Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1860 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1860 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
Oggetto : Revocazione – Sentenza di cassazione – Errore di fatto revocatorio – Nozione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso l ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 27057/2024, depositata in data 18 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art. 391bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) cod. proc. civ., l ‘ordinanza n . 27057/2024 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio
rubricato al n.r.g. 23853/2017, con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente (ed affidato a tre motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna, n. 1633/2017.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un avviso di rettifica e liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro ed ipocatastali, emesso in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare (del 16 novembre 2009), e dietro rideterminazione del valore (in € 1.380.000,00, a fronte di quello dichiarato in € 1.025.000,00) di un’unità immobiliare e (in € 863.101,00, a fronte di quello dichiarato in € 450.000,00) di un’annessa area inedificata .
Il ricorso alla CTP veniva accolto con decisione riformata in appello dalla CTR.
La Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna accoglieva l’appello dell ‘Ufficio, ritenendo legittimo l’utilizzo, ai fini della determinazione del valore dei beni, della perizia di stima redatta con riferimento alla concessione di un mutuo bancario.
La domanda di revocazione è affidata ad ‘eccezioni in sede rescindente’ (pag. 2 del ricorso) .
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
È stata, quindi, f issata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026.
La contribuente ha depositato, in data 19 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente deduce due errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza gravata.
1.1. Sotto un primo profilo lamenta che la Corte, nel trattare congiuntamente (e rigettare) i primi due motivi di ricorso, avrebbe affermato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure relative al difetto di motivazione dell’atto impositivo per non avere la ricorrente dato
conto della relativa riproposizione nel giudizio né dedotto la inidoneità ex se del contenuto dell’avviso impugnato.
1.2. Sotto altro profilo la contribuente lamenta, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione, che il detto addebito ‘consegue da un errore di fatto, indotto da una errata, in ogni caso, superficiale disamina degli atti assunti a prova di quanto addotto’ (pag. 15 del ricorso). Invero, la società, pur non avendo allegato al ricorso per cassazione la perizia di parte, ne aveva richiamati i tratti salienti e aveva affermato di averla allegata al ricorso di primo grado.
Le doglianze, ricondotte al motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (cfr. pag. 10 del ricorso), sono inammissibili.
2 .1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., ovvero quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 -bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).
2.2. L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra
due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.
2.3. Nella specie nessun errore di fatto revocatorio affigge la sentenza impugnata.
2.3.1. Il primo errore, in realtà, non sussiste fenomenicamente per come rappresentato dalla contribuente atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, nell’ordinanza richiamata l’addebito consistente nella mancata riproposizione dell’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato si riferiva, temporalmente, al giudizio di appello e non già al ricorso per cassazione. Inoltre, pur volendo ipotizzarsi l’errore di fatto come lamentato dalla ricorrente lo stesso non sarebbe affatto decisivo, impingendo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi poste a sostegno del rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, ovvero quella in rito (inammissibilità). Pertanto, pur volendo ritenere l’ordinanza viziata in parte qua l’errore non avrebbe alcuna valenza decisiva, rimanendo la decisione di rigetto dei motivi sorretta dall’altra ratio decidendi (di infondatezza nel merito).
2.3.2. Il secondo errore si sostanzia, invece, nella censura di una valutazione operata da questa Corte circa l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per la mancata allegazione al ricorso (nemmeno contestata dall’odierna ricorrente) degli atti sui quali esso si fondava (in particolare, la perizia di parte); non è, pertanto, riconducibile all’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.
In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME