Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10382/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-resistente-
Revocazione di SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 31044/2017 depositata il 28/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Cassazione con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e , decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso della contribuente;
ricorre in revocazione la società contribuente con due motivi di ricorso;
l’Agenzia delle entrate non si è costituita nei termini e d ha chiesto di partecipare alla eventuale discussione, art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto non si verte di un errore di fatto revocatorio ma, eventualmente (nella stessa prospettazione di parte), di errore giuridico di interpretazione delle norme (nel caso, della loro efficacia nel tempo); consegue il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in quanto l’Agenzia non si è costituita nel termine.
I due motivi si trattano congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica (con il primo motivo si prospetta un errore revocatorio per avere la Corte supposto l’inesistenza della circostanza del tutto pacifica, l’efficacia temporale della agevolazione, reintrodotta dalla legge di conversione, art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; con il secondo motivo si prospetta l’errore revocatorio per avere la Corte erroneamente supposto il fatto secondo cui l’art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006 sarebbe stato convalidato dalla legge di conversione, l. n. 248 del 2006, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Per la sentenza impugnata la modifica apportata in sede di conversione del d. l. dalla legge n. 248 del 2006 « nel sostituire il comma 15, per un verso ha confermato l’abrogazione dell’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e per altro verso, ha previsto una eccezione a tale generalizzata, e già disposta abrogazione dell’agevolazione (ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione
dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione), destinata esclusivamente a favore delle iniziative di edilizia residenziale di natura pubblicistica Poiché non risulta contestato che la richiesta di rimborso dell’imposta di registro versata in relazione all’atto di compravendita, registrato il 21/07/2006, avente ad oggetto un immobile sito all’interno di un piano urbanistico particolareggiato, non riguarda l’agevolazione in ragione di una iniziativa edilizia residenziale di natura pubblicistica, neppure assume rilievo a fini della decisione, la questione concernente la individuazion e dell’efficacia temporale della relativa agevolazione reintrodotta con la legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006 dovendosi fare riferimento alle norme del decreto lege nel testo anteriore all’emendamento ».
Si tratta di un evidente giudizio di diritto, per sua natura estraneo ad una svista percettivo-sensoriale e non oggetto di revocazione: «In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'”error iuris”, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’insussistenza del vizio revocatorio in quanto basato non sull’errata valutazione della data di avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie, bensì sull’interpretazione della norma alla cui stregua il contribuente pretendeva di fondare l’avvenuta proroga del termine per adempiervi)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020, Rv. 657316 -01; vedi anche
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 -01 e molte altre).
La stessa ricorrente, del resto, prospetta l’errore sull’interpretazione delle norme (segnatamente, circa l’effetto convalidante della l egge di conversione sull’abrogazione dell’agevolazione da parte del decreto legge ; la delimitazione della ‘nuova’ agevolazione non solo ai meri PUP, ma ai PUP finalizzati ad interventi di edilizia pubblica; la sottoposizione della fattispecie al decreto legge che abrogava tout court l’istituto) con ciò richiedendo a questa Corte un nuovo giudizio per una diversa, ed asseritamente più esatta, interpretazione delle norme (loro decorrenza), certamente non ammesso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024 .