Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3937 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25236/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 673/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 04.01.2016 la RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME sollecito di pagamento n. 90020150063959266.000 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario non corrisposto al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per l’anno 2014. Il contribuente
impugnava il suddetto sollecito di pagamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la carenza di motivazione dell’atto impugnato, l’illegittimità dell’imposizione, il difetto delle opere di bonifica e l’illegittimità del piano di classifica in difetto di un piano generale di bonifica.
La C.T.P. di Bari, con sentenza n. 3327/15/16, rigettava il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva, avverso tale sentenza, appello che la C.T.R. della Puglia, accoglieva con sentenza n. 2923/13/2017, depositata il 20.09.2017, annullando la sentenza impugnata e con essa il sollecito di pagamento.
In particolare, il Collegio d’appello statuiva: -che ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario); – che ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, deve esplicitare le concrete ragioni fattuali e giuridiche; che il sollecito non operava alcun riferimento al Piano di classifica ovvero alla delibera di giunta di approvazione di detto Piano, con il conseguente deficit contenutistico e motivazionale dell’atto opposto.
Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395, primo comma, n.4), c.p.c. per aver affermato la CTR, con la sentenza n.2923/2017, circostanze in contrasto con le risultanze dei documenti prodotti in giudizio.
La C.T.R., con decisione n.673/2022, dichiarava l’inammissibilità del ricorso che rigettava in quanto ‘risulta per tabulas che l’errore denunciato dal ricorrente non rappresenta il motivo decisivo e determinante della pronuncia che fonda essenzialmente su altri
elementi considerati, ripresi e supportati con riferimenti a giurisprudenza di legittimità, ma rappresenta un errore che nessuna rilevanza può assumere in ordine alla volontà ed alle conclusioni decisionali cui è pervenuto il Collegio giudicante’ (testuale da pag.3 della sentenza).
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALEApulia” ricorre per la cassazione della sentenza n.673/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, svolgendo due motivi.
Replica con controricorso e memorie difensive il contribuente.
MOTIVI DI DIRITTO
1.La prima censura denuncia la , vizio radicale di motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamente incomprensibile ; m otivo di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. così come richiamato dall’ art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92>. La sentenza, statuendo che l’errore deve essere fondato su di un motivo decisivo e sul quale non c’è stato contrasto, afferma che l’errore denunciato dal ricorrente non rappresenta il motivo decisivo e determinante della pronuncia, fondandosi quest’ultima su altri elementi supportati con riferimenti a giurisprudenza di legittimità. Ebbene, tale sentenza presenta, ad avviso del ricorrente, una motivazione del tutto apparente e autoreferenziale in quanto non espone quali siano gli elementi utili ad individuare la ratio decidendi della stessa.
Il secondo motivo deduce violazione ; per avere i giudici regionali omesso di esaminare l’atto impositivo ed il suo allegato, da cui si evince in maniera chiara ed evidente che lo stesso contiene sia il richiamo al piano di classificazione dei terreni sia gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale, ragion per cui l’errore denunciato dal ricorrente rappresenta, a dispetto di
quanto sostenuto dalla C.T.R., il motivo decisivo e determinante posto a base della sentenza. Assume il consorzio ricorrente che dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che ‘ Nel sollecito di pagamento impugnato non vi è alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale … ‘ concludendo ‘ Va pertanto accolta l’eccezione di nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, sollevata dal contribuente ‘ (testuale da pag.3 della sentenza n.2923/2022). I Giudici investiti della revocazione della decisione d’appello non hanno compreso che l’unico e decisivo motivo esaminato dalla sentenza che si voleva revocare è costituito dal presunto mancato richiamo, nel sollecito di pagamento (atto impugnato), del piano di classificazione dei terreni e degli estremi della pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale.
Al contrario di quanto affermato dalla sentenza, emerge dalla lettura del sollecito di pagamento (atto impositivo) la presenza del richiamo sia al Piano di Classificazione sia agli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale (vrf. foglio 2, pagina 003, dal rigo 11 al rigo 15 del sollecito di pagamento n.NUMERO_CARTA.
In particolare il sollecito di pagamento è composto da n.4 fogli, e dal rigo 11 al rigo 15 della pagina 003 del secondo foglio del sollecito di pagamento n.NUMERO_CARTA,è riportato testualmente ‘ … detto contribuito è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli oneri approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n.203 del 09.05.2012, … omissis … approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n.1148 del 18.6.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n.94 del 10.07.2013’ . La violazione degli artt.115 e.116 c.p.c. risiede nella parte in cui la CTR sostiene, nella motivazione della sentenza, che ‘ … l’errore denunciato dal
ricorrente non rappresenta il motivo decisivo e determinante della pronuncia ..’ lì dove invece l’unico motivo (decisivo e determinante) trattato è quello che fa riferimento alla circostanza per cui nel l’ atto opposto non vi sarebbe alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sarebbero indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale. Il tutto smentito per quanto su illustrato.
La prima censura è priva di pregio.
2.1. Non consta un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in punto di inammissibilità della revocazione. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile, sebbene in parte errato. Come chiarito ancor di recente da questa Corte ‘In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito’ (v. Cass.n. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
2.2.Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che (da pag.3 della sentenza n.673/2022).
2.3. Ebbene, la pronuncia in esame chiarisce prima di tutto che l’errore di fatto non deve vertere su questione dibattuta o controversa nel giudizio, per poi affermare erroneamente che l’errore denunciato non rappresenta il motivo decisivo della pronuncia, che, al contrario, ha annullato l’atto impositivo, sul rilievo della sua carenza motivazionale, in quanto carente di riferimenti al piano di classifica e alla delibera di giunta relativa alla sua approvazione.
2.4. In realtà, il motivo sottende una censura di erronea motivazione che non può essere avanzata, in sede di legittimità, sotto il profilo della . La decisione impugnata risulta essere stata costruita in modo tale da rendere possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).
2.5. Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto).
La seconda censura attinge solo una delle due rationes decidendi che fondano la pronuncia.
3.1. I giudici territoriali hanno difatti considerato ai fini della decisione, non solo che l’errore denunciato non rappresenta il motivo decisivo e determinante della pronuncia – mentre, al contrario, proprio la denunciata erronea lettura dei documenti ha determinato la CTR pugliese ad annullare l’atto per carenza motivazionale – ma anche che .
3.2. La censura svolta con il motivo in disamina non esaurisce, difatti, la totalità delle rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata in parte qua. Il giudice d’appello si è infatti indotto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso non solo perché l’errore sarebbe caduto su fatto non decisivo ai fini della declaratoria di annullamento dell’atto, ma anche perché il fatto erroneamente interpretato dai giudici di appello era stato ampiamente dibattuto nel giudizio. In tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse ” rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 1539972018; Cass. n. n. 11493/2018; n. 18641/2017; n.22753 del 2011).
3.3.La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione contenuta nella sentenza impugnata si regge dunque su due autonome ” rationes decidendi “, una sola delle quali impugnata
per cassazione dal Consorzio (la questione relativa alla decisività dell’erronea valutazione del contenuto sollecito), con la conseguenza che la permanenza della seconda, nella parte in cui il giudice d’appello ha evidenziato che , comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dei motivi di impugnazione, ossia dell’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata (Cass. n. 25871/2017; Cass. n. 1861/2017; Cass., Sez. 1, 18/09/2006, n. 20118). Decisione che, sul punto è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice( S.U. n. 20013 del 19/07/2024; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018). Nel caso in esame il motivi che ha formato oggetto di domanda di revocazione, risulta, ad avviso del Collegio d’appello, concernere fatti controversi oggetto di discussione tra le parti.
Segue il rigetto del ricorso per cassazione.
Le spese seguono il criterio della soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari bis
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 , se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione