Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20394 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 5 Num. 20394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 23/07/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – per la revocazione della ordinanza n. 26377/2022, depositata il 7 settembre 2022, della Corte Suprema di Cassazione; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29
maggio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CATASTORevocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6168/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (cf.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (cf.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (cf.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Rilevato che:
-sulla base di un solo motivo rescindente, RAGIONE_SOCIALE, ricorre per la revocazione dell’ ordinanza n. 26377/2022, depositata il 7 settembre 2022, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 3434/11/21, depositata in data 8 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio, rilevando (anche) che «non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società»;
1.1 – assume la ricorrente che il rilevato difetto del presupposto per liquidare le spese del giudizio di legittimità conseguiva da errore di fatto in quanto essa esponente si era ritualmente costituita in giudizio, previa notifica del controricorso, ed era rimasta destinataria (anche) RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di cancelleria in ordine alla fissata udienza ed alla pubblicazione dell’ordinanza;
trattandosi, pertanto, di errore di mera percezione, in quanto tale correlato al fatto processuale della costituzione nel giudizio di legittimità con rituale controricorso, ricorreva il presupposto legittimante la revoca della pronuncia impugnata che -correttamente incentrata, nella sua statuizione di inammissibilità, sul dato contenutistico del ricorso che, per l’appunto, non recava specifica censura di una ratio decidendi alternativa, e autonoma, rispetto a quella espressamente censurata -in fase rescissoria andava modificata in punto di disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità;
-l’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il motivo di ricorso è senz’altro ammissibile;
– come ripetutamente statuito dalla Corte, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell’art. 391bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si
configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio (v., ex plurimis , Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171);
più specificamente, si è rimarcato che l’errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d’ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36);
ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano, pertanto, (anche) i vizi degli atti del procedimento allorchè non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell’esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’àmbito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’ error iuris nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati
orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922);
2.1 – in svolgimento di detti principi di diritto, si è, quindi, ritenuto che sinanche l’omessa considerazione di una memoria può rilevare innanzitutto ex se , ed in termini di omessa pronuncia – così come dalla Corte rilevato a riguardo dell’omesso esame di motivi di ricorso (v. Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003) – qualora con la stessa sia stata legittimamente posta un’eccezione che andava esaminata (così com’è per quella di giudicato esterno; Cass., 3 0 maggio 2022, n. 17379; Cass., 24 luglio 2015, n. 15608; v., altresì, Cass., 30 marzo 1994, n. 3137) ovvero qualora ne sia conseguito il difetto di percezione di un dato fattuale decisivo (v. Cass., 7 novembre 2016, n. 22561 cui adde Cass., 26 maggio 2020, n. 9873);
nella fattispecie, per l’appunto, ricorre quest’ultima ipotesi in quanto il difetto di una disciplina sulle spese del giudizio di legittimità esclusivamente consegue dal rilievo della «mancata costituzione dell’intimata società» che -così come deduce, e documenta, la ricorrente -aveva ritualmente contraddetto nel giudizio con controricorso (v. Cass., 20 dicembre 2002, n. 18152);
– dovendo, quindi, revocarsi la pronuncia impugnata, in sede rescissoria va considerato che, come già ben rilevato dalla Corte nella ordinanza revocata, la pronuncia del giudice del gravame risultava incentrata -oltreché sulla necessità di una stima diretta per l’attribuzione della rendita catastale agli «immobili appartenenti alla categoria D/8, vale a dire i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni» sull’accertamento in fatto secondo il quale la rendita catastale proposta, nella dichiarazione docfa
di parte, andava condivisa in quanto fondata «su dati tecnici riportati, in sede di relazione generale, dalla RAGIONE_SOCIALE, e in sede di specifica perizia effettuata dal Prof. COGNOME»;
e un siffatto accertamento non aveva formato oggetto di censura, essendosi risolto il motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE in una censura di violazione di legge che lasciava (del tutto) impregiudicato l’accertamento svolto in punto di rendita catastale proposta nella dichiarazione docfa;
così che l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rendeva inammissibile la censura relativa alla singola ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto detta censura, quand’anche fondata, non avrebbe potuto comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra non impugnata , all’annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293);
-le spese del giudizio di legittimità, e quelle del giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’ RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso e revoca la propria ordinanza decisoria n. 26377/2022, depositata il 7 settembre 2022, limitatamente alla statuizione sulle spese;
-condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento , in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di revocazione che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.