Errore Materiale: Quando la Cassazione Corregge Se Stessa d’Ufficio
Nel sistema giuridico, l’accuratezza formale degli atti è fondamentale per garantire certezza e chiarezza. Tuttavia, anche gli organi giudiziari possono incorrere in sviste. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente il meccanismo di correzione dell’errore materiale, uno strumento essenziale per rimediare a imprecisioni senza intaccare la sostanza della decisione. Questa ordinanza dimostra come il sistema sia in grado di auto-correggersi in modo efficiente e d’ufficio.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato dall’Agenzia Fiscale contro un contribuente. La Corte di Cassazione aveva emesso una prima ordinanza per dirimere la questione. Tuttavia, in tale provvedimento, la parte resistente (l’intimato) era stata erroneamente identificata con il nome di un’altra persona.
L’incongruenza è stata notata e segnalata alla Corte dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale. A seguito di questa segnalazione, la Suprema Corte ha avviato un procedimento per correggere il proprio precedente provvedimento.
La Decisione e l’applicazione della correzione per errore materiale
La Corte ha riconosciuto che l’errata indicazione del nome del contribuente costituiva un palese errore materiale. Non si trattava di un errore di giudizio o di valutazione, ma di una semplice svista nella redazione dell’atto, un’inversione di nomi che non modificava in alcun modo il ragionamento giuridico né l’esito della decisione originale.
Le Norme di Riferimento per la Correzione
Agendo d’ufficio, ovvero di propria iniziativa, la Corte ha applicato il procedimento di correzione previsto dagli articoli 287 e 391-bis del Codice di procedura civile. Queste norme consentono al giudice di rettificare, con una procedura snella, gli errori di calcolo, le omissioni o le indicazioni erronee presenti nelle proprie sentenze e ordinanze, a condizione che l’errore non alteri il contenuto decisionale del provvedimento. La Corte ha quindi disposto la sostituzione del nome errato con quello corretto nell’intestazione dell’ordinanza originale.
Le conseguenze sull’assenza di soccombenza
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha statuito ‘Nulla per le spese’. La ragione risiede nella natura stessa del procedimento. Poiché la correzione è avvenuta ‘d’ufficio’ e non su istanza di una parte, e data la natura non contenziosa della procedura di correzione, non è possibile individuare una parte ‘vincitrice’ e una ‘perdente’ (soccombente). Di conseguenza, non vi è luogo a una condanna al pagamento delle spese processuali.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è stata concisa e diretta. L’errore era evidente e di natura puramente formale, come un refuso in un testo. La vera identità della parte processuale era chiaramente desumibile da tutti gli altri atti del fascicolo. Pertanto, l’intervento correttivo non era solo opportuno ma necessario per ristabilire la corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e la realtà processuale. La semplicità dell’errore ha giustificato l’uso della procedura di correzione, evitando così un più complesso e lungo iter processuale che sarebbe stato sproporzionato rispetto alla natura della svista.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un importante principio di economia processuale e di autotutela dell’organo giudicante. Il sistema giudiziario è dotato di strumenti per assicurare non solo la giustizia sostanziale, ma anche la precisione formale dei suoi atti. La possibilità di correggere un errore materiale d’ufficio garantisce che le imprecisioni possano essere sanate rapidamente, preservando la validità e l’efficacia delle decisioni e rafforzando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’amministrazione della giustizia.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Secondo l’ordinanza, un errore materiale è un’imprecisione evidente, come l’errata indicazione del nome di una parte, che non influisce sul contenuto logico-giuridico della decisione e può essere rettificato.
La Corte di Cassazione può correggere i propri errori?
Sì, la Corte può correggere i propri errori materiali attraverso una procedura semplificata, come previsto dagli artt. 287 e 391-bis del Codice di procedura civile, anche di propria iniziativa (d’ufficio).
Chi paga le spese legali in un procedimento di correzione di errore materiale avviato d’ufficio?
Nessuno. L’ordinanza chiarisce che, quando la correzione è disposta d’ufficio dal giudice, non si configura una parte soccombente (perdente) e, di conseguenza, non viene emessa alcuna condanna al pagamento delle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28216/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
VACCARI NICOLA
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17099/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve correggersi -d’ufficio, su segnalazione della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale – il mero errore materiale contenuto nell’ordinanza in oggetto (S,esta Sezione civile udienza del 14 aprile 2021 n. 17099), in quanto la parte intimata deve individuarsi in COGNOME NOME e non COGNOME NOME. Si tratta di un evidente errore materiale, emendabile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. in quanto la parte era effettivamente COGNOME NOME.
Nulla per le spese , essendosi proceduto d’ufficio e comunque per la non configurabilità, nel procedimento di correzione, di soccombenza di parte.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 17099, udienza del 14 aprile 2021, depositata il 16 giugno 2021, sostituendo le parole nell’intestazione «COGNOME NOME» con « COGNOME NOME ».
Dispone che la correzione sia annotata nell’originale a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .