Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7056/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f. 04242840264), nella persona del legale rappresentante COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) del Foro di Treviso (fax n. NUMERO_TELEFONO –EMAIL) e dal Prof. Avv. AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) del Foro di Roma (p.e.c. EMAIL – fax CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– intimata –
Per la correzione dell’errore materiale del decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, ‘in qualità di autore delle violazioni e responsabile in solido delle obbligazioni contratte’, hanno impugnato la sentenza n. 1003/01/17 della C.T.R. per il Veneto.
COGNOME NOME, quale coobbligato, ha presentato apposita domanda di definizione ex art. 1, c. 186-205, della L. n. 197/2022 che si considera perfezionata con il versamento della prima rata e che, ai sensi dell’art. 1, c. 202, L. n. 197/2022, estende i suoi effetti anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
L’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, a seguito della domanda di definizione presentata, hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Con decreto n. 32321/2023, depositato in data 21 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio ‘iscritto al n. 11114/2018 R.G. proposta da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, omettendo di indicare il nominativo di COGNOME NOME, pur essendo anch’essa parte del giudizio, avendo ricorso ‘in proprio’, al pari dell’RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
Con ricorso depositato il 28.3.2024 i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale e l’indicazione del nominativo di COGNOME NOME.
Considerato che:
1.L’errore, sotto forma di omissione, emerge ictu oculi dagli atti, atteso che COGNOME NOME era parte del giudizio e che alla stessa, ai sensi dell’art. 1, c. 202, l. n. 197 del 2022, si estendono gli effetti della definizione agevolata. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del decreto in epigrafe con l’aggiunta, dopo le parole
‘ASD RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME‘ delle parole ‘ e COGNOME NOME‘.
2.Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., Sez. 6 – 2, n. 21213/2013, Rv. 627802 -01, Sez. 6 – L, n. 14/2016, Rv. 638387 – 01, Sez. 6-2, n. 12184/2020, Rv. 658456 01; Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 -01).
PQM
La Corte dispone correggersi il decreto n. 32321/2023, depositato il 21 novembre 2023, con l’aggiunta, dopo le parole ‘ASD RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME‘ delle parole ‘ e COGNOME NOME‘.
Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 12/07/2024