzione dell’errore materiale come presidio di efficienza e giustizia sostanziale. Essa permette di rettificare sviste e imprecisioni formali senza appesantire il sistema con ulteriori gradi di giudizio. La decisione chiarisce che, in caso di divergenza tra motivazione e dispositivo, è la prima a rivelare l’effettiva volontà del giudice, e il secondo deve essere conformato ad essa. Per le parti processuali, ciò rappresenta una garanzia che un semplice lapsus calami non possa pregiudicare l’esito di un giudizio correttamente argomentato e deciso nel suo contenuto.
Che cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
È un contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo di un provvedimento e la pronuncia adottata nella motivazione, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma rappresenta una svista formale.
Come si può rimediare a un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Si può rimediare attraverso la procedura di correzione prevista dall’art. 287 del codice di procedura civile, presentando un’apposita istanza allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento viziato.
Qual era l’errore specifico nel caso esaminato e come è stato risolto?
L’errore consisteva nell’aver condannato nel dispositivo la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore dell’Amministrazione finanziaria, mentre la motivazione indicava come beneficiario l’ente locale. La Corte ha corretto il dispositivo, allineandolo alla volontà espressa nella motivazione e attribuendo le spese all’ente locale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7701 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto:
,
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 26674/2022 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato ;
-ricorrente –
Contro nonché
RAGIONE_SOCIALE
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso l ‘ordinanza n. 33708/2022 della C orte Suprema di cassazione, depositata il 16 novembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
–
intimata –
Ritenuto che
1. Il RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di correzione errore materiale dell’ordinanza 33708 del 2022 nella parte in cui, a pag. 9, veniva disposto che « il ricorso va rigettato; nei rapporti tra la società ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ; nulla sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata »; statuizione che nel dispositivo non trovava corrispondenza in quanto in esso si affermava che « la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE », senza, dunque, alcun riferimento al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
1. L’istanza è fondata e va accolta.
Dalla lettura dell’ordinanza – con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE – risulta evidente che il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di condanna alle spese del giudizio a favore dell’RAGIONE_SOCIALE) e pronunzia adottata in motivazione (di condanna alle spese del giudizio a favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e non anche dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto rimasta intimata) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ., dovendosi in tale sede tenere conto della circostanza che l’ente territoriale non era assistito dall’Avvocatura dello Stato.
P. Q. M.
La Corte
– D ispone la correzione dell’ordinanza n. 33708/2022 nel senso che laddove è scritto «condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 5.6000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito» si scriva «condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in
favore del RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre accessori di legge»;
Dispone che la correzione sia trascritta in calce alla predetta ordinanza.
Cos ì deciso in Roma il 19 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME