Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
Cart. Pag. IRPEF -Altro 2003 -Avv. Intim. Irpef -Altro da 2002 a 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23642/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 9236/04/2019, depositata in data 10 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali (anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2005), RAGIONE_SOCIALE (oggi
RAGIONE_SOCIALERiscossione) notificava ad NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. 10020169006222272, per un totale pari a € 9.599,60.
Avverso tale intimazione la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di AVV_NOTAIO; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’RAGIONE_SOCIALE della riscossione, visto il protocollo d’intesa, affidava l’incarico all’Ufficio per la difesa del proprio operato, chiedendo la conferma dei rispettivi operati.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p., con sentenza n. 6743/01/2016, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Campania, limitatamente alle cartelle n. NUMERO_CARTA (per l’anno d’imposta 2003) e n. NUMERO_CARTA (per l’anno d’imposta 2005); si costituiva in giudizio anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 9482/02/2018, depositata in data 6 novembre 2018, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente proponeva ricorso per revocazione dinanzi la stessa Corte; si costituiva l’Ufficio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 9236/04/2019, depositata in data 10 dicembre 2019, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione della contribuente.
Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Error in procedendo (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto sussistente il contrasto di giudicati tra la sentenza n. 9482/2018, emessa dalla C.t.r. della Campania – Sez. dist. di AVV_NOTAIO, e quanto emergeva dalla sentenza n. 395/2017 della stessa C.t.r.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 395 cod. proc. civ., primo comma, n. 4. Violazione e falsa applicazione art. 32, 58 e 61 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546. Error in procedendo (in relazione art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per revocazione sul presupposto che con esso la ricorrente non aveva prospettato un errore revocatorio, ma «una errata valutazione della legittimità della produzione documentale».
Il primo motivo è infondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/10/2022, n. 28703) quello secondo cui ‘ In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l’esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d’appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.
Ancora, ‘ In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’ (Cass. 03/12/2022, n. 38230).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che l’eccezione di giudicato sia stata proposta dalla contribuente nel giudizio di appello in sede di controdeduzioni, pertanto il rimedio esperibile avverso la sentenza era il ricorso per cassazione e non il ricorso per revocazione.
Il secondo motivo è, parimenti, infondato.
3.1. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di “errore di fatto” denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).
3.2. Ancora, in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art.
391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022).
3.3. Infine, per giurisprudenza costante, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione ( ex plurimis Cass. 22/10/2018, n. 26643),
3.4. Nella fattispecie in esame, non sussiste l’errore revocatorio e la C.t.r. ha correttamente ritenuto che il dedotto motivo di revocazione concernente la tempestività della produzione documentale attestante la regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate non configurasse un errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto la questione relativa alla tempestività del deposito costituiva un punto controverso ed era riferibile alla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e giammai ad un errore di fatto revocatorio.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio dell’oggettività seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso In Roma il 5 giugno 2024.