Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8755 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Sul ricorso n. 16251/2022 proposto da:
società RAGIONE_SOCIALE con sede legale in INDIRIZZO (p. iva P_IVA), in persona del rappresentante negoziale dott. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), munito degli occorrenti poteri in virtù di atto redatto innanzi a AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo dall’ AVV_NOTAIO (C.F.CODICE_FISCALE) (fax NUMERO_TELEFONO e pec: EMAIL), presso il cui studio in Roma alla INDIRIZZO elegge domicilio;
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE;
Intimata
avverso l’ORDINANZA della CORTE di CASSAZIONE n. 32605/2021 depositata in cancelleria in data 9 Novembre 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza .
Rilevato che :
1. l’AVV_NOTAIO quale difensore della menzionata società , ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 32605/2021 con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria del Lazio anziché alla Commissione tributaria della Campania, la cui sentenza era stata oggetto di ricorso per cassazione.
Considerato che :
– va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente la sentenza impugnata è stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione staccata di Salerno – sezione 9 -n. 11949/15 pronunciata il 02/12/2015, depositata in segreteria il 29/12/2015, non notificata, mentre, per mero errore, la Corte, con l’ordinanza oggetto di correzione, ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione.
L’istanza di correzione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata
con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 -01, tra e tante).
Nel caso di specie, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l’intenzione della sentenza rescindente di rinviare alla CTR – ora, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – della Campania e non del Lazio.
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).
P.Q.M.
La Corte, dispone che l’ordinanza di questa Corte del 9 novembre 2021, n. 32605 sia corretta nel senso che laddove è scritto nel dispositivo <>, si legga e si intenda che la Corte <>, ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
-manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della citata ordinanza n. 32605/2021.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione