Errore di Fatto vs Errore di Giudizio: la Cassazione Traccia il Confine
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio, due concetti che spesso vengono confusi ma che hanno conseguenze processuali radicalmente diverse. La Corte di Cassazione, con una pronuncia netta e precisa, ha ribadito i confini invalicabili del rimedio straordinario della revocazione, chiarendo quando un presunto sbaglio del giudice non può essere utilizzato per rimettere in discussione una decisione ormai definitiva. Questo caso, nato da una controversia fiscale, diventa un faro per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti di Causa: una controversia fiscale su terreni
Una società si opponeva a degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 e 2007 emessi da un Comune, relativi al valore di alcuni terreni. Dopo un percorso giudiziario nei gradi di merito, la vicenda era approdata in Cassazione, che aveva rigettato il ricorso della società con un’ordinanza del 2019.
Non soddisfatta della decisione, la società ha proposto un ulteriore ricorso, questa volta per revocazione della precedente ordinanza della stessa Corte. La tesi della ricorrente era che la Cassazione fosse incorsa in un palese errore di fatto. Nello specifico, sosteneva che i giudici avessero erroneamente presupposto che gli accertamenti fiscali per entrambi gli anni si riferissero a un “lotto unico” di terreni, mentre l’accertamento del 2006 riguardava solo una specifica particella catastale (mappale) e il lotto unico non era ancora stato formato. Secondo la società, si trattava di una svista, una falsa percezione degli atti di causa che aveva viziato la decisione finale.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso per revocazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17519/2024, ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dalla società non integravano un errore di fatto revocatorio, ma miravano a denunciare un errore di giudizio, ovvero un presunto sbaglio nella valutazione del materiale probatorio e delle argomentazioni giuridiche.
Le Motivazioni: perché non si tratta di un vero errore di fatto
Il cuore della decisione risiede nella rigorosa distinzione che la Corte opera tra le due tipologie di errore.
L’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è un errore di percezione, una svista materiale che porta il giudice a ritenere esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o viceversa. È un errore che cade sulla constatazione materiale dei fatti e dei documenti, non sulla loro interpretazione o valutazione. Ad esempio, leggere “1000” invece di “100” in un documento non contestato.
L’errore di giudizio, invece, attiene al processo logico-giuridico del decidere. Riguarda l’interpretazione delle norme di legge o la valutazione del significato e della portata delle prove e degli atti processuali. Contestare un errore di giudizio significa, in sostanza, non essere d’accordo con il modo in cui il giudice ha ragionato e ha applicato la legge ai fatti.
Nel caso specifico, la Cassazione ha spiegato che la questione della composizione dei terreni e della loro valutazione non era una semplice svista. La Corte, nella precedente ordinanza, aveva valutato il contenuto della sentenza d’appello, la quale aveva considerato sia il valore dei singoli mappali sia quello del lotto unico. La decisione di rigettare il motivo di ricorso era stata il frutto di una valutazione del contenuto di un atto processuale, non di una sua errata percezione. La Corte non ha ignorato i documenti, ma li ha interpretati in un modo che la società non ha condiviso. Questo, per definizione, è un errore di giudizio.
Inoltre, la questione era stata oggetto di dibattito tra le parti, il che esclude che si possa trattare di un errore di fatto, il quale, per sua natura, deve riguardare un punto non controverso.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: la revocazione per errore di fatto non è un quarto grado di giudizio. Non può essere utilizzata per tentare di ottenere un nuovo esame del merito della controversia o per contestare l’interpretazione data dalla Corte agli atti processuali. Il rimedio è eccezionale e limitato a casi di evidenti e incontestabili “sviste” materiali che abbiano avuto un’incidenza decisiva sulla sentenza. Qualsiasi doglianza che implichi una critica all’attività valutativa e interpretativa del giudice rientra nell’alveo dell’errore di giudizio e, come tale, non può fondare un’istanza di revocazione. Questa pronuncia serve da monito per i litiganti: le decisioni della Cassazione sono definitive e il percorso per rimetterle in discussione è estremamente stretto e rigorosamente definito dalla legge.
Quando una decisione della Cassazione può essere revocata per errore di fatto?
La revocazione è possibile solo in caso di un errore puramente percettivo, ovvero una svista materiale su un fatto o un documento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia risultato decisivo per la sentenza.
Qual è la differenza fondamentale tra errore di fatto ed errore di giudizio?
L’errore di fatto è una falsa percezione della realtà processuale (es. leggere un dato sbagliato da un documento). L’errore di giudizio riguarda invece l’attività di interpretazione della legge o di valutazione delle prove e degli argomenti delle parti.
Perché il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’errore lamentato non era una svista percettiva, ma un disaccordo con la valutazione che la Corte aveva fatto del contenuto della sentenza d’appello e degli atti di causa. Si trattava, quindi, di un presunto errore di giudizio, che non è un motivo valido per la revocazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17519 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34718/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE VILLA SANTINA
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10143/2019 depositata il 11/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 marzo 2019 (depositata l’11 aprile 2019) n. 10143 , ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale FVG (n. 296/2015);
la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per revocazione dell’ordinanza suddetta , con due motivi di ricorso illustrati da memoria;
il Comune è rimasto intimato.
Considerato che
Il ricorso risulta inammissibile in quanto prospetta un errore di giudizio e non di fatto. Con i due motivi di ricorso, che si analizzano congiuntamente, la ricorrente prospetta un errore della Corte di Cassazione relativamente alla percezione di un atto del giudizio di legittimità. La ricorrente rileva che il rigetto del terzo motivo del ricorso ha come presupposto «che gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 e 2007 riguardino il valore di terreni venuti a comporre un lotto unico»; mentre l’avv iso di accertamento ICI 2006 riguardava solo il mapp. 291 e non esisteva un lotto unico. Inoltre, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata , avrebbe omesso di esaminare un motivo di ricorso nell’erronea supposizione della sua inesistenza (per lo stesso anno di imposta- 2006 e 2007 – i valori venali sarebbero differenti per lo stesso terreno).
Non risulta possibile la revocazione di una decisione della Corte di Cassazione per la quale si deduca (come nel caso in giudizio) un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti all’esame della Corte, in quanto si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non di fatto: «Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l’errore prospettato consisteva nell’omesso rilievo “ab actis” di un vincolo da giudicato esterno) – atti che, come
tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023, Rv. 666999 -01 ed altre).
N ell’ordinanza impugnata non si ritiene che nel 2006 vi fosse un lotto unico, ma si specifica che i valori dei singoli mappali venuti a comporre «una volta unificati per effetto dell’acquisizione da parte della ricorrente» un lotto unico, erano stati valutati singolarmente dalla sentenza della CTR impugnata. Dal che si desume che la Corte di Cassazione ha respinto il motivo all’esito di una valutazione del contenuto della sentenza di appello, la quale aveva considerato sia il valore dei singoli mappali, sia il valore attribuibile al lotto unico, sia la non comparabilità dei due valori così considerati.
Vi è pertanto stata una ‘ valutazione ‘ della Corte, e non una svista o errore percettivo, risolvendosi piuttosto il ricorso per revocazione in una riedizione in quarto grado di aspetti valutativi della lite già conformemente vagliati in primo e secondo grado di merito. Si trattava inoltre di aspetto controverso discusso dalle parti (art. 395 n. 4) cpc).
Per la questione del valore dei terreni diversi per lo stesso anno di imposta non è prospettata la decisività revocatoria e, soprattutto, non è specificato (difetto di autosufficienza del ricorso) il motivo di ricorso in cassazione che sarebbe stato pretermesso. Del resto, l’ordinanza impugnata rappresenta i motivi di ricorso e li analizza tutti.
L’assenza dell’intimato esclude la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024 .