Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
REVOCAZIONE
sul ricorso iscritto al n. 4469/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), il primo con RAGIONE_SOCIALEo in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la revocazione dell’ordinanza della RAGIONE_SOCIALE di cassazione n. 18114 depositata il 10 luglio 2018;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
con la suindicata ordinanza la RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente contro la sentenza n. 9744/16/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale aveva, a sua volta, respinto l’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, che pure aveva rigettato l’impugnazione formulata dall’istante avverso l’avviso di rettifica con cui l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di docfa presentata dalla contribuente, aveva rideterminato le rendite catastali di due unità immobiliari della ricorrente;
1.1. la RAGIONE_SOCIALE, in particolare, premetteva che:
il primo motivo di ricorso era stato articolato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativamente all’obbligo della motivazione dei provvedimenti;
il secondo motivo era stato elaborato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 9 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con legge dell’11 agosto 1939, n. 1249, nonché degli artt. 8, 27, 28 e 30 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplinano la determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare e l’accertamento dei medesimi al fine di una corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari;
1.2. la RAGIONE_SOCIALE affermava poi che:
-il ricorrente aveva lamentato « la violazione di una serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata», reputando « inammissibile la doglianza mediante la quale gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate » (così a pagina n. 5 dell’ordinanza impugnata), risultando, a tal fine, inidonea la censura formulata tramite la « sola preliminare indicazione RAGIONE_SOCIALE singole norme che si assumono violate», senza l’apporto di « una critica RAGIONE_SOCIALE soluzioni adottate dal giudice del merito , considerando altresì « inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito » (così a pagina n. 6 dell’ordinanza impugnata);
– il primo motivo di ricorso è altresì infondato in quanto all’accertamento dell’Ufficio è stata allegata una perizia di stima e la sentenza impugnata – affermando che le rendite catastali sono state determinate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normative vigenti che regolano la materia del classamento degli immobili per categoria speciale ovvero con criterio della stima diretta basata sul più probabile valore di mercato riferito all’epoca censuaria ed utilizzando quale parametro tecnico la consistenza lorda dell’immobile rilevata dalle planimetrie e quale parametro economico i prezzi di comune commercio, tutto ciò in linea con la normativa in tema di catasto di cui alla legge n. 1249 del 1939 e successive modificazioni – ha dato conto in maniera ragionevole e congrua di una adeguata “personalizzazione” del classamento che gli RAGIONE_SOCIALE meritano» (così a pagina n. 7 dell’ordinanza impugnata)
– anche il secondo motivo è altresì infondato in quanto all’accertamento dell’Ufficio è stata allegata una perizia di stima e la sentenza impugnata – affermando che le rendite catastali sono state determinate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normative vigenti che regolano la materia del classamento degli immobili per categoria speciale, prendendo altresì come riferimento i valori di unità immobiliari simili – ha dato conto in
maniera ragionevole e congrua di una adeguata “personalizzazione” del classamento che gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE meritano» (così alle pagine nn. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata);
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (da ora anche ISL) proponeva ricorso per revocazione avverso la suindicata ordinanza di questa RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 28 gennaio 2019, sulla base di due motivi, depositando in data 26 marzo 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva, notificando in data 8 febbraio 2019 controricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 391 -bis , primo comma, e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sussistenza di un errore di fatto circa il contenuto degli atti processuali commesso dalla RAGIONE_SOCIALE nel ritenere il ricorso per cassazione proposto dalla società inammissibile, dando per presupposto che « le disposizioni di legge che RAGIONE_SOCIALE ha richiamato nel proprio ricorso per Cassazione a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie censure siano diverse da quelle di cui il giudice ha fatto espressa ‘menzione’ nella propria sentenza», laddove la piana e semplice lettura dei due documenti oggetto del giudizio di legittimità (e, cioè, la sentenza della CTR di Roma e, dall’altro, il ricorso per Cassazione proposta da ISL) rivela una ben differente realtà fattuale, e cioè che la ISL ha censurato proprio le disposizioni che la CTR di Roma ha espressamente invocato a giustificazione del proprio operato e, cioè, segnatamente, la legge 1249 del 1939, recante le disposizioni ordinamentali che disciplinano la formazione del catasto urbano» (così a pagina n. 13 del ricorso),
con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 391bis , primo comma, e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE ha reputato infondato il secondo motivo di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, lamentando sul punto la sussistenza di un errore di fatto nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la sentenza della Commissione regionale, prendendo in considerazione i valori unitari di
unità immobiliari simili, avesse dato conto della personalizzazione del classamento, laddove la sentenza della Commissione regionale non aveva fatto riferimento a tali valori, avendo « affermato che le rendite non sono state determinate sulla scorta dei prezzi di comune commercio, posto che, come pure stabilito dalla medesima sentenza, ‘il listino ufficiale del mercato immobiliare della zona non riporta quotazioni relative a strutture articolate come quella in esame» (v. pagina n. 27 del ricorso);
2.1. l’istante ha ancora dedotto che è altresì frutto di errore di percezione la considerazione secondo la quale la sentenza di CTR avrebbe effettivamente fatto riferimento a valori riferibili a ‘immobili similari’ rispetto a quelli di RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 27 del ricorso), segnalando che nello stesso ricorso per cassazione si era osservato che costituiva circostanza pacifica che i fabbricati considerati come rifermenti parametrici non fossero similari a quelli di proprietà dell’ISL;
il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni;
va, sul piano dei principi, ricordato che questa RAGIONE_SOCIALE ha ripetutamente precisato che:
l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell’art. 391bis cod. proc. civ.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi
dell’errore di giudizio (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis , Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171);
l’errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la RAGIONE_SOCIALE può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d’ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, RAGIONE_SOCIALE Cost., 31 gennaio 1991, n. 36), per cui ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano (anche) i vizi degli atti del procedimento allorché non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell’esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’ambito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’ error iuris nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi ( così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922);
non costituisce, pertanto, errore revocatorio l’interpretazione e la valutazione degli atti di causa (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) e non costituiscono vizi revocatori eventuali errori di giudizio o di valutazione (cfr., ex multis , Cass., Sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34854);
il primo motivo- come sopra esposto -risulta (in base alla stessa sintesi curata dalla contribuente, v. pagina n. 2 del ricorso) basato sul rilievo secondo il quale la sentenza della Commissione regionale oggetto di ricorso per cassazione espressamente richiamava la legge 11 agosto 1939 n. 1249, per cui non rispondeva al vero quanto affermato nell’ordinanza della RAGIONE_SOCIALE oggetto di esame nella parte si è precisato che l’istante aveva lamentato « la violazione di una serie di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata»;
5.1. la censura è inammissibile perché -a tacer d’altro – coglie solo un aspetto, certamente non decisivo, della più articolata valutazione della RAGIONE_SOCIALE, fondata su molteplici profili e, segnatamente:
sul versante dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione sotto l’aspetto della non specificità della doglianza, in ragione della ritenuta inidoneità della censura ad offrire una motivata critica alla soluzione adottata dal giudice del merito tramite l’articolazione di un apparato argomentativo volto a confutare le ragioni della decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge;
sempre sul versante dell’inammissibilità della doglianza (e non, come opinato dalla difesa del contribuente, sul piano dell’astrattezza del ricorso, v. pagina n. 17 dell’impugnazione in oggetto), in quanto reputata dalla RAGIONE_SOCIALE essere stata diretta a sollecitare un non consentito riesame di merito, benchè fosse stata formulata sotto il parametro della dedotta violazione di legge, considerando sul punto che « l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. pagina n. 6 dell’ordinanza impugnata)»;
nel merito, sulla ritenuta infondatezza del motivo, in ragione della ritenuta ‘personalizzazione’ del classamento;
5.2. si tratta – come pare evidente – di valutazioni strettamente giuridiche, come tali estranee al rimedio revocatorio, rispetto alle quali del tutto ininfluente, ai fini della decisione, è la dedotta circostanza secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALE « almeno una RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui si è lamentata la violazione (segnatamente, la legge 11 agosto 1939, n. 1249) espressamente richiamata dalla sentenza della CTR di Roma impugnata per Cassazione» (così a pagina 2 del ricorso), non assumendo tale rilievo, nel contesto della suindicata, complessiva, valutazione, una significativa incidenza ai fini della decisione oggetto di revocazione;
del pari inammissibile è la seconda censura, fondata sulla considerazione secondo la quale la decisione della RAGIONE_SOCIALE si è basata sul duplice assunto che la sentenza di appello impugnata avrebbe accertato la determinazione della rendita in base al concreto utilizzo del metodo indiretto previsto dall’ordinamento catastale e, per di più, che avrebbe fatto riferimento al valore di immobili similari a quelli di proprietà di NOME, essendo (ndr. invece) pacificamente esclusa la ‘similarità’ degli immobili presi a riferimento rispetto a quelli oggetto di accertamento a carico di RAGIONE_SOCIALE» (così a pagina n. 3 del ricorso), tanto che nella proposta ex art. 380bis 1., cod. proc. civ., il relatore aveva affermato che «il riferimento ad unità comparative rispetto ad un complesso riconosciuto come unicum e l’affermata irrilevanza degli eventuali vincoli culturali su quest’ultimo gravanti contrastano con la natura peculiare e casistica della stima diretta necessaria per gli immobili a destinazione speciale», lamentando la ricorrente che l’ordinanza n. 18114/2018, contrariamente alla prassi consolidata di RAGIONE_SOCIALE, non ha fornito le ragioni per cui ho ritenuto di disattendere tale proposta» (v. pagina n. 3 del ricorso);
6.1. anche in tal caso non pare, infatti, dubbio che ad essere sindacato non è un errore percettivo di fatto, ma un eventuale errore di interpretazione della sentenza impugnata in ordine al criterio di stima nella stessa utilizzato e sul riferimento alla similarità dei beni, per finire, poi, il motivo in rassegna con il contestate anche il ‘merito’ della decisione della RAGIONE_SOCIALE, pure sotto il profilo della dedotta mancata motivazione sulle ragioni di dissenso rispetto alla proposta del relatore di cui all’art. 380 -bis . 1., cod. proc. civ.;
in conclusione, entrambe le doglienze traducono in presunti errori di fatto le suindicate critiche mosse alle valutazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE, mascherano cioè nel rimedio revocatorio le ragioni di non condivisione della pronuncia impugnata, in termini non riconducibili, per quanto sopra precisato, alla previsione degli artt. 391bis , primo comma, e 395, primo comma n. 4, cod. proc. civ., rivelandosi, per tale via, inammissibili;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
P.Q.M.
la RAGIONE_SOCIALE dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di 4.500,00 € per competenze e dell’importo che risulterà dai registri di cancelleria prenotato a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.