Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27990/2019 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti nella qualità di chiamati ex lege all’eredità del defunto COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Catania, elettivamente domiciliati presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE
avverso l’o rdinanza depositata dalla Sezione 6^-5 della Corte Suprema di Cassazione l’1 aprile 2019, n. 9048; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
Sardo;
REVOCAZIONE COMPUTO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti nella qualità di chiamati ex lege all’eredità del defunto COGNOME NOMECOGNOME hanno congiuntamente proposto ricorso per la revocazione dell ‘ ordinanza depositata dalla Sezione 6^-5 della Corte Suprema di Cassazione l’1 aprile 2019, n. 9048 , la quale aveva accolto il ricorso proposto dall ‘Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania il 4 agosto 2016, n. 2876/18/2016 . Quest’ultima sentenza aveva dichiarato l’inammissibilità (per tardiva proposizione) del l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti d i COGNOME NOME (all’epoca, ancora in vita) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 7 gennaio 2011, n. 25/07/2011, la quale aveva avuto ad oggetto l’impugnazione (con esito favorevole) d ell’ avviso di liquidazione (n. 06/1T/004857/000/P007) dell’imposta di registro in misura proporzionale in dipendenza della compravendita di un terreno, con rogito notarile del 14 marzo 2006, essendo stata esclusa la soggezione ad imposta di registro in misura fissa per la contestata presenza di una condizione sospensiva.
Il giudice di legittimità aveva cassato con rinvio la sentenza impugnata sul preliminare rilievo che l’appello fosse stato tempestivamente notificato.
L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
Con unico motivo, i ricorrenti hanno chiesto la revocazione ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., dell’ ordinanza depositata dalla Sezione 6^-5 della Corte Suprema di
Cassazione l’1 aprile 2019, n. 9048, s ul presupposto che l’ appello era stato erroneamente ritenuto tempestivo, non essendosi tenuto conto -per un difetto di calcolo – che, risalendo la pubblicazione della sentenza appellata al 7 gennaio 2011, il termine lungo per la proposizione del l’appello (con il prolungamento della sospensione feriale) veniva a scadenza il 22 febbraio 2012, a fronte della notifica ricevuta dal destinatario (secondo la stampa meccanografica della data apposta in calce all’avviso di ricevimento ) il 23 febbraio 2012. 2. Il predetto motivo è fondato.
3. Si premette che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2024, n. 6272).
È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al ” capo ” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cas., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2023, n. 22193; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22737).
Più specificamente, in relazione all’odierno thema decidendum , questa Corte ha affermato che l ‘errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi del l’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l’applicazione del calendario comune -adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 novembre 2014, n. 23445; Cass., Sez. 6^-Lav., 27 febbraio 2018, n. 4565; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4387; Cass., Sez. 5^, 24
febbraio 2021, n. 4964; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21739; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 6^-Trib., 27 ottobre 2022, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2023, n. 29523; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, n. 1913; Cass., Sez. 2^, 21 giugno 2024, n. 17169).
4. Secondo la sentenza impugnata per revocazione: « (…) la prima censura è fondata; (…) questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento
può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”; (…), in particolare, nel corpo del ricorso sono riportate le fotocopie dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal procuratore domiciliatario, con il timbro dell’Ufficio Postale e la data stampigliata del 23 febbraio 2012; (…) la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra esposti ».
5. Ora, è pacifico che, nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6^-
5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11339; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2022, n. 33691; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2023, n. 28028; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. 35460; Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2024, n. 28359).
T ale ultima affermazione è espressione della c.d. ‘ prova di resistenza ‘, che è stata evocata dalla Sezioni Unite di questa Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata « se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario » (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2017, n. 25400; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467).
Inoltre, nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario; in difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione, il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (da ultima: Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2022, n. 31879).
Peraltro, è pacifico che, nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello, nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario dell ‘ufficio postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2023, n. 18476; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17748; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2024, n. 1883).
Nella specie, sulla scorta delle risultanze processuali (in particolare, dallo stesso tenore del ricorso per cassazione), si evince che:
la sentenza di prime cure era stata pubblicata il 7 gennaio 2011 e non era stata notificata dal contribuente all’amministrazione finanziaria ;
il termine lungo (annuale) di impugnazione ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. – nel testo antecedente alla modifica
(con l’abbreviazione a sei mesi) da parte dell’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., Sez. 6^-3, 6 ottobre 2015, n. 19969; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2016, n. 20102; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2017, n. 5178; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11500; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., Sez. 6^-5, 27 febbraio 2020, n. 5423; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1437; Cass., Sez. 6^-3, 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n. 18107; Cass., Sez. Trib., 12 maggio 2023, n. 13086; Cass., Sez. Trib., 19 settembre 2024, n. 25145) – veniva a scadenza, con il computo della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo antecedente alla modifica da parte dell’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2014, n. 162, e quindi dall’1 agosto 2011 al 15 sette mbre 2011), il 22 febbraio 2012;
tale data cadeva di mercoledì, per cui non poteva trovare applicazione l’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. .
costituendosi dinanzi alla Commissione tributaria regionale, l’amministrazione finanziaria aveva prodotto l’elenco di
trasmissione delle raccomandate e l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa al plico contenente l’atto di appello;
tuttavia, pur recando la data del 21 febbraio 2012, l’elenco di trasmissione delle raccomandate era sprovvisto del timbro con datario dell’Ufficio Postale; inoltre, l’avviso di ricevimento della raccomandata recava la sola stampigliatura meccanografica della data del 23 febbraio 2012 con riguardo alla consegna del plico al destinatario, non risultando alcuna apposizione della data di consegna all’ufficio postale.
È evidente, quindi, in base alla trascritta motivazione della sentenza impugnata, la svista in cui è incorso il giudice di legittimità nel computo del termine lungo per la notifica dell’appello, avendone erroneamente ravvisato il dies ad quem in coincidenza con la data di consegna del plico al destinatario secondo la stampigliatura meccanografica riportata sull’avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
Dunque, accogliendosi il ricorso per revocazione, la sentenza impugnata deve essere revocata.
Esaurita la fase rescindente, il collegio è chiamato a decidere l’originario ricorso per cassazione in fase rescissoria (art. 402, primo comma, cod. proc. civ.).
Il predetto ricorso è affidato a tre motivi.
10.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2699, 2700 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che occorresse accertare la data di spedizione del l’appello , risultando dai documenti prodotti che il ricorso era stato spedito il 21 febbraio 2012 e che il termine di scadenza dell’appello era il 22 febbraio 2012 .
10.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello fosse inammissibile per tardiva proposizione, giacché il termine per la proposizione veniva a scadere il 23 febbraio 2012, in coincidenza con la data di ricezione della relativa raccomandata da parte del destinatario, rendendo superflu a l’indagine circa la data di spedizione.
10.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la data di ricezione della raccomandata (23 febbraio 2012), che coincideva con la scadenza del termine di proposizione dell’appello, dovendosi presumere che la spedizione risalisse al 21 febbraio 2012 o al 22 febbraio 2012, « entrambi giorni utili per la tempestività dell’appello ».
10.4 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione della tempestività dell’appello sono infondati.
10.5 Invero, proprio alla luce delle emergenze documentali di cui si è tenuto conto nello scrutinio del ricorso per revocazione, il ragionamento dell’amministrazione finanziaria è destituito di fondamento, giacché l’unica data munita di idonea certificazione d a parte dell’agente postale cioè, quella di consegna del plico al destinatario secondo la stampigliatura meccanografica riportata sull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell’appello è successiva (23 febbraio 2012), sia pure di un solo giorno, alla scadenza del termine lungo per la proposizione dell’appello (22 febbraio 2012).
10.6 Per cui, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato l’inammissibilità del gravame per tardiva proposizione, « non avendo depositato l’Ufficio, con l’atto di appello, copia della relativa ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, con la conseguenza che non è dato a questa Commissione di verificare se detto appello sia stato proposto tempestivamente entro il termine di legge ex art. 327 cod. proc. civ. e se l’Ufficio appellante si sia costituito entro i successivi trenta giorni dalla sua proposizione (…) ». Secondo l’ineccepibile motivazione del giudice di appello: « Al mancato deposito della suddetta ricevuta di spedizione non può supplire il deposito di copia di un elenco datato 21.02.2012, predisposto dalla Agenzia delle Entrate, di trasmissione di raccomandate, compresa quella in oggetto, ma che non riporta l’attes tazione da parte delle Poste dell’avvenuto ricevimento dell’atto in questione in quella data (…) e neppure la data di spedizione si evince dalla copia, de positata agli atti, dell’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata, nello stesso tempo non essendo riportata la data di spedizione della predetta raccomandata ».
11. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso per revocazione merita accoglimento e, per conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere revocata; al contempo, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso per cassazione deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:
quelle dei giudizi di merito e di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale;
quelle del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
13. In relazione al ricorso per cassazione, si rammenta che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e , per l’effetto, revoca l’ordinanza depositata dalla Sezione 6^-5 della Corte Suprema di Cassazione l’1 aprile 2019, n. 9048 ; rigetta il ricorso per cassazione; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità; condanna l ‘intimata alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione in favore dei ricorrenti , liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre