Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 680 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione ex artt. 391bis , 391ter , comma 1, e 395 nn. 1) e 4) c.p.c. iscritto al n. 10076/2025 R.G. proposto da
COMUNE DI COPPARO (FE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 32300/2024 depositata il 13 dicembre 2024
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ferrara l’avviso di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2015 in relazione a terreni e fabbricati di proprietà RAGIONE_SOCIALEa contribuente siti nel predetto Comune.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa spiegata impugnazione la prefata società deduceva di rivestire la qualifica di imprenditrice agricola professionale (IAP) e di rientrare, pertanto, fra i soggetti esenti da tale imposta.
La Commissione adìta rigettava il ricorso.
La decisione di primo grado era poi confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2) RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna, che con sentenza n. 1212/2022 del 21 ottobre 2022 respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 32300/2024 del 13 dicembre 2024, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa spiegata impugnazione, questa Corte cassava la sentenza d’appello e, decidendo la causa nel merito, accoglieva l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
L’adottata decisione veniva così argomentata, per quanto qui di interesse:
«1.10 La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone… che l’agevolazione spetta unicamente ai fabbricati che in catasto dispongono RAGIONE_SOCIALE‘annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità.
1.11. Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4, e come tali non avrebbero potuto, pur in presenza degli altri requisiti, godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in mancanza di richiesta di variazione RAGIONE_SOCIALEa
categoria catastale ed in mancanza di prova circa la .
1.12. L’assunto dei Giudici di appello non è quindi conforme alla normativa dianzi illustrata, atteso che il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché, a prescindere dal dato oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘annotazione di ruralità.
1.13. L’indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di ruralità nella relativa certificazione, come specificamente dedotto e provato dalla contribuente (essendo stata ritualmente riprodotta in ricorso la relativa documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio), non potendo essere invece richiamata la valenza RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili doveva emergere dalla categoria catastale, atteso che, come dianzi illustrato, a sèguito RAGIONE_SOCIALE‘annotazione, fermo restando il classamento originario degli immobili, si producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito RAGIONE_SOCIALEa ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo motivo, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando dimostrata l’annotazione di ruralità in oggetto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente» .
Avverso la menzionata ordinanza il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391bis , 391ter , comma 1, e 395 nn. 1) e 4) c.p.c. affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si sostiene che l’impugnata ordinanza sarebbe l’effetto del dolo processuale perpetrato in danno del Comune RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale, .
1.1 Viene, in proposito, dedotto che:
– ;
la , in cui ;
il sopralluogo in questione era stato disposto .
1.2 Si soggiunge che ; invero, .
Con il secondo motivo si assume che l’ordinanza gravata risulterebbe, altresì, affetta da errore di fatto revocatorio, avendo la CGT-2 .
Per contro, : , in quanto .
2.1 Viene, al riguardo, precisato che:
– ;
– .
2.2 La Corte sarebbe, pertanto, incorsa in una .
Riassunto il contenuto RAGIONE_SOCIALEe sollevate censure, va preliminarmente osservato che con la pronuncia qui impugnata la causa è stata decisa nel merito a norma degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Al presente giudizio risulta, dunque, applicabile la norma recata dall’art. 391 -ter , comma 1, c.p.c., in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale il provvedimento con cui la Corte decide la causa nel merito è impugnabile per revocazione -oltre che per errore di fatto ex art. 395 n. 4), giusta quanto disposto dal precedente art. 391bis – anche per i motivi previsti dai numeri 1), 2), 3) e 6) del medesimo art. 395.
3.2 Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.
3.3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 1) c.p.c. è richiesta un’attività intenzionalmente fraudolenta che si manifesti in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità, pregiudicando l’esito del procedimento (cfr., ex multis , Cass.
Sez. Un. n. 13437/2019, Cass. n. 1207/2020, Cass. n. 41792/2021, Cass. n. 31211/2022, Cass. n. 15659/2024).
3.4 Nel caso in esame, alla luce RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte ricorrente, il dolo processuale si sarebbe concretizzato nella presentazione all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di un’autocertificazione mendace che avrebbe consentito alla RAGIONE_SOCIALE di ottenere, in assenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla legge, l’annotazione di ruralità dei fabbricati censiti al foglio 115, particella 471, sub 1 e 2 e il successivo riconoscimento del diritto all’esenzione dall’IMU relativamente ai suddetti immobili, essendosi la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte fondata proprio sull’esistenza di quell’annotazione.
3.5 Ciò posto, occorre tener presente che, qualora il dolo consista nella fraudolenta utilizzazione di un documento, il nesso causale fra l’artificio RAGIONE_SOCIALEa parte e l’inganno del giudice è condizionato all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa falsità, il quale deve precedere il giudizio di revocazione, non potendo essere compiuto nel corso di esso (cfr. Cass. n. 6028/1995, Cass. n. 1696/1998, Cass. n. 3684/1999, Cass. n. 24704/2017, Cass. n. 32866/2019, Cass. n. 30539/2022).
3.6 Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, in difetto di un previo accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALEa mendacità RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione in discorso, strumentale al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa contestata annotazione di ruralità, il motivo di revocazione formulato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 1) c.p.c. non può trovare ingresso.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
4.1 Giova anzitutto rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore costituente motivo di revocazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4) c.p.c. è quello che consiste in una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo incontrastabilmente escluso o positivamente accertato in base agli atti o documenti di causa.
4.2 Tale errore deve apparire di assoluta immediatezza e concreta
rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, e non può risolversi in un inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali né è configurabile in relazione a vizi RAGIONE_SOCIALEa decisione che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logicogiuridico (cfr. Cass. n. 14731/2025, Cass. n. 15920/2025, Cass. n. 20757/2025, Cass. n. 27687/2025).
Esso, inoltre, non deve riguardare un punto controverso su cui la sentenza si sia pronunciata (cfr. Cass. n. 5487/2025, Cass. Sez. Un. n. 8169/2025, Cass. n. 16910/2025, Cass. n. 18652/2025).
4.3 Chiarito ciò, si osserva che le asserzioni del Comune di RAGIONE_SOCIALE risultano smentite dall’esame diretto dei documenti utilizzati per la decisione dall’ordinanza impugnata.
4.4 In particolare, dalle visure storiche catastali relative ai fabbricati censiti al foglio 127, particelle 34 sub 1 e 132 sub 1, si evince l’effettiva presenza RAGIONE_SOCIALE‘annotazione di ruralità, espressa con le locuzioni e , non accompagnate dal riferimento alla norma di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 557 del 1993 (documento n. 5 allegato al ricorso per revocazione, pagg. 13 e 53).
4.5 Nel descritto contesto, deve allora escludersi che il provvedimento in scrutinio sia affetto dal prospettato errore revocatorio, non essendo la Corte incorsa in travisamento RAGIONE_SOCIALEa realtà processuale laddove ha affermato che per tutte le unità immobiliari oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, comprese quelle censite in catasto al foglio 127, particelle 34 sub 1 e 132 sub 1, «risulta (va) dimostrata l’annotazione di ruralità» .
4.6 Per dare corpo alla propria tesi censoria il ricorrente si sofferma sul fatto che nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate per l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe scritture catastali dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE gli immobili in parola fossero stati definiti , ai sensi del comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9
del D.L. n. 557 del 1993 (come da allegate autocertificazioni con firma autenticata attestanti l’ ), e sottolinea che del citato decreto legge, sarebbero da IMU.
4.7 Sennonchè, una simile contestazione non è riconducibile al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4) c.p.c., in quanto investe il fondamento logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dalla Corte, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’IMU, dovesse essere attribuito esclusivo rilievo all’annotazione di ruralità inserita negli atti catastali, il cui contenuto non è stato affatto travisato.
4.8 Il vizio denunciato non consiste, quindi, in un errore revocatorio, nel senso precisato sopra, e cioè in una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile, bensì in un preteso errore di valutazione o di giudizio che non può essere fatto valere mediante l’esperito rimedio processuale (cfr. Cass. n. 748/2025, Cass. n. 19621/2025, Cass. n. 20512/2025, Cass. n. 25551/2025).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a conclusione RAGIONE_SOCIALEa fase rescindente.
5.1 Tanto esime il Collegio dall’esaminare l’istanza formulata in subordine dal ricorrente nella memoria illustrativa, per l’ipotesi del passaggio alla fase rescissoria, volta ad ottenere la sospensione del presente processo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c., in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio da esso recentemente introdotto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, avente ad oggetto l’impugnazione del silenziorifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE alla propria domanda di cancellazione con effetto «ex tunc» RAGIONE_SOCIALE‘annotazione di ruralità di cui qui si discute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il Comune di RAGIONE_SOCIALE (FE), in persona del Sindaco pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 1.600 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME