Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 50-2023 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- riunito al ricorso n. R.G. 137/2023 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso l ‘ordinanza n. 14694/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 10/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4758/10/2017, con cui era stata confermata la sentenza n. 945/8/2009 della Commissione tributaria provinciale di Messina in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni in ragione del mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica relativa all’anno 2004;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 137/2023 RG con il ricorso n. 50/2013 RG, aventi ad oggetto il medesimo ricorso e la medesima ordinanza emessa da questa Corte;
1.2. va inoltre dichiarato improcedibile il ricorso n. 50/2023 RG in quanto oggetto di errata iscrizione a ruolo, in mancanza di relativa «nota di iscrizione a ruolo», ritualmente depositata unicamente nel successivo ricorso, n. 137/2023;
1.3. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE;
2.1. a seguire, con riguardo al ricorso n. 137/2023, con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui
sarebbe incorso il Collegio nell’aver omesso di esaminare la memoria dal medesimo depositata ex art. 380 bis -1 cod. proc. civ. con la quale era stata formulata richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto « a prescindere dall’atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni impugnato, l’eventuale cartella (emessa o da emettere ) non sarebbe più …( ndr . stata)… oggetto di riscossione atteso che tutte le cartelle comprese nel periodo anno 2000 -2010, come da D.L. 119/2018, art. 4, conv. in L. 136/2018 (c.d. decreto fiscale) devono essere stralciate e conseguentemente annullate» con riguardo ai «debiti di importo residuo … fino a mille Euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni»;
2.2. la censura è inammissibile perché non si versa in ipotesi di errore di fatto decisivo ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.;
2.3. la revocazione per mancato esame della memoria è, invero, ipotesi limite di errore sul fatto, ed è quindi indispensabile che la parte ricorrente non solo dimostri l’omesso esame dello scritto difensivo, ma anche che tale scritto sarebbe stato immancabilmente decisivo, perché avrebbe dovuto necessariamente portare a una decisione diversa, dovendo quindi risultare nella decisione resa dalla Cassazione un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto, evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal Giudice o dedotto in controricorso (cfr. Cass. n. 17379 del 30/05/2022; Cass. n. 22561 del 07/11/2016; Cass. n. 15608 del 24/07/2015);
2.5. nella specie non si ravvisa questo elemento innovativo decisivo, e legittimamente introdotto con la memoria, che avrebbe dovuto portare necessariamente a soluzione diversa;
2.6. in primo luogo, infatti, il giudizio, all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza n. 14694/2022, aveva ad oggetto unicamente l’avviso di accertamento con relative sanzioni per il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica 2004, e non le cartelle esattoriali ad esse conseguenti;
2.7. lo stesso ricorrente, inoltre, non indica alcuna circostanza di fatto, sopravvenuta, decisiva ai fini del giudizio, avendo unicamente fatto riferimento allo stralcio, previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 4, conv. in L.
136/2018, applicabile alle eventuali cartelle esattoriali che potevano essere emesse in relazione al debito fiscale in contestazione, di cui tuttavia non aveva offerto alcuna evidenza;
2.8. solo in allegato alla memoria difensiva depositata nell’odierno giudizio è stata invero prodotta copia della cartella in questione (notificata nell’anno 2011, dunque circa dieci anni della decisione della Corte, oggetto dell’istanza di revocazione in relazione alla memoria difensiva prodotta nel suddetto giudizio e datata 4/4/2022);
2.9. è noto, tuttavia, che poiché l’errore di fatto revocatorio, di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è un errore di percezione del Giudice risultante dagli atti o documenti della causa, e non è quindi configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti, è inammissibile la produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti al fine di dimostrarne la sussistenza (cfr. Cass. n. 8974 del 20/06/2002; conf. Cass. n. 7452 del 31/3/2004; Cass. n. 7144 del 9/5/2003);
diversa decisione;
con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell’aver omesso di esaminare il contenuto dell’atto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE Entrate dinanzi al Giudice dell’Appello, laddove era stata omessa la richiesta di condanna dell’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, il che , secondo il ricorrente, avrebbe determinato l’accoglimento del motivo di ricorso per cassazione relativo alla condanna RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’appellata, atteso che «la sola domanda di conferma della sentenza di primo grado comportava implicita rinuncia -e dunque volontà contraria al favore RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali -alla condanna dell’appellante alle spese e compensi di lite»;
3.2. come dianzi illustrato, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o
l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice;
3.3. il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032);
3.4. ne consegue che l’errore revocatorio che «ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal giudice» (cfr. Cass. n. 9527 del 04/04/2019; Cass. n. 27094 del 15/12/2011);
3.5. ciò posto, l ‘esame degli atti e le stesse affermazioni del ricorrente danno conferma del fatto che quest’ultimo non addebita, in realtà, a questo Giudice di legittimità alcuna svista su dati di fatto, portati al suo esame, produttiva dell’affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione proposta, ma sembra volere suggerire soluzioni giuridiche diverse da quella adottata, laddove fa rilevare che, in assenza di domanda di parte appellata di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, con conseguente rinuncia alla liquidazione in suo favore, questa Corte aveva erroneamente respinto il motivo di ricorso con cui era censurata la sentenza della Commissione tributaria regionale relativamente alle spese di lite a carico dell’odierno ricorrente ;
3 .6. questa Corte, nell’ordinanza impugnata, ha invero affermato quanto segue:« Né ha pregio la censura del ricorrente nella parte in cui ha lamentato il vizio di ultra petizione, escludendo che potesse procedersi alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio senza la relativa domanda e della redazione e deposito della corrispondente nota spese, essendo stato da tempo chiarito che la predetta condanna, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (così Cass. 2719/2015), circostanza questa che non è stata nemmeno dedotta»;
3.7. è di palmare evidenza, pertanto, che la pronunzia sul motivo di ricorso risulta effettivamente e specificamente intervenuta, e si è dunque di fronte all’invocazione di un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, di un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza n. 14694/2022, come tale non prospettabile in sede di revocazione ex artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ.;
il proposto ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del ricorso n. 137/2023 RG al ricorso n. 50/2023 RG.; dichiara improcedibile il ricorso n. 50/2023 RG; dichiara inammissibile il ricorso n. 137/2023 RG; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da