Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15973 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12184/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30732/2021 depositata il 29/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE (avente ad oggetto il diniego di rimborso IMU);
ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria (errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); 3. resistono con unitario controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del servizio riscossione -, chiedendo il rigetto del ricorso.
…
Considerato che
Il ricorso risulta inammissibile in quanto con il ricorso per revocazione si richiede una nuova valutazione (un nuovo giudizio) RAGIONE_SOCIALE controversia.
Non risulta possibile la revocazione di una decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione per la quale si deducano (come nel caso in giudizio) errori che attengono alla valutazione di atti sottoposti all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte, in quanto si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non di fatto: «Non sono suscettibili di revocazione le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo RAGIONE_SOCIALE Corte stessa (nella specie, l’errore prospettato consisteva nell’omesso rilievo “ab actis” di un vincolo da giudicato esterno) – atti che, come
tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023, Rv. 666999 – 01).
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione può revocarsi se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALE causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.): «L’impugnazione per revocazione delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Sez. U – , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 -01; vedi anche Sez. 3 – , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023, Rv. 667818 – 01).
Il ricorrente richiede una rivalutazione totale del giudizio di Cassazione, non consentita; prospetta solo errori di giudizio;
richiede, quindi, un nuovo giudizio con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema; provvedimento non impugnabile (tranne per le tassative ipotesi di revocazione).
Infatti, l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione ha deciso proprio la questione controversa riproposta (surrettiziamente) in questa sede, ovvero gli effetti dell’annullamento «delle delibere di adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio (PGT)» sul diritto al rimborso dell’IMU versata. L’ordinanza ritiene ininfluente l’annullamento giudiziario delle delibere, sul diritto al rimborso.
La Corte si è fatta carico dello specifico problema dell’ avvenuto annullamento dello strumento urbanistico, per poi affermare che ciò non rilevava ai fini del rimborso Imu e RAGIONE_SOCIALE qualificazione dei terreni come inedificabili, trattandosi di aree comunque assistite da edificabilità di fatto, tanto più avvalorata dall’intrapresa delle procedure finalizzate alla edificabilità anche di diritto.
Si è dunque trattato, in definitiva, non di una svista ma di una valutazione in diritto circa la permanenza del carattere edificatorio dell’area pur in ipotesi di annullamento dello strumento urbanistico generale.
Non sussiste, pertanto, nessun errore di fatto, trattandosi di giudizio insindacabile in sede di revocazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024 .